La nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, come per la vecchia IMU, è dovuta anche sull’abitazione principale, ma solo se appartenente a categoria catastale A/1, A8 ed A/9 (c.d. categorie catastali di lusso). Stessa cosa dicasi per le pertinenze, nel limite massimo di tre, ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

Il legislatore, tuttavia, per l’immobile adibito ad abitazione principale ed appartenente ad una delle predette categorie prevede delle agevolazioni (aliquota più bassa e detrazione di 200 euro).

L’IMU, invece, NON è dovuta sull’abitazione principale appartenente a categoria catastale diversa da quelle di lusso. Esenti IMU anche le pertinenze di queste abitazioni principali sempre nel limite massimo di tre, ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

Ricordiamo che il saldo IMU 2020 è in scadenza il 16 dicembre 2020.

La definizione di abitazione principale e pertinenze

Ai fini IMU, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto   edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Secondo quanto indicato dalla lett. b) comma 741 della Legge di bilancio 2020

“per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.

Esempio

Ad un’abitazione principale sono legate tre pertinenze di cui due di categoria catastale C/6 e l’altra di categoria C/7. In questo caso, uno solo dei due C/6 ed il C/7 possono considerarsi pertinenza dell’abitazione principale e godere delle stesse agevolazioni, L’altro C/6, invece, è da considerarsi come altro immobile. La scelta è lasciata alla discrezionalità del possessore.

Le categorie catastali di lusso per l’IMU

Come detto NON c’è esonero IMU per l’abitazione principale appartenente alle categorie catastali di lusso.

In dettaglio sono considerati tali, gli immobili di categoria catastale:

  • A/1 – Abitazioni di tipo signorile (Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale)
  • A/8 – Abitazioni in ville (Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario)
  • A/9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Con riferimento alle pertinenze dell’abitazione principale, come anticipato, ai fini IMU si considerano tali, nel limite massimo di tre, quelle appartenenti ciascuna a categoria catastale:

  • C/2 – Magazzini e locali di deposito
  • C/6 – Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)
  • C/7 – Tettoie chiuse od aperte.

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