Il contribuente può scegliere di presentare da solo il 730 Precompilato oppure di affidarsi al Caf o al proprio sostituto d’imposta o ad altro intermediario abilitato (consulente del lavoro, commercialista etc). Quali sono le conseguenze a livello di responsabilità di questa scelta?

Presentazione 730 con delega: che cos’è e cosa comporta

Per quanto riguarda i datori di lavoro sono ammessi solo quelli che, entro il 15 gennaio 2016, avevano comunicato la disponibilità a prestare assistenza fiscale diretta. Affidare la dichiarazione Precompilata al sostituto di imposta però non esonera il contribuente da eventuali richieste di documentazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e dalle relative sanzioni in caso di errori.

Diverso il discorso in caso di delega ad intermediari abilitati, non solo perché si presume che siano “specializzati” nella materia ma anche perché, verosimilmente, chiederanno al contribuente una parcella. Per questo si prevede che Caf e consulenti del lavoro debbano rilasciare il cd visto di conformità.

Questo rappresenta una garanzia per il contribuente che lo esonera da qualsiasi responsabilità?

Dall’entrata in vigore del decreto semplificazioni, quindi dall’anno scorso, Caf e consulenti del lavoro sono personalmente responsabili degli errori riscontrati nelle dichiarazioni da loro trasmesse. Se il professionista ha apposto il visto di conformità, in caso di errore, è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta (più sanzione ed interessi).

Errori 730: cosa è cambiato in tema di responsabilità

L’unica eccezione è rappresentata dal fatto in cui il visto infedele non sia da attribuire a condotta dolosa, o gravemente colposa, del contribuente. Il contribuente resta responsabile per eventuali redditi non dichiarati.