Buonasera,
in una Sua precedente risposta ad una signora che Le chiedeva informazioni sul riscatto
di periodi non coperti da contribuzione, e precisamente “Riscatto contributi tra un contratto a tempo determinato a l’altro: è possibile?“, Lei rispondeva che la cosa era fattibile solo per i periodi non coperti da alcuna forma di contribuzione collocati fra un contratto a tempo determinato e l’altro. Dal momento che questo sarebbe il mio caso (ho 60 anni, ho lavorato a tempo indeterminato dal 1985 al 2014, dopo l’Aspi e fino alla fine del 2018 ho avuto diversi periodi di lavoro con contratti a tempo determinato intervallati a periodi di disoccupazione), sono molto interessato all’argomento. Solo che in seguito ho letto sul sito dell’Inps il testo della legge 28 marzo 2019, n. 26 – art.20, che afferma che possono essere recuperati dei periodi di disoccupazione solo se NON si ha anzianità contributiva prima del 31/12/1995 (cosa che io ho). A questo punto non ci capisco più nulla e quindi Le chiedo : questi periodi di disoccupazione fra un contratto a tempo determinato e l’altro possono essere ancora riscattati o no? RingraziandoLa in anticipo, La saluto cordialmente!

Gentile lettore,

rispondiamo alla Sua domanda sul riscatto dei contributi per la pensione, chiarendo a Lei e a tutti gli altri lettori che la legge del 28 marzo 2019, n.

26 a cui ha fatto riferimento è quella che ha introdotto la cosiddetta “pace contributiva”, in via sperimentale per il triennio 2019-2021. Essa consente, nel limite massimo di 5 anni, il riscatto di periodi non coperti dalla contribuzione obbligatoria, ma solo nel caso in cui il richiedente non abbia mai versato anche un solo contributo fino al 31 dicembre 1995 e non sia già titolare di pensione. Perché? Tale previsione punta ad agevolare quanti andranno in pensione interamente con il sistema contributivo e, quindi, ad oggi non avranno diritto a percepire l’integrazione al minimo, diversamente da quanto accade per i titolari di pensione liquidata con il sistema retributivo o misto.

Il suo caso è diverso e riguarda, invece, periodi di contribuzione mancanti tra un contratto a tempo determinato e l’altro. Essi possono essere riscattati anche da quanti siano o saranno titolari di una pensione liquidata con il sistema retributivo o misto, cioè che abbiano versato contributi prima del 1996, pur limitatamente ai periodi che vanno dall’1 gennaio 1997. In altre parole, Lei può riscattare i periodi intercorrenti due contratti a tempo determinato e non coperti da contribuzione obbligatoria, purché questi ricadano dopo il 31 dicembre 1996.

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I costi del riscatto

Quanto ai costi, viene applicata l’aliquota del 32,7% all’ultima retribuzione e il risultato va moltiplicato per i mesi da riscattare. Ad esempio, se intende riscattare complessivamente 15 mesi e l’ultima sua retribuzione prima della richiesta è stata di 2.000 euro lordi, dovrà versare all’Inps 9.810 euro (0,327 x 2.000 x 15). Ne vale la pena? Dipende da quale sia il suo obiettivo, oltre che dalla cifra in gioco? Spesso, il riscatto di periodi di contribuzione non coperti da indennità di disoccupazione o contributi obbligatori già previsti si rivela determinante per raggiungere i requisiti di anzianità minimi per percepire la pensione anticipatamente all’età ufficiale.

Nell’esempio sopra esposto, immaginando che Lei vada in pensione esattamente a 67 anni di età e che il coefficiente di rivalutazione del montante rimanga fino ad allora fisso a circa l’1,35% e tenendo conto del coefficiente di trasformazione del 5,6% applicato, possiamo calcolare in circa 604 euro all’anno l’aumento della pensione a cui avrebbe diritto grazie al riscatto. Moltiplicando tale importo per 20 anni – ma Le auguriamo una vita ben più lunga degli 87 anni stimati, oltre che felice – otteniamo oltre 12.000 euro, al netto delle rivalutazioni degli assegni nei prossimi decenni.

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