La Corte di Cassazione con la sentenza numero 4020 del 2017 ha respinto il ricorso di un genitore adottivo che voleva imporre al figlio adottato il proprio cognome.

Non c’è alcuna legge e alcun motivo perchè un figlio adottivo debba rinunciare al proprio cognome in favore di quello dei genitori adottivi. Secondo la sentenza, quindi, un figlio adottivo può scegliere di mantenere il suo vero cognome, quello del padre biologico. Secondo i giudici, infatti, nella formazione dell’identità del figlio prevale l’importanza del legame genetico: il favor veritas, ovvero la prevalenza della verità biologica su quella legale.

I giudici valutano positivamente il fatto che il minore voglia mantenere vivo il suo legame biologico con il padre pur mantenendo un buon rapporto con il padre legale, quello adottivo, quindi.

Cognome figlio adottivo: può scegliere di mantenere quello del padre biologico

E’ illegittimo che il padre adottivo voglia imporre al figlio adottato il proprio cognome se il minore manifesta la volontà di mantenere il cognome del padre biologico e mantenere quello come propria identità. Ma cosa accade se la richiesta non viene fatta dal minore?

Secondo l’ultima disciplina la regola generale vuole che il figlio adottivo anteponga al proprio cognome quello del genitore che lo adotta. Il cognome tramandato al figlio adottivo può essere sia quello del padre che quello della madre adottiva, su questo devono mettersi d’accordo i genitori. Se manca l’accordo prevale il cognome per ordine alfabetico.

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