I contribuenti in regime forfettario pagano un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali nonchè dell’IRAP.

Difatti, la tassazione può essere del 15% o del 5%. L’aliquota ridotta del 5% si applica alle c.d. start-up. Termine che, in riferimento al regime forfettario, non ha nulla a che vedere con il contenuto tecnologico dei beni e dei servizi offerti, ma si riferisce soltanto ai primi 5 anni di inizio di un’attività che rispetta precise condizioni ben individuate dal legislatore.

Detto ciò, considerata l’abrogazione dell’Irap, i contribuenti forfettari invocano una rivisitazione delle aliquote di tassazione. Visto che l’imposta sostitutiva non deve più tenere conto della componente Irap oramai abrogata.

Ecco cosa potrebbe cambiare nei prossimi mesi.

L’abolizione dell’Irap

A partire dal 1° gennaio 2022 ossia dal periodo d’imposta 2022, la Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, ha previsto l’abolizione dell’Irap.

Non saranno tenuti a pagare l’Irap per disposizione di legge:

  • le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del Tuir, residenti nel territorio dello Stato;
  • persone fisiche esercenti arti e professioni, di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir, residenti nel territorio dello Stato.

L’abolizione non impatta sull’obbligazione tributaria degli anni precedenti. Dunque, eventuali ricorsi o comunque l’attività di riscossione da parte dell’Agenzia delle entrate in riferimento agli anni precedenti proseguono.

Così come rimangono in essere tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi, ecc, per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Indicazioni ribadite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°4/2022.

L’abolizione dell’Irap riguarda anche le imprese coniugali.

Abolizione Irap. I forfettari invocano lo sconto sull’imposta sostitutiva

Il contribuente forfetario applica al reddito prodotto un’unica imposta, nella misura del 15% o 5%, sostitutiva:

  • delle imposte sui redditi,
  • delle addizionali regionali e comunali nonchè
  • dell’IRAP.

Il reddito da tassare è determinato applicando ai ricavi/compensi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa) un coefficiente di redditività che varia a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.

Da tale reddito sono deducibili i contributi previdenziali dovuti per legge, anche in riduzione contributiva Inps.

Nel caso di imprese familiari  l’imposta sostitutiva applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.

Considerata l’abrogazione dell’Irap, i contribuenti in regime forfettario invocano una rivisitazione delle aliquote di tassazione, visto che l’imposta sostitutiva non deve più tenere conto della componente Irap oramai abrogata.

Conclusioni

Pensare che il Governo possa intervenire per ridurre l’imposta sostitutiva del regime forfettario è alquanto difficile in questo momento.

Infatti, le misure poste in essere a contrasto dell’inflazione ossia dell’aumento generalizzato dei prezzi di materie prime e di conseguenza dei prodotti finali, richiedono un certo impiego di risorse finanziarie che in qualche modo bisogna reperire.

Insomma, ad oggi è difficile pensare che l’imposta sostitutiva del regime forfettario possa essere rivista al ribasso.

Notizia certa è che i contribuenti forfettari dal 1° luglio saranno chiamati a rispettare l’obbligo di fattura elettronica.