La disciplina fiscale che regola la detrazione spese sanitarie presenta spesso situazioni concrete che generano dubbi, soprattutto quando il pagamento di visite, cure, farmaci o dispositivi medici non è effettuato direttamente dalla persona cui è intestato il documento di spesa.
Una delle domande più frequenti riguarda proprio i casi in cui un familiare sostenga materialmente il costo, ad esempio utilizzando la propria carta di credito.
Il tema è stato chiarito in modo esplicito anche dall’Agenzia delle Entrate attraverso un interpello ufficiale, che ha fornito criteri uniformi da applicare nella compilazione della dichiarazione dei redditi. La detrazione spese sanitarie, infatti, segue regole precise che non dipendono da chi effettua materialmente il pagamento, ma da altri elementi considerati determinanti dal legislatore.
Il principio generale della detrazione spese sanitarie
Nel sistema tributario, la detrazione spese sanitarie è riconosciuta, nella misura del 19%, a chi risulta intestatario del documento che certifica la spesa. Il nome riportato su fattura, ricevuta o scontrino parlante è l’elemento che individua il soggetto legittimato a beneficiare dell’agevolazione fiscale.
Questo principio si applica indistintamente a tutte le tipologie di spese sanitarie detraibili: visite mediche, esami diagnostici, acquisto di farmaci, dispositivi medici, trattamenti specialistici e prestazioni sanitarie effettuate da professionisti o strutture abilitate.
Pertanto, quando la fattura è intestata a un genitore, quel genitore può inserirla nel modello 730 tra gli oneri che danno diritto alla detrazione spese sanitarie. Il fatto che il pagamento sia avvenuto tramite la carta di credito del figlio, e non attraverso un mezzo di pagamento intestato al genitore, non modifica il diritto alla detrazione. Stessa cosa se il documento di spesa è intestato al figlio ma la carta di credito al genitore.
A detrarla sarà il figlio, salvo il caso in cui questi sia a carico del genitore (in tal caso la può detrarre il genitore).
L’intervento dell’Agenzia delle Entrate: la risposta che chiarisce ogni dubbio
Il chiarimento arriva dall’interpello n. 484/2020 sullo sgravio spese sanitarie, con cui l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il pagamento materiale rappresenta un elemento che riguarda esclusivamente i rapporti privati tra le parti.
Dal punto di vista fiscale, ciò che conta è il soggetto indicato nel documento di spesa. In altre parole, il legislatore attribuisce rilevanza non al soggetto che utilizza lo strumento di pagamento, ma all’intestatario della fattura. Tale impostazione deriva dal principio secondo cui la detrazione spese sanitarie è una misura indirizzata a chi sostiene la spesa come titolarità formale e giuridica, non come esecutorietà del pagamento.
Attenzione però: il contribuente deve dimostrare che in realtà la spese è stata da lui sostenuta. Questo perché a detrarre deve essere il contribuente che l’ha pagata. Ad esempio, è possibile dimostrare ciò mediante una autodichiarazione in cui si certifica che il contribuente ha riversato in contanti o altro modo l’importo della spesa all’intestatario della carta con cui è stato fatto il pagamento tracciabile.
Questo orientamento è particolarmente utile nei contesti familiari in cui figli adulti pagano cure mediche dei genitori o viceversa.
La detrazione rimane sempre collegata al nome presente nel documento fiscale, senza generare disparità tra chi utilizza la carta e chi riceve il beneficio nel 730. Fermo restando la dimostrazione del riversamento dell’importo pagato.
Il requisito fondamentale per la detrazione spese sanitarie: il pagamento tracciabile
Le regole generali prevedono che il pagamento delle spese sanitarie, per poter essere detratto, debba essere effettuato con strumenti tracciabili. L’obbligo della tracciabilità è soddisfatto tramite mezzi quali:
- carta di credito o debito
- bancomat
- bonifico bancario
- pagamento tramite applicazioni digitali
- assegno.
Questa condizione è stata introdotta per contrastare l’uso del contante e per garantire una maggiore trasparenza dei flussi finanziari collegati alle spese che danno luogo a vantaggi fiscali. Tuttavia, esistono eccezioni importanti. L’obbligo della tracciabilità non si applica in caso di:
- acquisto di medicinali;
- acquisto di dispositivi medici dotati di marcatura CE;
- prestazioni sanitarie effettuate presso strutture pubbliche;
- prestazioni presso strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale.
In tali circostanze, è ammesso anche il pagamento in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione spese sanitarie.
Documentazione da conservare per non perdere il diritto alla detrazione spese sanitarie
Per poter usufruire della detrazione spese sanitarie, è necessario conservare alcuni documenti, in particolare:
- fatture, ricevute o scontrini parlanti intestati al contribuente;
- prova del pagamento tracciabile (estratto conto, ricevuta telematica, contabile del pagamento);
- documentazione relativa a eventuali rimborsi, per dimostrare che la spesa non è stata completamente coperta da assicurazioni o enti;
- prospetto spese sanitarie del 730 precompilato.
In caso di pagamento effettuato da un familiare, è sufficiente che lo strumento di pagamento sia tracciabile. Non è richiesta alcuna dichiarazione aggiuntiva che dimostri il rapporto tra chi paga e chi detrae. Serve però la documentazione che dimostri il riversamento dell’importo a chi ha pagato.
Riassumendo
- La detrazione spese sanitarie spetta all’intestatario del documento, non a chi paga materialmente.
- Il pagamento con carta di un familiare non modifica il diritto alla detrazione.
- L’Agenzia Entrate chiarisce: conta l’intestatario della fattura, non il titolare del mezzo di pagamento.
- Il contribuente deve poter dimostrare di aver sostenuto effettivamente la spesa.
- Pagamento tracciabile obbligatorio, salvo eccezioni per farmaci, dispositivi medici, strutture pubbliche o accreditate.
- Necessario conservare documenti di spesa e prova del pagamento per usufruire della detrazione.