Non solo i contribuenti ma anche i datori di lavoro dovranno rispettare precise scadenze rispetto al 730 precompilato dei propri lavoratori.

Le scadenza non riguardano solo trattenute e rimborsi ma anche l’invio del 730 laddove il datore di lavoro presta assistenza fiscale. Il 730 può essere inviato anche tramite persona di fiducia.

Ecco quali date deve rispettare il datore di lavoro.

Le scadenze per i datori di lavoro

Superata la data per la trasmissione della certificazione unica all’Agenzia delle entrate nonchè per la consegna della stessa al lavoratore, il contribuente dovrà rispettare le seguenti scadenze.

La prima scadenza è quella del 15 giugno.

Infatti, entro tale data, il datore di lavoro dovrà, rispetto alle dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio:

  • consegnare al contribuente la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente la scheda per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef (730-1);
  • controllare la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettuare il calcolo delle imposte;
  • trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni;
  • consegnare copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.

Tali attività, dovranno essere effettuate entro il:

  • 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
  • 23 luglio per le dichiarazioni presentate  dal 21 giugno al 15 luglio;
  • 15 settembre per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
  • 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.

Rimborsi e trattenute

Scadenze importanti sono quelle che riguardano l’effettuazione dei rimborsi o delle trattenute. A seconda se la dichiarazione chiude a debito o credito Irpef.

Nello specifico, a partire da luglio ed entro novembre il datore di lavoro:

  • trattiene le somme dovute per le imposte o
  • effettua i rimborsi.

In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti, trattiene la prima rata.

Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.

Entro il 10 novembre, il datore di lavoro dovrà aggiungere alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.

Tali passaggi operativi sono riportati nelle istruzioni al 730 precompilato.