Chi possiede solo la c.d. abitazione principale può dormire sonni tranquilli per il saldo IMU 2022 in scadenza il 16 dicembre prossimo. Si può essere tranquilli, tuttavia, solo laddove l’immobile sia di categoria catastale non di lusso (ad esempio è un A/2, come si evince dalla visura catastale). In tal caso, infatti, il legislatore prevede l’esenzione dal tributo.

Non c’è, invece, esenzione IMU per l’abitazione principale di categoria catastale di lusso (A/1, A/8 ed A/9). Tuttavia, in tale ipotesi è prevista un’aliquota agevolata ed anche una detrazione di 200 euro (da ripartire tra i comproprietari ed in base ai mesi di possesso della casa).

Gli stessi benefici (esenzione IMU o agevolazioni) si applicano anche alle c.d. pertinenze dell’abitazione principale.

Ricordiamo che l’IMU è un tributo dovuto in base alla percentuale ed ai mesi di possesso dell’immobile, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni.

Ne consegue che se la casa è adibita ad abitazione principale solo per alcuni mesi dell’anno, deve essere trattata come tale, ai fini del calcolo IMU, solo con riferimenti a tali mesi (per i restanti è da considerarsi come secondo immobile).

Per il saldo IMU 2022 del 16 dicembre c’è poi da considerare l’importante novità per la doppia abitazione principale dei coniugi dopo la sentenza della Corte Costituzionale.

Abitazione principale e pertinenza, la definizione

Ai fini IMU, ai sensi del comma 741 legge di bilancio 2020, per abitazione principale si intende quella in cui il possessore ed in suo nucleo familiare hanno residenza e dimora abituale.

Per pertinenza dell’abitazione principale possono intendersi esclusivamente quelle appartenenti alle categorie catastali C2, C/6 e C/7 e nel limite massimo di tre ciascuna appartenente alla citata categoria.

Esempio

Immobile adibito ad abitazione principale cui sono legate tre pertinenze, di cui due di categoria C/6 ed una di categoria C/2.

In questa ipotesi, ai fini IMU, possono considerarsi pertinenze dell’abitazione principale il C/2 ed uno solo dei due C/6, mentre l’altro C/6 deve essere trattato con una seconda casa (la scelta è lasciata alla discrezionalità del contribuente). Laddove, invece, le tre pertinenze fossero rispettivamente un C/2, un C/6 ed un C/7, queste ai fini IMU possono considerarsi tutte come pertinenze dell’abitazione principale.

Saldo IMU 2022, tutte assimilazioni ad abitazione principale

Per il versamento del saldo IMU 2022 (come per l’acconto del 16 giugno scorso) ci sono poi da considerare anche tutti i casi si assimilazione. In sostanza, per espressa previsione normativa (comma 741 lett. c legge di bilancio 2022), si considerano assimilati ad abitazione principale e, quindi, ricevono lo stesso trattamento IMU illustrato in premessa (esenzione o agevolazione a seconda se rispettivamente di categoria catastale non di lusso o di lusso) i seguenti immobili:

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
  • casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice
  • il solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  • solo se previsto dalla delibera comunale, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata).