La tassazione sugli immobili per il 2015 rimane immutata rispetto al 2014. Per i redditi di locazione nel 730 precompilato resta una franchigia del 5% per il padrone di casa, ma il miglioramento è per chi ha locato il proprio immobile con la cedolare secca.  

Cedolare secca e affitti concordati

Per chi ha locato un immobile con cedolare secca e canone concordato nel 730 l’imposta sostitutiva da liquidare diminuisce al 10%. La cedolare secca è un regime facoltativo di tassazione che tramite l’imposta sostitutiva fa evitare al proprietario il pagamento dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali, nonché le imposte di bollo relativa al contratto di locazione.

  L’imposta sostitutiva della cedolare secca è del 21%, se si sceglie però di stipulare un affitto con contratto concordato l’imposta scende al 10%. Per stipulare un affitto a canone concordato il canone di affitto non deve seguire i prezzi del libero mercato ma deve basarsi su appositi accordi tra le organizzazioni edilizie e degli inquilini. Inoltre l’immobile deve essere ubicato in uno dei comuni che abbiano carenze abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia) e nei comuni in cui, nei 5 anni precedenti, è stato deliberato lo stato di emergenza in seguito ad eventi di calamità naturali.  

Come inserire la cedolare secca nel 730

Nel caso dei comuni con carenze abitative nella sezione I del quadro B alla colonna “Utilizzo” vanno inseriti i codici 8 o 12. Per i comuni con delibera di stato di emergenza nella sezione II del quadro B va barrata la casella 9 relativa allo “Stato di emergenza”.   Per chi applica la cedolare secca nella sezione I del quadro B andranno indicati i dati dell’immobile locato barrando la caselle 11 “Cedolare secca”. Nella sezione II, sempre del quadro B, andranno indicati gli estremi del contratto di locazione e il numero di registrazione.

Per i contatti che non superano i 30 giorni, e quindi non registrati, si dovrà, invece, barrare la casella relativa alla voce “Contratti non sup.30 gg”.