In vista dell’imminente scadenza del prossimo 30 settembre utile per il versamento delle imposte liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 20/2019 del 9 settembre 2019 raggruppando una serie di chiarimenti relativi agli ISA (Indici sintetici di affidabilità).
Nel frattempo sugli ISA, a causa delle lungaggini nel rilascio dei software, nella mancanza di chiare indicazioni e delucidazioni sull’applicabilità e viste le continue modifiche ed aggiornamenti, sono sempre più insistenti le richieste indirizzate dal Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti e non solo, al neo Ministro dell’Economia e delle Finanze Gualtieri affinché si renda facoltativa la loro prima applicazione (per l’anno d’imposta 2018).

Cosa sono gli ISA?

Partiamo col fare una piccola premessa certamente non necessaria agli addetti ai lavori ed a chi con gli ISA si sta scontrando nell’applicazione sulla propria attività professionale o d’impresa: gli Indici Sintetici di Affidabilità, “ISA per gli amici”, sono indicatori che tramite modelli matematico-economico-statistici, misurano dati ed informazioni di un’attività d’impresa o professionale, relativamente a più annualità, fornendo una sintesi di verifica sulla normalità e coerenza della gestione operata dai contribuenti.
Il dichiarato fine è quello di aumentare gli strumenti a disposizione dell’amministrazione finanziaria per combattere l’evasione garantendo, tra l’altro, un regime premiale per i contribuenti che risultino più affidabili.
Gli ISA, dall’anno d’imposta 2018, sostituiscono i vecchi Studi di settore.

Come funzionano le pagelle degli ISA?

Una delle novità derivanti dall’applicazione degli ISA sono quelle che potremmo definire “pagelle fiscali”. Di fatto dal calcolo degli Indici ne deriva un voto che “dovrebbe” rispecchiare il grado di normalità e coerenza del contribuente.
I voti più alti (a partire da 8) permettono dei regimi premiali, contenuti dal comma 11 dell’articolo 9-bis, lettera da a) ad f), del Decreto Legge n. 50/2017, volti a garantire l’utilizzo di crediti in compensazione senza l’apposizione del visto di conformità ed a limitare il perimetro dell’attività accertativa dell’Amministrazione Finanziaria.

Al comma 14 del citato articolo si precisa invece che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, “…nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli indici, nonché delle informazioni presenti nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria”, mentre il Provvedimento del 10 maggio 2019 al Paragrafo 6.1 prevede che “ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14 dell’articolo 9-bis del decreto, l’Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6”.

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Gli ultimi controlli ed i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Gli operatori interessanti agli ISA sono alle prese con gli ultimi controlli e modifiche alle dichiarazione fiscali ed ai correlati Indici. La citata Circolare n. 20 del 9 settembre 2019, fornisce interessanti spunti e delucidazioni senz’altro utili a limare alcuni aspetti o, in taluni casi, a colmare lagune.
Nelle quarantaquattro pagine, infatti, l’Ufficio raccoglie una serie di quesiti pervenuti da ordini professionali ed associazioni di categoria suddividendo la trattazione in ben nove differenti macro aree tematiche:

1. Selezione ed analisi del rischio basate sulle risultanza degli ISA;
2. Cause di esclusione;
3. Segnalazioni derivanti dall’elaborazione del software Il tuo ISA e di altri indicatori;
4. Dinamiche di funzionamento del coefficiente individuale;
5. Compilazione dei modelli;
6. Dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate nel precompilato ISA;
7. Regime premiale;
8. Proroga dei versamenti al 30 settembre 2019;
9. Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità.

Non essendo possibile trattare tutti i quesiti presenti nel documento ci limiteremo, nel proseguo, a riportarne alcuni ritenuti più interessanti.


Cessazione dell’attività prevalente ed affitto d’azienda (ci cui ai quesiti contenuti nei punti n. 2.2 e 2.3 della Circolare n. 20/2019). Nel secondo quesito, viene chiesto se la causa di esclusione dall’applicazione degli ISA debba essere riferita soltanto al primo anno di concessione in affitto dell’azienda o se il non normale svolgimento dell’attività possa perdurare per l’intera durata del contratto. Mentre nel primo quesito si chiede se si possa escludere l’applicazione degli ISA nel caso di soggetto in multiattività che cessa, nel corso dell’anno, l’attività prevalente. I entrambi i casi l’Amministrazione Finanziaria ritiene applicabile la causa di esclusione chiarendo che, nel caso di affitto d’azienda, l’esclusione debba operare per l’intera durata del contratto.

Incidenza dei costi residuali di gestione (quesito n. 3.1). Vengono chieste delucidazioni circa il funzionamento dell’indicatore “incidenza dei costi residuali di gestione” ritenuto particolarmente penalizzante. Nella risposta si evidenzia che il citato indicatore mira a verificare gli oneri diversi di gestione e le altre componenti negative rispetto al totale dei ricavi di gestione.

Anno di inizio dell’attività risultante in Anagrafica Tributaria (quesito n. 3.5). Si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di condizionamento negativo del punteggio di affidabilità nel caso di anomalie derivanti dall’errata indicazione dell’anno di inizio attività. Preliminarmente l’Ufficio, in risposta, chiarisce che tale variabile assume rilevanza per la stima dei compensi per addetto correlandolo all’anzianità professionale (per alcuni ISA). Successivamente viene chiarito che un’errata indicazione dell’anno di inizio attività porterebbe ad un valore, relativo a quel parametro, pari ad 1 con conseguenti ripercussione sul valore della “pagella fiscale” nel suo complesso.

Riscontro e modificabilità dei dati delle Precompilate ISA 2019 (quesito n. 6.1). Si richiede la possibilità di eliminare eventuali anomali derivanti dai dati della Precompilata modificando quest’ultima. In via preliminare l’Agenzia rappresenta la possibilità di modificare tali dati per disattivare eventuali criticità al fine di pervenire ad un nuovo calcolo.

Ricorda però che, come chiarito dalla Circolare n. 17/E del 2019, qualora l’ISA venga calcolato senza apportare modifiche ai dati precompilati, il contribuente non potrà essere soggetto a contestazioni in merito a tali variabili. L’Ufficio ricorda anche come non tute le variabili siano modificabili, si pensi al numero di periodi d’imposta in cui è stato presentato un modello di studi di settore/parametri nei precedenti sette esercizi, al valore medio di alcune variabili, al coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi ed al valore aggiunto. Con riferimento ai dati non modificabili l’Agenzia riconosce al contribuente la possibilità di indicare i rilievi ai disallineamenti esplicandoli nelle apposite “note aggiuntive”.

Disponibilità del credito in compensazione emergente dalla dichiarazione (quesito n. 7.1). Si chiede se, con un punteggio pari a 8, si possa utilizzare in compensazione il credito IRAP ed imposte dirette fino a 20.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2019 o se occorra attendere la presentazione del modello ISA in scadenza al prossimo 30 novembre. L’Amministrazione Finanziaria, ricordando l’esonero dall’obbligo del visto di conformità per crediti Iva in compensazione non superiore a 50.000 euro e 20.000 per le imposte dirette ed IRAP, chiarisce la possibilità di loro utilizzazione già dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello di loro maturazione (pertanto dal 1° gennaio 2019). Trova, infatti, applicazione quanto chiarito nella Circolare n. 10/E del 2014.

Esonero del visto di conformità e successive modifiche del punteggio ISA. Nel quesito prospettato si chiedono chiarimenti circa l’evenienza di una successiva modifica ai dati ISA che infici sul punteggio facendolo scendere al di sotto dell’8 nella circostanza di crediti già compensati senza visto di conformità in misura eccedente ai 5.000 euro. L’Agenzia, richiamando il primo comma dell’art. 9-bis, ricorda che il riconoscimento dei benefici premiali è vincolato all’esito dell’applicazione degli ISA al momento della presentazione della dichiarazione entro gli ordinari termini. Laddove il raggiungimento di una premialità sia l’effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento del beneficio. Conclude l’Ufficio rammentando le sanzioni applicabili (pari al 30% del credito indebitamente compensato) ai casi di utilizzo in misura superiore ai 5.000 euro di crediti senza l’idoneo visto di conformità.
Indicazione di ulteriori componenti positivi (quesito n. 9.1). Si chiede se a seguito dell’applicazione degli ISA in cui emerga un esito che mostri la possibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per ottenere un punteggio pari a 10, sia possibile indicare anche importi minori. L’Agenzia chiarisce, richiamando il nono comma dell’art. 9-bis, la possibilità di indicare un importo inferiore degli ulteriori componenti positivi rispetto a quello proposto dagli ISA così da massimizzare il punteggio di affidabilità.

Nella trattazione dei quesiti, l’Agenzia delle Entrate, fornisce inoltre risposte a quesiti mirati su alcune categorie o attività economiche quali quella dei geometri, all’attività di cui all’ATECO 81.22.02 (altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali) e del comparto agricolo.