Il legislatore fiscale italiano, per l’acquisto dei veicoli destinati a disabili riconosce una detrazione del 19% del costo sostenuto da calcolarsi su una spesa massima di 18.075,99 euro. Ai fini della detrazione il pagamento deve essere con strumento tracciabile e, tra la documentazione necessaria, serve la fattura del concessionario.
Al riguardo in redazione è giunto un quesito.
“Salve, sono genitore di un figlio disabile (la cui età è di 30 anni). È fiscalmente a mio carico. Sto acquistando un veicolo da intestare a lui. La spesa la pagherò io. Il concessionario mi chiede di pagare prima un acconto e poi il saldo finale a consegna dell’auto. Sono possono detrarre la spese nel mio 730 e se il concessionario dovrà farmi doppia fattura, una per acconto e una per il saldo, oppure potrà farmi unica fattura al pagamento del saldo?”
Detrazione veicolo del disabile: anche il genitore se il figlio è a carico
La detrazione 19% per la spesa relativa all’acquisto di veicoli per disabili spetta al disabile stesso (se è lui a sostenere la spesa) oppure al familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico.
A tal proposito ricordiamo che, in base alle regole in vigore nel periodo d’imposta 2025, il figlio può considerarsi a carico del genitore quando il figlio stesso, consegue un reddito non superiore a 2.840,51 euro ovvero a 4.000 euro se il figlio ha età non superiore a 24 anni.
Solo uno sgravio in 4 anni
Lo sgravio fiscale spetta, come detto in premessa, su una spesa massima di 18.075,99 euro. Il contribuente può decidere di godere della detrazione in unica soluzione oppure di spalmarla in 4 quote annuali di pari importo.
Come si evince anche dalle istruzioni dell’Agenzia Entrate sulle agevolazioni fiscali per disabili:
- la detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto);
- è possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato risulta cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione, in data antecedente al secondo acquisto. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.
Il pagamento della spesa deve essere tracciabile. Quindi, deve avvenire con assegno, carta di credito, carta di debito, bonifico, ecc. Non occorre fare il bonifico parlante come nel pagamento spese che danno diritto a bonus edilizi. Oltre alla detrazione IRPEF, ricordiamo, che spetta anche l’aliquota IVA agevolata al 4%.
Detrazione veicolo del disabile: la fattura dell’impresa
L’impresa (il concessionario) emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000.
Non per forza l’impresa deve rilasciare fattura a fronte dell’acconto ricevuto. Potrebbe, ad esempio, rilasciare una semplice scrittura privata in cui si indica che il cliente ha versato l’acconto sul totale dell’importo da pagare. In sede di saldo, l’impresa emetterà fattura complessiva, indicando anche l’importo dell’acconto già pagato e mettendo il riferimento di legge necessario.
Cosa indispensabile, ai fini della detrazione è che, entrambi i pagamenti (acconto e saldo) siano fatti con strumento tracciabile. Se, ad esempio, l’acconto avvenisse in contanti e solo il saldo con bonifico, il cliente potrà applicare la detrazione solo sulla parte pagata con strumento tracciabile, ossia il saldo