Il domicilio fiscale, come noto, è stato oggetto di aggiornamenti ad opera del D. Lgs. n. 209/2023 (c.d. decreto sulla fiscalità internazionale). A seguito di detti aggiornamenti l’Agenzia Entrate è poi intervenuta con successivi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 20/2024).
Le nuove regole offrono un quadro più definito per tutti quei contribuenti che, pur trascorrendo lunghi periodi fuori dal Paese per ragioni professionali, mantengono legami stretti con l’Italia, specialmente sul piano familiare.
Uno dei casi più frequenti riguarda chi svolge attività lavorativa continuativa all’estero, ma rientra regolarmente (ad esempio ogni due settimane) nella propria abitazione italiana, dove vive il partner o il nucleo familiare.
In queste situazioni sorge spesso un dubbio: dove si considera fissato il domicilio fiscale? Le nuove disposizioni aiutano a chiarire questo aspetto, mettendo in primo piano il ruolo delle relazioni personali nella determinazione della residenza ai fini tributari.
La nuova impostazione normativa sul domicilio fiscale
Con la circolare di chiarimenti sul domicilio fiscale (la n. 20 del 2024), l’amministrazione finanziaria ha spiegato nel dettaglio come interpretare le modifiche introdotte dal decreto 209/2023. Il principale cambiamento riguarda proprio la nozione di domicilio.
In passato, il riferimento si basava sulla definizione prevista dal codice civile. Il decreto dedicato alla fiscalità internazionale e residenza fiscale, invece, ha scelto di superare quell’impostazione, introducendo un criterio differente, pensato esclusivamente per l’ambito fiscale. Il risultato è una visione più aderente alle dinamiche attuali, in cui le persone si muovono con maggiore frequenza tra diversi Paesi, pur mantenendo un centro stabile di interessi affettivi.
Secondo la nuova disciplina, il domicilio fiscale non coincide più automaticamente con il luogo di lavoro o con la sede principale delle attività economiche, ma viene individuato nel punto geografico in cui si concentrano in modo prevalente le relazioni personali e familiari del contribuente.
Questo elemento assume un valore primario e non può essere superato dalle esigenze professionali, anche se comportano trasferimenti prolungati verso l’estero.
L’importanza delle relazioni personali
La circolare chiarisce che il concetto di “relazioni personali e familiari” deve essere interpretato in senso ampio. Non si limita, quindi, ai rapporti formalizzati da un vincolo giuridico, come il matrimonio o l’unione civile, ma comprende anche legami caratterizzati da stabilità e continuità.
Un esempio significativo è quello delle coppie conviventi. Anche in assenza di registrazioni formali, la convivenza consolidata rappresenta un indicatore rilevante della presenza di rapporti affettivi radicati nel territorio. In questa prospettiva, la casa in cui vive il partner può diventare un punto di riferimento determinante per individuare il domicilio fiscale.
Il criterio della stabilità, inoltre, non va confuso con una mera presenza sporadica. La relazione personale deve avere un carattere duraturo e deve essere tale da far emergere un legame reale e continuativo con il luogo in cui si trova il nucleo familiare o affettivo.
Questa impostazione si basa sull’idea che il domicilio fiscale coincida con il luogo in cui si sviluppano le relazioni che caratterizzano la quotidianità del contribuente e che esprimono un radicamento nella comunità di riferimento.
Il lavoro fuori dai confini nazionali, anche se è la principale fonte di reddito, non basta da solo a spostare il centro degli interessi personali, a meno che non intervenga una reale interruzione dei legami familiari nel Paese d’origine.
Domicilio fiscale: una definizione più vicina alla realtà attuale
Le nuove regole mirano a rendere più aderente alla realtà una materia spesso complessa, facilitando l’individuazione del corretto domicilio fiscale. La scelta di privilegiare il luogo delle relazioni personali rispetto al contesto lavorativo permette di valorizzare la dimensione privata del contribuente, riconoscendo che la vita affettiva rappresenta un elemento essenziale per determinare il centro dei propri interessi.
Questo approccio consente di evitare incertezze interpretative. E offre criteri più chiari per chi si trova a vivere tra più Paesi, senza perdere il proprio radicamento familiare in Italia. In conclusione, la presenza di rapporti stabili e duraturi nel territorio italiano costituisce un fattore decisivo nel definire il domicilio ai fini fiscali. Ciò indipendentemente dalla frequenza o dalla durata dei periodi trascorsi all’estero per ragioni di lavoro.
Riassumendo
- Il domicilio fiscale dipende soprattutto dai legami personali e familiari del contribuente.
- La nuova normativa supera la precedente definizione civilistica del domicilio.
- Le relazioni affettive stabili prevalgono sui rapporti economici ai fini fiscali.
- Anche le convivenze non formalizzate incidono sulla determinazione del domicilio fiscale.
- Chi lavora all’estero ma mantiene la vita familiare in Italia resta domiciliato in Italia.
- La circolare 20/2024 chiarisce criteri più realistici per individuare il domicilio fiscale.