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Invalidi civili: arriva la Carta Europea della Disabilità, come si usa e a cosa serve

Come funziona la Carta Europea della Disabilità, chi può richiederla e a cosa serve. Tutti i requisiti per fare domanda al Inps.
25 Febbraio 2022
Carta identità

Via libera alla Carta Europea di Disabilità, detta anche “disability card”. Una nuova tessera che dà diritto ad agevolazioni tariffarie o accessi gratuiti a trasporti, luoghi di cultura e strutture per il tempo libero.

La Carta Europea di Disabilità è rilasciata dal Inps ed è valida in per il momento in otto stati europei. Presto però sarà estesa ad altri Paesi appartenenti all’Unione e le sue funzionalità riconosciute in tutta la Ue.

Caratteristiche della Carta Europea della Disabilità

La nuova tessera riservata agli invalidi è dotata di foto e QR code. Consente ai possessori di accedere a diversi servizi relativi al tempo libero, alla cultura e ai trasporti a costo ridotto o gratuito.

Per ora ha valore solo in otto nazioni dell’Unione Europea. Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Malta, Slovenia, Romania e Italia. Ma col tempo le sue funzionalità saranno estese anche al resto d’Europa.

In Italia è rilasciata dall’Inps. Come annunciato con messaggio n. 853 del 22 febbraio 2022, per richiedere la Carta Europea della Disabilità è necessario accedere al sito istituzionale con le proprie credenziali digitali. La procedura chiede poi all’interessato di fornire:

  • una propria fotografia a colori in formato tessera;
  • l’indirizzo per il recapito della Carta.

Chi può richiedere il nuovo documento

I soggetti che possono presentare la domanda per la Carta Europea della Disabilità sono i seguenti:

  • invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%;
  • invalidi civili minorenni;
  • cittadini con indennità di accompagnamento;
  • cittadini con certificazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • sordi civili;
  • invalidi e inabili ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222;
  • ciechi civili;
  • invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%;
  • invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica;

– inabili alle mansioni ai sensi della legge 11 aprile 1955, n.

379, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, e inabili ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 agosto 1991 n. 274, e dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.