Sia se presentiamo il 730 precompilato sia se ricorriamo a quello ordinario, il commercialista al quale ci rivolgiamo è tenuto ad apporre il visto di conformità con il quale attesta che quanto riportato in dichiarazione dei redditi corrisponde alla documentazione presentata dal contribuente.

Chi risponde in caso di visto di conformità infedele? Il contribuente o il Commercialista?

Ebbene, ci potrebbero essere delle sorprese.

Il visto di conformità sul 730

La responsabilità del commercialista o del Caf ai fini dell’apposizione del visto di conformità sul 730 opera nel perimetro oggettivo dei controlli formali, ex art.

36-ter del DPR 600/73.

Da qui, in base a quanto ribadito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°7/2021, i controlli posti in essere sono finalizzati alla verifica:

  • della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
  • delle detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati;
  • delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati;
  • dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

Ad esempio, il commercialista deve verificare il rispetto dell’obbligo di pagamento tracciabile previsto quasi per tutti gli oneri detraibili.

A tal fine, nella già citata circolare n°7/2021 è chiarito che:

I CAF e i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità (..) nel caso in cui l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” sia dimostrato mediante documenti ulteriori rispetto alla fattura, alla ricevuta fiscale o al documento commerciale (..) acquisiscono e verificano esclusivamente le informazioni necessarie all’apposizione del visto di conformità o al controllo, avendo cura di eliminare e/o cancellare ogni altra eventuale informazione non pertinente.

Chi risponde di un visto di conformità infedele?

Le sanzioni previste in caso di apposizione di un visto di conformità infedele, sono individuate all’art.39 del D.

Lgs 241/1997.

A tal proposito, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730 ordinaria o precompilata, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo il CAF, sono tenuti al pagamento di un importo a titolo di sanzione pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata. Semprechè il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Il contribuente è tenuto a pagare la maggiore imposta contestata e gli interessi.

Fino a due anni fa, il commercialista e il Caf rispondevano di tutto il dovuto, compreso la maggiore imposta e gli interessi.