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Oggi: 05 Dic, 2025

Vivere in una struttura e mantenere l’ADI (Assegno Inclusione): è possibile?

Si può mantenere l’assegno di inclusione entrando in una struttura di accoglienza? Ecco la risposta al quesito.
4 mesi fa
2 minuti di lettura
assegno inclusione
Foto © Pixabay

L’ADI (assegno di inclusione), con l’avvento del governo Meloni, ha sostituito il reddito di cittadinanza. Spetta, nel rispetto di specifici requisiti reddituali e non solo, a nuclei familiari in cui sia presente almeno uno tra i seguenti soggetti:

  • minori di età;
  • disabile (senza limiti di età)
  • persona con almeno 60 anni di età;
  • persona in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

Una nostra lettrice ci ha posto il seguente quesito.

Buongiorno Dott. Pirone avrei bisogno di un suo parere. Ho 72 anni sono affetta dalla Sclerosi multipla dal 95 e ho fatto tutte le cure possibili. Mi hanno dato l’invalidità al 78% diversi anni fa, in seguito passata a pensione sociale 433,00. Sono divorziata e il mantenimento è di 399,00. euro al mese. Inoltre mi hanno concesso l’assegno di inclusione che ammonta quasi a 800,00 euro

Adesso vengo al dunque: io potrei entrare in una struttura di accoglienza senza aggiungere altro e mantenere l’assegno di inclusione?

La ringrazio vivamente!

Come funziona l’assegno di inclusione (ADI)

L’ADI (assegno di inclusione) è una misura volta a fornire un aiuto concreto, non solo sotto il profilo finanziario, ma anche attraverso percorsi di integrazione sociale e lavorativa.

Il beneficio viene concesso solo dopo una verifica puntuale della situazione economica del nucleo familiare e l’accettazione di un percorso individuale volto a promuovere la partecipazione attiva alla vita sociale e professionale.

La prestazione si articola in due componenti distinte: una che incrementa il reddito familiare fino a una soglia predeterminata e una seconda che tiene conto della spesa per l’affitto nel caso in cui l’alloggio sia in locazione regolarmente registrata.

Questo meccanismo mira a contrastare la povertà e l’esclusione, intervenendo in maniera calibrata sulle specifiche esigenze delle famiglie. Il pagamento ADI è mensile (18 mesi rinnovabili per altri 12).

I requisiti economici

Per accedere all’ADI (assegno di inclusione) è indispensabile soddisfare determinati criteri, in particolare di natura reddituale e patrimoniale. Il valore dell’ISEE aggiornato del nucleo richiedente non può superare i 10.140 euro, mentre il reddito familiare deve essere inferiore a 6.500 euro annui, da moltiplicare secondo la scala di equivalenza prevista per la misura.

Per nuclei composti esclusivamente da anziani over 67 o da anziani conviventi con soggetti gravemente disabili o non autosufficienti, la soglia sale a 8.190 euro annui, sempre da adeguare alla scala di equivalenza. In presenza di un contratto di affitto regolarmente registrato, è inoltre previsto che il reddito familiare non superi i 10.140 euro annui.

Assegno Inclusione (ADI): il trasferimento in struttura

A questi, ed altri, limiti economici si aggiungono ulteriori condizioni personali e familiari, tra cui l’assenza di condanne, misure restrittive, dimissioni volontarie recenti, permanenza in strutture pubbliche e rispetto dell’obbligo scolastico. Espressamente, si legge sul sito INPS, nella parte dedicata all’assegno di inclusione, che per accedere alla prestazione è indispensabile:

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale, o misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art.

    444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;

  • non essere disoccupato, se sottoposto agli obblighi di attivazione lavorativa di cui all’articolo 6 comma 4 del decreto -legge n. 48/2023, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966;
  • non risiedere in strutture a totale carico pubblico;
  • aver adempiuto all’obbligo di istruzione per i beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni ovvero essere iscritto e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione, di cui all’articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006.

Pertanto, venendo al quesito della nostra lettrice, laddove si trasferisse in una struttura di ricovero a totale carico pubblico, perderà l’assegno di inclusione.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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