In risposta all’int. parl. 9 luglio 2025 n. 5/04219 sulle spese sanitarie, l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto anche per le partite iva piena validità in sede di controlli al prospetto di sintesi delle spese sanitarie scaricabile dal sistema Tessera Sanitaria: sistema T.S.
Nei fatti, il contribuente potrà esibire sia in sede di dichiarazione sia in sede di controlli da parte dell’Agenzia delle entrate il solo prospetto di sintesi senza che ciò lo esponga ad eventuali sanzioni.
Tuttavia, maggiore attenzione andrà prestata laddove la dichiarazione dei redditi precompilata sia stata oggetto di modifiche. In tale caso valgono regole specifiche che è bene conoscere per operare in maniera corretta e non perdere il risparmio fiscale ottenibile grazie alle spese sanitarie.
La situazione si complica per chi invece presenta la dichiarazione secondo le modalità ordinarie.
La validità del prospetto di sintesi e la modifica alla dichiarazione precompilata
Prima di entrare nello specifico sulla questione della validità del prospetti di sintesi al fine di difendersi da eventuali controlli dell’Agenzia delle entrate, è necessario partire dalle indicazioni di cui alla circolare n°14/2023 sulle agevolazioni in dichiarazione dei redditi.
In tale sede l’Agenzia delle entrate ha chiarito che in caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, il CAF o il professionista abilitato deve conservare tutta la documentazione necessaria per il visto di conformità, comprese le spese trasmesse da terzi.
Tuttavia, per le spese sanitarie, il contribuente può presentare il prospetto di dettaglio scaricabile dal Sistema Tessera Sanitaria, con una dichiarazione sostitutiva che ne conferma l’autenticità.
Se il prospetto coincide con i dati della precompilata, il CAF o professionista non è tenuto alla conservazione.
In caso di discrepanze, invece, il professionista conserva sia i documenti di spesa modificati o mancanti, sia il prospetto dettagliato e la dichiarazione sostitutiva. Se il contribuente non può ottenere il prospetto, il CAF o professionista conserva i documenti di spesa originali.
Situazione | Obbligo di conservazione |
Dati precompilati non modificati | Sì, esclusa documentazione spese sanitarie |
Spese sanitarie corrispondenti al prospetto TS | No, basta dichiarazione sostitutiva e prospetto TS |
Difformità tra prospetto TS e dati precompilati | Sì, conservare prospetto TS, dichiarazione sostitutiva e documenti originali modificati/mancanti |
Contribuente non può ottenere prospetto TS | Sì, conservare tutti i documenti di spesa originali |
La validità del prospetto di sintesi e la modifica alla dichiarazione precompilata
L’Agenzia delle entrate ha riconosciuto anche per le partite iva piena validità in sede di controlli al prospetto di sintesi delle spese sanitarie scaricabile dal sistema T.S.
Tuttavia, è bene fare una netta distinzione.
- invero che il prospetto di sintesi vale sia per chi presenta il modello Redditi sia per chi ricorre al 730,
- non fa differenza se trattasi di dichiarazione precompilata o ordinaria,
- tuttavia i vantaggi sui controlli alleggeriti valgono solo per chi ricorre alla precompilata.
Per cui, chi ricorre alla dichiarazione precompilata, compresi i titolari di partita iva potrà sfruttare i seguenti vantaggi, differenziati sulla base del canale di presentazione prescelto per l’invio della dichiarazione.
Casistiche di controllo sulla dichiarazione precompilata
Situazione | Modalità del controllo formale | Conservazione documentale richiesta |
Dichiarazione precompilata senza modifiche (diretta, sostituto, CAF o professionista) | Nessun controllo formale sui dati forniti da soggetti terzi; solo verifica condizioni soggettive per detrazioni e deduzioni. | Non richiesta |
Dichiarazione precompilata con modifiche (diretta o tramite sostituto) | Controllo formale limitato ai soli dati modificati rispetto a quelli forniti da terzi; esclusi dati non modificati. | Richiesta solo per documenti relativi ai dati modificati |
Dichiarazione precompilata con modifiche (tramite CAF o professionista) | Controllo formale verso CAF o professionista anche sui dati forniti da terzi; esclusi dati delle spese sanitarie non modificati. CAF o professionista verifica corrispondenza tra documentazione esibita e dati precompilati; in caso di difformità, controllo formale limitato ai documenti di spesa modificati o mancanti. Verifica delle condizioni soggettive sempre verso il contribuente. | Richiesta per i dati modificati e non per le spese sanitarie conformi ai dati precompilati. In caso di difformità delle spese sanitarie, conservazione dei documenti modificati o mancanti. |
Si ritiene che il prospetto di sintesi valga ai fini della dimostrazione delle spese sostenute anche laddove il contribuente abbia presentato la dichiarazione in modalità ordinaria: ossia non precompilata.
Ai fini dei controlli basterà mostrare il prospetto di dettaglio ovvero scontrini e fatture per le spese non presenti nel prospetto.
Riassumendo
- L’Agenzia delle Entrate riconosce piena validità al prospetto di sintesi delle spese sanitarie scaricabile dal Sistema Tessera Sanitaria, anche per le partite IVA, sia in fase dichiarativa che durante i controlli.
- Il contribuente può presentare il prospetto TS accompagnato da una dichiarazione sostitutiva che ne confermi l’autenticità.
- In caso di dichiarazione precompilata senza modifiche, non vi è obbligo di conservare la documentazione relativa alle spese sanitarie se queste corrispondono al prospetto TS.
- Se la dichiarazione precompilata è modificata e ci sono discrepanze, è obbligatorio conservare sia i documenti di spesa modificati o mancanti, sia il prospetto dettagliato con la relativa dichiarazione sostitutiva.
- La validità del prospetto TS si estende anche alle dichiarazioni ordinarie, ma i vantaggi dei controlli semplificati valgono esclusivamente per chi presenta la precompilata.