Nel quadro E del 730/2021 debutta il bonus facciate. Il bonus deve essere indicato nel quadro E, rigo da E51 a E52 con il codice 15. Non sarà necessario indicare il bonus in dichiarazione dei redditi laddove il contribuente ha optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Può anche accadere che inizialmente il contribuente decida di fruire della 1° quota della detrazione in dichiarazione e poi successivamente cedere la detrazione per le quote residue.

In tale caso, dovrà indicare la prima quota nel 730/2021.

Il bonus facciate

Il bonus facciate è una detrazione Irpef introdotta dalla Legge 160/2019, Legge di bilancio 2020.

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

L’agevolazione opera nella misura del 90% sulle spese sostenute:

  • per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti,
  • di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

Gli interventi agevolabili

Si può beneficiare del bonus facciate solo per gli interventi: sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Difatti, la detrazione spetta per gli interventi:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Nello specifico, nella Guida dell’Agenzia delle entrate, sono riportati tra i lavori agevolabili: il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie; il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi; i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Zona A e zona B: le differenze

In base a quanto detto sopra, gli edifici per i quali si richiede il bonus facciate devono essere ubicati nelle zone urbanistiche A e B (decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili. Assimilazione verificata in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Ad ogni modo, le zone A e B possono essere così individuate:

  • Zona A, comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • Zona B, include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Sono escluse tutte le altre zone urbanistiche omogenee.

Si veda a tal proposito la circolare n°2/2020.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, le spese agevolabili devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Difatti si parla di bonifico parlante. Attenzione a non pagare le spese per il bonus facciate con bonifico ordinario.

Naturalmente se si opta per lo sconto in fattura non si pone il problema sulle modalità di pagamento delle spese.

A tal proposito, il D.L. Rilancio, all’art.121 dispone che coloro che sostengono spese per i bonus lavori (ristrutturazione, bonus facciate, superbonus 110% ecc)  possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura);
  • per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Nel caso il contribuente opti per una delle suddette alternative, non sarà necessario indicare il bonus in dichiarazione dei redditi Tuttavia, può anche accadere che inizialmente il contribuente decida di fruire della 1° quota della detrazione in dichiarazione e poi successivamente cedere la detrazione per le quote residue.

730/2021: indicazione nel 730/2021

Nel 730/20201 debutta il bonus facciate. Coloro che nel 2020 hanno sostenuto spese ammesse al bonus facciate devono indicare la 1° delle 10 quote della detrazione. Anno per anno la singola quota copre l’Irpef dovuta in quello stesso anno. La quota in eccesso non può essere utilizzata negli anni successivi. ll bonus deve essere indicato nel quadro E, sezione IIIA, rigo da E41 a E43 con il codice 15.

In merito alla compilazione del 730, rigo E41:

  • in colonna 1 deve essere indicato l’anno si sostenimento della spesa (2020 pe rilancio 730/2021);
  • colonna 2, il codice identificativo della detrazione ossia il codice 15;
  • in colonna 8, il numero della rata della detrazione, pe rilancio bonus facciate indicheremo uno (spese 2020);
  • colonna 9, l’importo della spesa sostenuta.