La disciplina sulla tutela della maternità e della paternità prevede già da tempo strumenti utili per gestire l’assenza di chi si trova in congedo. In base al D.lgs. n. 151/2001, cioè il Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, il datore di lavoro può coprire il posto lasciato temporaneamente vacante assumendo un sostituto con contratto a termine oppure ricorrendo a personale con rapporto temporaneo.
Accanto a questa possibilità, la normativa riconosce anche un vantaggio sul piano dei contributi. In presenza dei requisiti previsti, infatti, è ammessa una riduzione del 50% dei contributi dovuti per l’assunzione del personale che prende il posto del lavoratore o della lavoratrice assente.
Si tratta di una misura pensata per alleggerire il costo organizzativo della sostituzione e per favorire una gestione più semplice dei periodi di congedo.
La novità introdotta dalla legge di bilancio 2026 amplia questo quadro e rende più flessibile l’organizzazione del rientro. Il punto centrale riguarda proprio l’affiancamento dopo il congedo, che ora può proseguire anche oltre il ritorno in servizio del dipendente assente.
Affiancamento dopo il congedo: la sostituzione durante l’assenza
Il Testo Unico consente al datore di lavoro, quando una lavoratrice o un lavoratore si assenta per congedo, di inserire un’altra figura con contratto a tempo determinato. In alternativa, può essere utilizzato personale con contratto temporaneo. L’obiettivo è garantire continuità all’attività aziendale durante un periodo in cui il titolare della mansione non è presente.
Questa soluzione, prevista dal D. Lgs. n. 151/2001, non riguarda soltanto l’aspetto organizzativo, ma si collega anche a un beneficio economico preciso.
La legge riconosce, infatti, uno sgravio contributivo del 50% ai datori di lavoro che assumono a termine il sostituto della persona in congedo. La riduzione riguarda quindi i contributi dovuti per il rapporto instaurato per coprire l’assenza.
Il sistema, già prima delle ultime modifiche, puntava a sostenere le imprese che devono riorganizzare il lavoro in presenza di eventi legati alla maternità o alla paternità. Con l’intervento della Legge di bilancio 2026, questo impianto viene rafforzato e si estende anche alla fase successiva al rientro. In questo passaggio assume rilievo l’affiancamento dopo il congedo, che diventa uno strumento utile non solo per sostituire, ma anche per accompagnare il reinserimento.
Chi può ottenere lo sgravio contributivo del 50%
La riduzione contributiva non spetta in modo generalizzato a tutti i datori di lavoro. Si chiarisce che il beneficio è destinato ai datori con meno di 20 dipendenti. La misura interessa inoltre le aziende nelle quali operano lavoratrici autonome.
Il riferimento numerico è importante perché delimita in modo preciso l’ambito di applicazione dell’agevolazione. Non basta, quindi, procedere con un’assunzione a tempo determinato per la sostituzione: è necessario anche rientrare nei confini soggettivi fissati dalla norma. In presenza di tali condizioni, il datore di lavoro può ottenere lo sgravio del 50% previsto dal Testo Unico.
Questa impostazione risponde a una logica precisa. Le realtà di dimensioni più contenute, infatti, possono incontrare maggiori difficoltà nel gestire l’assenza temporanea di una risorsa.
Il sostegno contributivo serve proprio a ridurre questo impatto. In tale contesto, l’affiancamento dopo il congedo assume un valore ancora più concreto, perché consente di distribuire meglio tempi, compiti e passaggio di attività anche nella fase di ripresa del lavoro.
La novità della legge di bilancio 2026 e il rientro in servizio
Per favorire la parità di genere e rendere più equilibrato il rapporto tra vita privata e attività lavorativa, la manovra di bilancio 2026 ha introdotto una possibilità ulteriore. La figura entrata in azienda per sostituire il lavoratore o la lavoratrice in congedo può restare in affiancamento anche dopo il rientro in servizio della persona sostituita.
La prosecuzione non è però senza limiti. La norma stabilisce che questo periodo aggiuntivo può durare fino al compimento del primo anno di età del bambino. Si tratta, quindi, di una finestra temporale precisa, entro la quale il datore di lavoro può organizzare una presenza contemporanea tra chi rientra e chi era stato assunto per la sostituzione.
La scelta legislativa punta a rafforzare la conciliazione tra esigenze familiari e occupazione, senza trascurare la continuità aziendale. Il ritorno in ufficio o sul luogo di lavoro, infatti, può richiedere un tempo di riassestamento. In questa prospettiva, l’affiancamento dopo il congedo diventa una leva di equilibrio, perché permette un reinserimento graduale e una migliore distribuzione delle attività.
Messaggio INPS n. 1343/2026: sgravio anche per l’affiancamento dopo il congedo
A chiarire gli effetti concreti della novità è intervenuto l’INPS con il Messaggio 21 aprile 2026, n. 1343. L’Istituto ha precisato che, dal 1° gennaio 2026, per effetto della modifica normativa, lo sgravio contributivo previsto dal Testo Unico può essere riconosciuto anche per il periodo ulteriore di affiancamento dopo il congedo.
Questo significa che l’agevolazione del 50% non si ferma al solo periodo di assenza della lavoratrice o del lavoratore, ma può estendersi anche alla fase successiva, quando il sostituto resta accanto alla persona rientrata in servizio. Il beneficio, quindi, accompagna pure l’affiancamento dopo il congedo, purché si resti entro i limiti fissati dalla legge.
Il chiarimento dell’INPS rende più chiaro il quadro operativo per le aziende. Dal 1° gennaio 2026, lo sgravio può coprire anche il tempo aggiuntivo di affiancamento dopo il congedo, offrendo un supporto concreto alla gestione del rientro. In questo modo, l’affiancamento dopo il congedo si conferma come una novità rilevante sia sul piano organizzativo sia sul fronte contributivo.
Riassumendo
- Affiancamento dopo il congedo: novità 2026 per gestire meglio rientro e sostituzione.
- Il D.lgs. n. 151/2001 consente assunzioni a termine durante il congedo.
- Ammesso anche l’uso di personale con contratto temporaneo per la sostituzione.
- Previsto sgravio contributivo del 50% per datori con meno di 20 dipendenti.
- Il beneficio riguarda anche aziende nelle quali operano lavoratrici autonome.
- Messaggio INPS n. 1343/2026 estende lo sgravio al periodo di affiancamento ulteriore.
