Da quando è iniziata l’emergenza coronavirus le compagnie aeree e i passeggeri che si sono spesso visti cancellare i voli, non stanno passando un bel periodo. I vettori hanno ripreso a volare in questi giorni dopo quasi 3 mesi di lockdown, mentre chi nel frattempo aveva acquistato dei biglietti si è trovato con voli cancellati anche a luglio e agosto, in cambio hanno ottenuto un voucher.

Ne abbiamo parlato di recente in questo articolo: Voli acquistati e poi cancellati in cambio di voucher: il tranello di alcune compagnie

Voli aerei cancellati in cambio di voucher, i passeggeri vanno rimborsati

Molti italiani avrebbero acquistato dei voli per l’estate e se li sono visti cancellare poco dopo in cambio di un voucher da utilizzare entro un tot di tempo.

Un comportamento che ha fatto insospettire persino le Autorità, le quali starebbero indagando in merito. La questione dei voucher al posto del rimborso, in realtà, è aperta già da vari mesi ossia da quando con il blocco mondiale dei voli, le compagnie aeree, per non perdere troppa liquidità, avevano deciso di offrire al clienti dei buoni al posto dei soldi indietro. Con le riaperture del 3 giugno però, dunque senza notizie di focolai che possano giustificare tale scelta, la decisione di alcune compagnie è risultata alquanto strana. Sono giunte molte segnalazioni di utenti che avevano comprato biglietti aerei per luglio o agosto verso varie destinazioni italiane, e non, e pochi giorni dopo hanno ricevuto notizia della cancellazione del volo con un voucher da riutilizzare in futuro. Comportamento definito sospetto e con lo scopo solo di fare cassa secondo le vittime.

La nota Enac con le regole da rispettare in caso di cancellazione del volo

L’Ente nazionale per l’aviazione civile  però stavolta ha fatto chiarezza e con una nota ha richiamato le compagnie aeree che dovranno rispettare il regolamento europeo numero 261 del 2004, dove appunto viene precisato che in caso di cancellazione i vettori devono rimborsare e non offrire un voucher.

La nota è molto chiaro a riguardo e cita testuali parole: “Si informa che dal 3 giugno 2020 sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale e nell’area europea, Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord. Pertanto le cancellazioni operate dalle compagnie a partire dal 3 giugno 2020 non sembra possano essere ricondotte, salvo casi specifici, alle fattispecie di impedimento determinate dal COVID-19, previste dall’art. 88 bis della Legge n. 27 del 24 aprile 2020, bensì determinate da scelte attribuibili alla volontà del vettore. La disciplina applicabile a dette cancellazioni è rappresentata dunque dal Regolamento (CE) 261/2004, che prevede l’informativa al passeggero, la riprotezione, il rimborso del prezzo del biglietto (e non la corresponsione del voucher) e la compensazione, ove dovuta. L’Enac continuerà a monitorare la situazione intervenendo con l’eventuale avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti dei vettori in caso di accertata violazione del Regolamento Comunitario di riferimento”.

In sostanza, se il volo viene cancellato, i passeggeri hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto o la riprotezione su un altro volo il prima possibile. Il passeggero ha anche diritto ai pasti e bevande pari al tempo dell’attesa se già si trova in aeroporto quando viene comunicata la cancellazione del volo o al pernottamento nel caso il volo sia il giorno dopo.

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