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Utilizzo in compensazione di crediti da Superbonus, la risposta del Fisco sulle cartelle

Crediti Superbonus e cartelle previdenziali: il Fisco chiarisce quando la compensazione non può essere usata per pagare il ruolo.
28 Maggio 2026
compensazione f24
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La Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 110/2026 chiarisce un punto pratico per professionisti e imprese: i crediti collegati al Superbonus possono essere indicati nel modello F24 per chiudere debiti previdenziali iscritti a ruolo?

Il caso riguarda un contribuente con somme dovute alla Cassa Forense, già affidate alla riscossione e inserite in un piano di pagamento. L’interessato intendeva acquistare un credito d’imposta da Superbonus, codice tributo 7719, quota 2026, per usarlo contro le cartelle. La risposta è positiva solo in parte: il credito può servire per altri debiti ammessi in F24, ma non per pagare direttamente quelle somme.

Utilizzo in compensazione di crediti da Superbonus: cosa dice l’Agenzia

Il tema nasce dall’articolo 121 del decreto legge 34/2020, convertito dalla legge 77/2020.

La norma consente di spendere (compensare) i crediti d’imposta in F24 secondo l’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997. In pratica, il credito può ridurre debiti fiscali e contributivi, nei limiti delle quote annuali disponibili.

La stessa Agenzia, con la Risposta n. 478/2023, aveva già ammesso l’utilizzo in compensazione di crediti da Superbonus con debiti previdenziali e contributivi non iscritti a ruolo. La Risposta n. 110/2026, però, distingue due situazioni: pagare contributi correnti tramite F24 è diverso dall’estinguere una cartella già affidata all’Agente della riscossione.

Il nodo delle cartelle e dei debiti previdenziali

Nel caso esaminato, le somme riguardano contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense. Il debito è stato rateizzato e l’importo complessivo risulta superiore a 1.500 euro, ma inferiore a 50.000 euro. Questo dettaglio conta perché le regole sui blocchi non operano tutte nello stesso modo.

L’articolo 31 del decreto legge 78/2010 vieta, in presenza di ruoli scaduti oltre 1.500 euro, la compensazione dei crediti erariali fino a concorrenza dei debiti erariali.

La norma riguarda però imposte statali e relativi accessori. Secondo la Circolare 13/E del 2011, restano fuori i contributi di qualsiasi natura. Perciò, la presenza di cartelle previdenziali non fa scattare quel divieto.

Resta, comunque, un limite decisivo: l’utilizzo in compensazione di crediti da Superbonus non può trasformarsi in pagamento del ruolo previdenziale. La compensazione delle cartelle, quando ammessa dall’articolo 31, riguarda crediti relativi alle stesse imposte, non crediti agevolativi.

Le soglie di 10.000 e 50.000 euro

La disciplina è stata poi modificata dal decreto legge 39/2024, convertito dalla legge 67/2024, che ha inserito il comma 3-bis nell’articolo 121 del decreto legge 34/2020. Questa previsione introduce una sospensione per i crediti da Superbonus in presenza di carichi erariali oltre 10.000 euro, ma la sua efficacia richiede un regolamento attuativo. In assenza di tale regolamento, la sospensione non è ancora applicabile, come indicato nella Risposta n. 237/2024.

Dal 1° gennaio 2026 rileva anche l’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto legge 223/2006, modificato dalla legge 199/2025. La soglia è pari a 50.000 euro e riguarda ruoli per imposte erariali o atti dell’Agenzia delle Entrate. Anche qui, le somme rateizzate senza decadenza restano fuori dal blocco.

Nel caso della Risposta n. 110/2026, l’utilizzo in compensazione di crediti da Superbonus non viene fermato da queste norme, perché il ruolo è previdenziale e il piano di rateazione è in corso.

Utilizzo in compensazione di crediti da Superbonus: cosa si può fare e cosa no

La conclusione è netta. L’utilizzo in compensazione di crediti da Superbonus è ammesso per pagare debiti erariali o previdenziali ordinari tramite F24, quando le regole generali lo consentono. Non è, invece, ammesso per chiudere cartelle previdenziali già iscritte a ruolo.

Di conseguenza, l’utilizzo in compensazione di crediti da Superbonus non consente di saldare, neppure in parte, il debito residuo verso la riscossione riferito alla Cassa Forense. Il credito acquistato può avere utilità fiscale, ma non può diventare mezzo diretto per estinguere quel ruolo.

La posizione dell’Agenzia si fonda su un principio semplice: in materia tributaria la compensazione vale solo nei casi previsti dalla legge. Lo hanno ribadito anche la Cassazione, con la sentenza n. 16532/2017, e le ordinanze n. 17836/2021 e n. 35094/2023.

Per questo, l’utilizzo in compensazione di crediti da Superbonus richiede sempre una verifica preventiva del tipo di debito, della presenza di ruoli, delle soglie e dello stato della rateazione. Il meccanismo resta utile, ma non può essere impiegato per ogni cartella.

Riassumendo

  • Utilizzo in compensazione di crediti da Superbonus ammesso solo per debiti ordinari.
  • Le cartelle previdenziali già a ruolo non sono pagabili con quei crediti.
  • Il piano di rateazione evita alcuni blocchi, ma non cambia il limite.
  • Le soglie di 10.000 e 50.000 euro riguardano ruoli erariali.
  • La Risposta n. 110/2026 distingue contributi correnti e cartelle affidate.
  • La compensazione fiscale vale solo nei casi previsti dalla legge.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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