Il sistema pensionistico italiano, tra le varie forme di pensione anticipata prevede le c.d. Quote. Alcune sono tramontate altre sono ancora in vigore. Tra quelle tramontate ci sono Quota 100 e Quota 102. Tra quelle ancora in essere c’è Quota 103.
In redazione è giunto il seguente quesito.
“Buongiorno, sono un pensionato con Quota 100 dal 2020. Da allora non ho svolto alcun tipo di lavoro per evitare la sospensione della pensione, come previsto dalla legge. Leggo però che una volta raggiunti i 67 anni di età si può lavorare senza che la pensione di Quota 100 sia sospesa. Compirò 67 anni a settembre 2025. Ad ottobre vorrei iniziare un lavoro autonomo con partita IVA da cui presumo di ricavare circa 15.000 euro annui di reddito, oltre la mia pensione. Sono a chiedere se, in tal caso, dovrò eventualmente restituire i mesi di pensione percepiti in precedenza.”
Da Quota 100 a 103
La forma anticipata di pensione denominata Quota 100 ha avuto vita per il triennio 2019-2021.
In sostanza chi in quegli anni ha maturato 62 anni di età e 38 anni di contributi è potuto andare in pensione. Una pensione anticipata rispetto alla soglia di età anagrafica per uscire dal mondo del lavoro, fissata a 67 anni (c.d. pensione di vecchiaia).
Con la fine di Quota 100, è stata prevista Quota 102, ma solo per coloro che maturassero i requisiti nel 2022. In tal caso l’uscita è con 64 anni di età e 38 anni contributi.
Dopo Quota 102 è stato il turno di Quota 103, ossia la pensione anticipata flessibile con 62 anni di età e 41 anni di contributi. Per ora avrà vita fino al 31 dicembre 2025, salvo proroghe.
Ad ogni modo si tratta di diritti cristallizzati.
Nel senso che chi, ad esempio nel 2021, ha maturato i requisiti per Quota 100 ma non è andato in pensione, può farlo ancora oggi sfruttando quei requisiti.
Quota 100: la cumulabilità della pensione con altri redditi
Venendo alla questione del lettore, con riferimento a Quota 100, la normativa prevede che
La pensione Quota 100 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui. L’incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione Quota 100.
La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5mila euro lordi annui, comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei suddetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.
Dunque, per il lettore l’incumulabilità tra pensione e lavoro vige fino a quando compirà i suoi 67 anni. Ossia, fino a settembre. Dopo il compimento del 67° anno di età può intraprendere qualsiasi attività lavorativa senza più compromettere la propria pensione.
Inoltre ciò non avrà alcun effetto negativo sulla pensione percepita fino a settembre. Non dovrà restituire nulla.