Uno dei vantaggi di chi può presentare la dichiarazione redditi mediante il Modello 730 e che, se lo fa ed ha sostituto d’imposta (datore di lavoro) è che:

  • se c’è rimborso IRPEF, questi riceve tale rimborso direttamente in busta paga (se dipendente) o cedolino pensione (se pensionato)
  • laddove c’è debito IRPEF, subisce la trattenuta direttamente in busta paga (se dipendente) o cedolino pensione (se pensionato).

Tali operazioni di conguaglio, sono previste:

  • a partire dal cedolino del mese di luglio, se lavoratori dipendenti
  • a partire dal cedolino di agosto o settembre, per i pensionati.

Ricordiamo che il termine ultimo per l’invio del Modello 730/2022 (precompilato o ordinario) è stabilito (al netto di proroghe) al 30 settembre 2022.

Il 730 senza sostituto d’imposta (regole ad hoc)

Il legislatore offre la possibilità, comunque, di presentare la dichiarazione redditi anche mediante il Modello 730 senza sostituto d’imposta.

Ciò è ammesso purché il contribuente si trovi nella possibilità di utilizzare questo modello dichiarativo ma ha perso il sostituto d’imposta (perché ad esempio licenziato). Si pensi ad un lavoratore dipendente che a maggio 2022 ha perso il lavoro. Questi ha, comunque, la Certificazione Unica 2022 (anno d’imposta 2021) ma a luglio 2022 non ha il datore di lavoro che può fargli il conguaglio da 730 (rimborso o trattenuta).

Presentare il Modello 730 senza sostituto d’imposta, avrà come conseguenza che:

  • se c’è rimborso IRPEF, il contribuente lo riceverà direttamente dall’Agenzia delle Entrate
  • laddove c’è debito IRPEF, dovrà essere versato autonomamente con Modello F24 alle ordinarie scadenze previste, ossia:
    • 30 giugno 2022, saldo 2021 e primo acconto 2022. C’è possibilità di pagare entro il 22 agosto applicando la maggiorazione dello 0,40%
    • 30 novembre 2022, per il secondo o unico acconto 2022.

Si tenga presente che le suindicate date potrebbero essere suscettibili di proroghe.