Non c’è alcun obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini del 730 precompilato per la struttura non autorizzata dalla Regione all’erogazione di prestazioni sanitarie. Il chiarimento riguarda una struttura che in via eccezionale, su decisone dell’Ente Regionale, presta servizio nei confronti delle persone per accelerare lo svolgimento di test diagnostici per la ricerca del virus Sars-CoV-2. Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 416 del 18 giugno 2021.

L’invio dei dati di spesa sanitaria al Sistema Tessera Sanitaria

L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.

175, dispone l’obbligo di invio dei dati di spesa al Sistema Tessera Sanitaria da parte degli operatori sanitari. Nello specifico, ogni qualvolta ci rechiamo presso una struttura sanitaria, in farmacia, in parafarmacia ecc, la spesa che sosteniamo è comunicata al Sistema tessera Sanitaria (S.T.S). Il S.T.S mette a disposizione i dati di spesa all’Agenzia delle entrate che li utilizza per la predisposizione della dichiarazione precompilata, 730 precompilato o modello Redditi.

L’invio dei dati di spesa segue le seguenti scadenze (Decreto MEF 29 gennaio 2021):

  • 31 luglio 2021, devono essere inviate le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021,
  • 31 gennaio 2022, quelle sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021;
  • la fine del mese successivo alla data del documento fiscale per le spese sostenute a partire dal 2022.

Dunque, per il 2021, l’invio è semestrale.

Rileva sempre il principio di cassa. Di conseguenza, la spesa va comunicata al sistema T.S. solo se è stata effettivamente pagata.

A partire dalle spese 2021, devono essere comunicate al Sistema T.S. anche le spese per le quali il paziente ha espresso l’opposizione all’atto della prestazione/acquisto. In tale caso, la spesa è comunicata senza associare un codice fiscale.

La risposta n° 416 del 18 giugno 2021

La risposta n° 416, prende spunto da apposita istanza di interpello riguardante proprio l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Nello specifico, l’istante, un ente di diritto pubblico con compiti di sanità pubblica, veterinaria e alimentare, su decisione della Regione è stato inserito nella rete dei laboratori della Regione per la ricerca del virus SARS-coV-2 sulle persone fisiche. Da qui ha eseguito, dietro prescrizione medica, test diagnostici di laboratorio a fronte dei quali ha emesso fattura verso gli stessi.

Detto ciò, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se ai fini della dichiarazione precompilata, 730 precompilato e modello Redditi, sorge l’obbligo di trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati di spesa dei pazienti sottoposti ai test di laboratorio.

Il parere dell’Agenzia delle entrate: nessun obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

L’Agenzia delle entrate parte dall’analisi dell’autorizzazione concessa per l’effettuazione dei test per la ricerca del virus SARS CoV-2 (Covid-19). Tale autorizzazione non è riconducibile ad una autorizzazione ad effettuare prestazioni diagnostiche su persone concessa secondo le modalità disciplinate dall’art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e dell’art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 193 del 2006.

Infatti, il provvedimento Regionale con il quale la struttura è stata autorizzata alle suddette attività opera per il solo periodo dell’emergenza epidemiologica.

Da qui, non vi è alcun obbligo di invio dei dati di spesa al Sistema Tessera Sanitaria ai fini del 730 precompilato.

Infatti, il laboratorio:

  • non è ricompreso tra le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate e
  • non appartiene a nessuna delle categorie previste dalla norma che individua le strutture mediche tenute all’adempimento (invio dei dati al Sistema T.S.).

Il laboratorio svolge, per statuto, la propria attività tecnico diagnostica su animali e non eroga prestazioni sanitarie e, soltanto in via eccezionale e nel tempo dalla pandemia, è stato autorizzato in emergenza dalla Regione ad utilizzare i propri laboratori per la diagnosi su pazienti e non su animali.

In sintesi, in mancanza di altre tipologie di autorizzazione, diverse da quelle emergenziali l’Agenzia ritiene che l’ente non sia tenuto alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sostenute dai pazienti su cui ha effettuato la diagnosi Sars-coV-2.