L’Agenzia delle entrate con apposito provvedimento di ieri 24 maggio ha individuato gli elementi di incoerenza in presenza dei quali possono scattare i controlli preventivi sul 730 precompilato o ordinario. Controlli preventivi che determinano lo slittamento dei rimborsi. Sono elementi di incoerenza del 730/2021 con esito a rimborso, lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente o la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.

È altresì considerato elemento di incoerenza, la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Ecco quando scattano i controlli preventivi e quali sono le conseguenze sui rimborsi.

I controlli preventivi sul 730 precompilato

I controlli preventivi sul 730 precompilato o ordinario scattano al verificarsi di precise condizioni.

Nello specifico, in base a quanto disposto dall’articolo 5, comma 3-bis, del D.Lgs 175/2014, l’Agenzia delle entrate può attivare i c.d controlli preventivi, nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale:

  • con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e
  • che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
  • ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.

I controlli in parola possono essere effettuati in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa. Entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

I controlli preventivi trovano applicazione anche in riferimento alle dichiarazioni 730 precompilato o ordinario presentato tramite Caf o professionista abilitato. Con o senza modifiche.

Gli elementi di incoerenza

Con il provvedimento, Prot. n. 2021/125708 di ieri 24 maggio,  l’Agenzia delle entrate ha individuato gli elementi di incoerenza in presenza dei quali possono scattare i controlli preventivi sul 730.

Nello specifico, sono elementi di incoerenza del 730/2021 con esito a rimborso, presentato con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta:

  • lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o
  • la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.

È altresì considerato elemento di incoerenza la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

In pratica, vengono confermati gli stessi elementi di incoerenza previsti per gli anni precedenti.

In caso di attivazione dei controlli preventivi,  l’Agenzia delle entrate informa il contribuente mediante un avviso nell’area autenticata e un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail necessariamente indicato dal contribuente stesso in fase di presentazione diretta della dichiarazione precompilata.

Attivati i controlli, l’Agenzia delle entrate non rende disponibile il risultato contabile per l’effettuazione del conguaglio sulla retribuzione.

Le conseguenze sui rimborsi: se la dichiarazione chiude a debito

L’attivazione dei controlli preventivi ha effetti anche sulle tempistiche di esecuzione dei rimborsi in favore del contribuente.

Infatti, il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

In caso di attivazione dei controlli preventivi, le modalità di esecuzione dei rimborsi sono le stesse di quelle previste per i contribuenti senza sostituto d’imposta.

Dunque i rimborsi non avvengono in busta paga.

Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto, se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:

  • trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
  • o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Le tempistiche di pagamento

I versamento, saldo e 1° acconto, devono essere eseguiti: entro il 30 giugno o entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse.

Sempre rispettando le date appena individuate, se il 730 precompilato è stato inviato direttamente sul portale della precompilata c’è un’apposita funzionalità che permette di eseguire direttamente il pagamento. E’ sempre possibile stampare l’F24 e pagarlo con le modalità ordinarie ossia internet banking o servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

E’ obbligatorio ricorrere ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate laddove nell’F24 siano presento importi in compensazione.

Attenzione, visto che parliamo di 730, facciamo riferimento a contribuenti senza partita iva.

Da qui, salvo che non vi siano compensazioni in F24, il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:

  • con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;
  • con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
    presso gli uffici postali;
  • con assegni bancari e circolari nelle banche;
  • con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

Sul portale della dichiarazione precompilata è specificato che:

Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano pari a zero. Nel caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Attenzione, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata: resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

A “saldo zero” significa che gli importi a credito e quelli a debito si annullano. Non vi è un’eccedenza da pagare cash.

L’eventuale secondo o unico acconto dovuto dovrà essere versato mediante modello F24 entro il 30 novembre

Se la dichiarazione è a credito

Finora abbiano analizzato la situazione in cui dalla dichiarazione emerge un conguaglio a debito.

Se invece dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Agenzia delle entrate. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online anche tramite Fisconline. Si può accedere a Fisconline anche con le credenziali SPID.

Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

Si veda a tal proposito il decreto MEF del 22 novembre 2019.