In attesa dell’approvazione (che dovrebbe esserci per oggi) del nuovo decreto “Rilancio”, che va ad aggiungersi ai precedenti decreti Liquidità e Cura Italia, tra le varie misure che spuntano dal testo in bozza che circola, vi è l’abolizione dell’acconto della nuova IMU per alberghi e stabilimenti balneari (si tratta di immobili classificati nella categoria D, quali strumentali all’attività d’impresa). Si ricorda che dal 1° gennaio di quest’anno, il legislatore (con la Legge di bilancio 2020) ha accorpato in un unico tributo (nuova IMU) sia la vecchia IMU (Imposta municipale unica) che e la TASI (Tassa sui servizi indivisibili), lasciando inalterata la disciplina della TARI (Tassa sui rifiuti).

La disciplina della nuova imposta locale ricalca sostanzialmente la precedente così come restano fermi termini e modalità di versamento: entro il 16 giugno si versa l’acconto ed entro il 16 dicembre il saldo o conguaglio. Fanno eccezione, come prima, gli enti non commerciali i quali pagano in tre rate (saldo e I° acconto entro il 16 giugno e II° acconto entro il 16 dicembre).

Abolizione acconto per immobili D/2

Almeno per ora, il legislatore non si è pronunciato su una eventuale sospensione, per tutti, della rata di acconto, non prevedendo nessuna disposizione in merito nei diversi provvedimenti emanati fino ad oggi a fronte dell’emergenza Covid-19. Ad ogni modo, nel testo in bozza del nuovo decreto Rilancio, si prevede, se confermato nella versione definitiva, l’abolizione del versamento alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede altresì la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali. Si tratta di una misura voluta per dare sostegno ad una categoria di contribuenti che ad oggi ed anche in previsione della stagione estiva, risultano fortemente danneggiati “economicamente” dell’emergenza sanitaria in atto dal 31 gennaio scorso nel nostro Paese (lo stato di emergenza risulta, per ora, dichiarato fino al 31 luglio prossimo).

Le due quote IMU previste per Stato e Comune

La disposizione normativa prevede l’abolizione sia per la quota Stato che per la quota Regione. A tal proposito, infatti, per i fabbricati strumentali classificati nella categoria catastale D, anche per la nuova IMU continua ad essere riservato alle casse dello Sato il gettito dell’imposta derivante da questa tipologia di immobili, calcolato ad aliquota dello 0,76%. Quindi, ciò sta significando che se ad esempio per essi è stata fissata un’aliquota dello 0,10% e la base imponibile per l’IMU è di 1.000 euro, ne deriverà che l’IMU complessiva dovuta sarà di 100 euro di cui 76 euro destinata allo Stato e 24 euro al comune di ubicazione del fabbricato medesimo. Si ricorda inoltre che, per i fabbricati in esame e privi di rendita catastali interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, è previsto che fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita, il valore imponibile ai fini IMU è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, sulla base delle scritture contabili, applicando specifici coefficienti previsti ed aggiornati di anno in anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.