È importante sapere cosa fare in caso di contestazione per il 730 dall’Agenzia delle Entrate. Come canta Riccardo Fogli con il brano Storie di tutti i giorni: “Storie di tutti i giorni, vecchi discorsi sempre da fare, storie ferme sulle panchine in attesa di un lieto fine.
Storie di noi brava gente che fa fatica, s’innamora con niente, vita di sempre, ma in mente grandi idee”. Questi versi raccontano con semplicità la realtà quotidiana di tante persone comuni, fatta di sacrifici, speranze e piccoli sogni.
Tra le tante difficoltà che si possono incontrare si annovera anche la gestione delle pratiche fiscali, spesso complicate e fonte di incertezza.
Può capitare, infatti, di ricevere una comunicazione di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in seguito alla presentazione del modello 730. Una situazione che può generare dubbi, preoccupazione o confusione, ma che deve essere affrontata con consapevolezza e i giusti strumenti. Ma come fare? Entriamo nei dettagli e facciamo chiarezza!
Dichiarazione IVA, il Fisco segnala anomalie: in arrivo le comunicazioni via PEC
Purtroppo può capitare, anche in buona fede, di commettere un errore nella dichiarazione dei redditi. In questi casi si rischia di dover fare i conti con una comunicazione da parte del Fisco. Quest’ultima volta a segnalare la discordanza e invitare il soggetto interessato a mettersi in regola. E in effetti, attraverso un provvedimento del 3 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere di aver predisposto l’invio di diverse comunicazioni tramite Pec volte a segnalare le anomalie riscontrate nella dichiarazione Iva 2024. Il tutto in seguito ai controlli incrociati tra i dati delle fatture elettroniche e quelli dei corrispettivi.
Entrando nei dettagli, come spiegato nel provvedimento prima citato, si segnala l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione Iva per il periodo d’imposta 2024. Ma non solo, l’ente segnala anche anomalie di vario genere come ad esempio:
“la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro. Le operazioni attive dichiarate sono pari al volume d’affari (importo del rigo VE50) aumentato dell’importo delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (importo del rigo VE40). Inoltre, utilizza i dati delle fatture elettroniche ricevute per verificare il corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi connessi al regime di inversione contabile (reverse charge) da parte del cessionario/committente che ha presentato la dichiarazione IVA con il quadro VJ non compilato“.
Cosa fare se ricevi una contestazione per il 730 dall’Agenzia delle Entrate
Tali comunicazioni, disponibili anche nel cassetto fiscale nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, presentano i dati identificativi del contribuente, ma anche numero, data e codice dell’atto, oltre al periodo d’imposta di riferimento. Se tutto questo non bastasse, vengono fornite apposite delucidazioni su come fare a richiedere chiarimenti all’Agenzia delle Entrate e comunicare eventuali dati volti a giustificare le anomalie riscontrate. Ma non solo, viene anche spiegato come fare per mettersi in regola usufruendo della riduzione delle sanzioni.
In particolare coloro che non hanno presentato la dichiarazione IVA inerente il periodo d’imposta 2024 possono mettersi in regola presentando la dichiarazione entro novanta giorni a partire dal 30 aprile 2025. Il tutto fermo restando il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta in sede di ravvedimento operoso, tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.lgs. numero 87 del 2024.
I soggetto che hanno presentato la dichiarazione IVA inerente il periodo d’imposta 2024 possono regolarizzare gli eventuali errori ed omissioni avendo l’accortezza di presentare:
“una dichiarazione integrativa con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 nella formulazione successiva alle modifiche apportate dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87. Restano, infine, dovute autonomamente, in sede di ravvedimento le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche”.
In caso di dubbi si consiglia di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate o rivolgersi a un Caf o Patronato. Ciò per ottenere maggiori informazioni in merito e sapere come muoversi, onde evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti.

