Con la pubblicazione del modello definitivo del 730 2022, l’Agenzia delle entrate ha ribadito le regole sul visto di conformità che riguardano sia il 730 ordinario che quello precompilato.  Tali regole vanno coordinate con quelle introdotte dal D.L. 157/2021, c.d decreto Antifrode,  con il quale il legislatore ha previsto uno specifico visto di conformità per il superbonus anche laddove la detrazione sia indicata in dichiarazione dei redditi. Dunque, in riferimento al superbonus, il visto di conformità sulla documentazione a supporto dell’agevolazione,  è necessario non solo nei casi in cui il contribuente opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito pari alla detrazione spettante, ma anche laddove la detrazione sia indicata per quote annuali in dichiarazione dei redditi.

Il visto di conformità sul 730 ordinario e precompilato

Quando il contribuente si rivolge al Caf o ad un professionista abilitato per presentare il 730, questi sono tenuti ad apporre sulla dichiarazione il c.d visto di conformità. Con il visto di conformità, il Caf o il professionista attestano che quanto riportato nella documentazione presentata dal contribuente corrisponda a quanto indicato nella dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni inserite in dichiarazione.

Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle entrate (ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Il visto di conformità deve essere apposto sul 730 indipendentemente dall’entità del credito esposto in dichiarazione e da utilizzare in compensazione per pagare imposte o tributi diversi dall’Irpef.

Visto di conformità 730 e visto di conformità superbonus

Le regole appena analizzate vanno coordinate con quelle previste dal D.L. 157/2021, c.d decreto Antifrode,  con il quale il legislatore ha previsto uno specifico visto di conformità per il superbonus anche laddove la detrazione sia indicata in dichiarazione dei redditi.

Nello specifico, con il D.L. Antifrode, l’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla documentazione attestante il bonus, è esteso alle seguenti casistiche:

  • utilizzo della detrazione 110 nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
  • cessione o sconto in fattura di tutti i bonus casa, non solo per il superbonus 110.

Come devono essere coordinate tra di loro le regole generali sul visto di conformità 730 e quelle specifiche sul superbonus? Serve un doppio visto di conformità?

Ebbene, con una specifica FAQ, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che laddove sia necessario il visto di conformità sull’intera dichiarazione, come avviene sempre per il 730 presentato tramite Caf o professionista abilitato, il visto sull’intera dichiarazione è assorbente del sopra descritto obbligo di cui al comma 11 dell’articolo 119 in materia di superbonus.

In sintesi, ai fini della detrazione superbonus 110, è sufficiente il visto già apposto di norma sul 730 dai Caf o dal commercialista.