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Oggi: 05 Dic, 2025

Verifiche fiscali, quando l’Agenzia Entrate arriva a casa: non conta l’uso promiscuo ma l’uso concreto

La Cassazione ridefinisce le verifiche fiscali nei locali promiscui: una semplice porta non basta, servono fatti e motivazioni concrete
1 mese fa
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verifiche fiscali
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La gestione delle verifiche fiscali dentro studi, laboratori o negozi collegati all’abitazione del contribuente è tema delicato. Con l’ordinanza n. 28338 del 25 ottobre 2025, la Cassazione ha offerto un punto fermo: non basta la semplice presenza di una porta che unisce casa e ambienti professionali per parlare automaticamente di uso promiscuo. Serve capire se e quanto quel passaggio renda davvero agevole il movimento di persone e documenti tra le due aree. Questo dettaglio, all’apparenza tecnico, incide direttamente sulla legittimità dell’accesso e sull’utilizzabilità dei dati raccolti.

Che cosa significa “uso promiscuo” nelle verifiche fiscali

Nel linguaggio delle verifiche fiscali, l’uso promiscuo non coincide solo con locali materialmente sfruttati sia per la vita familiare sia per il lavoro.

La nozione è più ampia e riguarda anche gli spazi in cui esiste una comunicazione interna tale da permettere un trasferimento facile dei documenti contabili dall’area professionale a quella domestica.

La Cassazione, tuttavia, precisa che la mera esistenza di un varco non esaurisce il problema: occorre una valutazione concreta dell’agevolezza del collegamento. Un esempio rende l’idea: una porta che immette in una scala stretta o ripida potrebbe non assicurare quella facilità di passaggio richiesta per parlare di promiscuità. In altre parole, conta la funzionalità effettiva del collegamento, non la sua presenza formale.

Perché la qualifica “promiscua” fa la differenza

L’accesso degli organi di controllo è un’attività invasiva regolata da norme precise: art. 33 del DPR 600/1973, art. 52 del DPR 633/1972 e art. 12 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente). A seconda di come vengono qualificati i locali, cambiano i presupposti dell’autorizzazione e, di riflesso, gli effetti sui dati acquisiti:

  • locali domiciliari: l’accesso richiede l’autorizzazione del Pubblico Ministero e la presenza di gravi indizi di evasione.

    Se questo requisito manca, i dati raccolti non possono essere utilizzati (Cass. 4 novembre 2008, n. 26454);

  • locali adibiti anche ad abitazione: serve comunque l’autorizzazione del PM, ma non è necessario indicare i gravi indizi di evasione (Cass. 11 aprile 2008, n. 9611).

Da qui il nodo cruciale: stabilire se i locali sono davvero “promiscui” determina quale autorizzazione è necessaria e quali limiti operano sulla successiva attività istruttoria durante le verifiche fiscali.

Come si valuta, in pratica, la promiscuità nelle verifiche fiscali (e non solo)

La Cassazione affida al giudice di merito il compito di verificare se la comunicazione tra ambienti domestici e professionali sia effettiva e agevole. La base di partenza è ciò che emerge dal processo verbale di constatazione (PVC): planimetrie allegate, descrizioni dei percorsi, rilievi fotografici, note sulle modalità di accesso utilizzate dagli operanti. Su questo materiale si costruisce la decisione.

Il contribuente non resta spettatore: può presentare altra documentazione, inclusi gli atti catastali, per dimostrare che mancavano i presupposti dell’uso promiscuo. Si tratta quindi di una valutazione concreta, che guarda ai fatti e alla fruibilità reale degli spazi. La porta in sé non è decisiva; lo è l’idoneità del collegamento a permettere un passaggio rapido e semplice di persone e carte dalla zona di lavoro a quella abitativa.

Le regole sull’accesso: quadro sintetico

Alla luce delle norme richiamate, l’accesso durante le verifiche fiscali deve rispettare questi principi:

  • carattere invasivo dell’accesso: proprio per questo, l’ordinamento richiede atti autorizzativi chiari e proporzionati;
  • locali esclusivamente abitativi: autorizzazione del PM con gravi indizi di evasione; altrimenti le risultanze sono inutilizzabili;
  • locali anche abitativi: autorizzazione del PM senza necessità di indicare i gravi indizi;
  • centralità della qualificazione: la definizione di uso promiscuo orienta la scelta della via autorizzativa corretta.

Queste coordinate, ribadite dalla giurisprudenza, spostano il baricentro sulla descrizione puntuale degli spazi e dei loro collegamenti.

Novità normative sugli accessi nelle verifiche fiscali: motivazione rafforzata degli atti

Il quadro non si ferma alla giurisprudenza. L’art. 13-bis del DL 84/2025 ha modificato l’art. 12 dello Statuto del contribuente, introducendo un obbligo sostanziale per gli atti redatti dal 2 agosto 2025: motivare in modo esplicito le ragioni e le circostanze che giustificano l’intervento nei locali destinati all’attività economica o professionale. Dunque, accessi, ispezioni e verifiche dovranno essere adeguatamente motivate.

Questo intervento legislativo alza l’asticella della trasparenza e della specificità. Da un lato, gli organi di controllo sono chiamati a spiegare con precisione il perché dell’accesso; dall’altro, nella successiva fase di giudizio, una motivazione carente potrà pesare sulla legittimità dell’operazione e sull’utilizzabilità degli elementi raccolti.

L’effetto atteso è duplice: una maggiore qualità degli atti sin dall’inizio e, in parallelo, un esame più severo della promiscuità dei locali quando l’accesso si è fondato proprio su questa qualificazione.

Il messaggio di fondo per le verifiche fiscali nell’uso promiscuo

L’ordinanza n. 28338/2025 della Cassazione non introduce un formalismo nuovo, ma richiama al dato concreto: l’uso promiscuo non si desume dalla presenza di una porta, bensì dall’effettiva comunicazione interna e dalla facilità con cui documenti e persone possono passare dall’area professionale a quella domestica. La linea di confine tra locali domiciliari e locali anche abitativi non è tracciata sulla pianta, bensì sull’uso reale e sulla funzionalità del collegamento.

Insieme alla modifica dell’art. 12 dello Statuto del contribuente introdotta dal DL 84/2025, il sistema delle verifiche fiscali si muove verso maggior certezza: atti più motivati, controlli più mirati, attenzione maggiore alla realtà fisica degli spazi.

Ne deriva un quadro nel quale la qualificazione dei locali pesa più che in passato, perché condiziona l’autorizzazione, guida la valutazione giudiziale e determina la sorte probatoria di ciò che viene raccolto durante l’accesso.

In definitiva, chi esercita un’attività in ambienti collegati alla casa si confronta con regole chiare e con un principio semplice: la promiscuità è una questione di fatti, non di etichette. E nelle verifiche fiscali, sono proprio i fatti—spazi, collegamenti, facilità di passaggio e motivazioni degli atti—che fanno la differenza.

Riassumendo

  • La Cassazione chiarisce che una semplice porta non basta per definire uso promiscuo.
  • L’uso promiscuo richiede comunicazione effettiva e agevole tra abitazione e locali professionali.
  • L’autorizzazione all’accesso varia secondo la qualificazione dei locali come abitativi o promiscui.
  • Il giudice valuta concretamente collegamenti e documentazione per accertare la promiscuità.
  • Il DL 84/2025 impone motivazioni esplicite negli atti di accesso fiscale.
  • Verifiche fiscali più rigorose richiedono chiarezza, documentazione e rispetto delle nuove regole.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.