Con l’Ordinanza n. 22742/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un punto chiave del diritto tributario: chi affida incarichi a un consulente (commercialista, avvocato, ecc.) non viene automaticamente sottratto alle sanzioni in caso di irregolarità. Per escludere la colpa non è sufficiente prendere le distanze dall’operato del professionista; occorre dimostrare di aver esercitato un controllo diligente. Un principio che tocca da vicino anche la gestione della dichiarazione redditi, spesso delegata a intermediari abilitati.
Sanzioni sulla dichiarazione redditi: il caso all’origine della decisione
La vicenda nasce da un contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e un contribuente, dopo un avviso di recupero legato a una compensazione orizzontale ritenuta indebita.
L’operazione contestata non era stata materialmente eseguita dal contribuente, ma da un soggetto incaricato con un mandato limitato: occuparsi esclusivamente dell’impugnazione di una cartella di pagamento.
Da qui la domanda centrale: è possibile attribuire sanzioni al contribuente quando il comportamento scorretto è posto in essere da un professionista esterno, senza un coinvolgimento diretto dell’interessato?
La risposta della Suprema Corte
La Cassazione chiarisce che non basta dichiararsi estranei ai fatti. Il contribuente, per evitare le sanzioni sulla dichiarazione redditi, deve provare di aver vigilato con cura sull’operato del professionista. Il controllo richiesto non è meramente formale, ma effettivo: deve emergere che l’incaricante (contribuente) abbia seguito l’attività, verificato quanto necessario e reagito in modo adeguato.
Questo vale persino quando la condotta del consulente non integra reato o non presenta rilievi penali. In altre parole, l’assenza di responsabilità penale del professionista non elimina, da sola, il profilo sanzionatorio in ambito tributario in capo al contribuente.
Il fondamento giurisprudenziale
Il provvedimento richiama un orientamento consolidato: la responsabilità amministrativa per violazioni fiscali presuppone la colpevolezza, che può consistere anche in semplice negligenza. Se l’illecito è frutto di disattenzione, mancanza di cautele o omissione di verifiche basilari, la colpa è configurabile.
Inoltre, l’onere della prova dell’assenza di colpa ricade sul contribuente: è quest’ultimo a dover fornire elementi concreti che attestino la cura posta nel seguire l’attività svolta dal professionista incaricato (trasmissione dichiarazione redditi, ecc.).
Il principio vale anche per la dichiarazione redditi
Nel contesto della dichiarazione redditi, la prassi vede spesso l’intervento di intermediari. L’indirizzo della Cassazione richiama alla cautela: la delega fatta dal contribuente al commercialista (o altro professionista) non equivale a immunità. Se emergono irregolarità nella gestione degli adempimenti fiscali, la posizione del contribuente è valutata anche alla luce del comportamento tenuto verso il professionista.
La responsabilità personale non scompare per il solo fatto di aver affidato la compilazione o la trasmissione della dichiarazione redditi a terzi; ciò che fa la differenza è la prova di una vigilanza adeguata sull’attività svolta.
Questo non significa che chi si affida a un consulente sia sempre sanzionabile. Significa, piuttosto, che discolparsi richiede evidenze: serve dimostrare che il rapporto con il professionista non sia stato solo formale ma accompagnato da attenzione, richieste di chiarimento e verifiche coerenti con la complessità dell’incarico.
In assenza di tale dimostrazione, l’eventuale negligenza si riflette anche su chi ha conferito l’incarico.
Riassumendo
- La Cassazione ribadisce che delegare non esonera automaticamente dalle sanzioni fiscali.
- Il caso nasce da indebita compensazione eseguita da un professionista incaricato.
- Il contribuente deve provare vigilanza effettiva sull’operato del consulente.
- La colpa può consistere anche in semplice negligenza o mancanza di cautele.
- La denuncia del professionista non basta senza prove di controlli concreti.
- Nella dichiarazione redditi conta la vigilanza, non la sola delega a terzi.