Il 25 luglio 2019 sarà l’ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione precompilata del modello 730. Il contribuente potrà semplicemente inviarla così com’è all’Agenzia delle Entrate oppure apportare le modifiche che ritiene necessario. Il fisco è in possesso di una gran quantità di dati e propone al contribuente una dichiarazione “precompilata” che spesso non necessita di modifiche sostanziali.

Modello 730 precompilato

I dati del datore di lavoro, il sostituto d’imposta, i figli a carico, le spese e gli oneri detraibili e tante altre informazioni sono ormai già in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto non sarà nemmeno più necessario che il contribuente conservi la documentazione del datore di lavoro (modello CU) o le relative ricevute fiscali per le detrazioni se gli importi sono già presenti e a conoscenza diretta del fisco. In caso di controllo successivo, si è esentati dal produrre tale documentazione. Qualora, invece, il modello 730 precompilato venga accettato e trasmesso così come proposto dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente non sarà soggetto a controlli formali o sostanziali da parte del fisco.

I dati in possesso del fisco e le modifiche al 730

Grazie alla sempre maggiore accuratezza e soprattutto alla sempre maggiore mole di dati già inseriti dall’Agenzia, gli italiani che scelgono il ‘fai da te’ stanno aumentando e raggiungeranno probabilmente quest’anno i 3 milioni. In caso di errori si potrà comunque rimediare entro il 25 ottobre 2019, ultimo giorno per presentare, tramite Caf o professionista abilitato, il modello 730 integrativo. Tale variazione andrà presentata solo se l’integrazione comporterà un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata.

Pagamenti e rimborsi

Qualora dalla dichiarazione precompilata emergesse un credito, questo verrà conguagliato dal datore di lavoro o dal sostituto d’imposta con la busta paga di luglio. Per i pensionati si andrà ad agosto-settembre quando verrà elaborato il cedolino pensione dall’Inps. I debiti verranno invece trattenuti con le stesse modalità.

In assenza di sostituto d’imposta, il contribuente dovrà effettuare il versamento tramite l’applicazione online del sito dell’Agenzia delle Entrate o compilando il modello F24. Il rimborso, al contrario, avverrà sempre direttamente dall’Agenzia delle Entrate comunicando l’IBAN per l’accredito in conto corrente.