Anche per coloro i quali sono stati riammessi alla rottamazione-quater c’è la possibilità di utilizzare il servizio ContiTu. Tale servizio consente al contribuente di scegliere rispetto a quali cartelle (in realtà il riferimento corretto è al singolo carico) per le quali è stato riammesso, sfruttare effettivamente la pace fiscale.
Dunque sembra che dall’utilizzo di questo servizio il contribuente possa avere solo dei vantaggi ossia: scegliere cosa pagare e farlo anche in comode rate.
Siamo nella situazione in cui, il contribuente ha ricevuto la comunicazione delle somme dovute con la quale ha avuto conferma di essere stato riammesso alla pace fiscale.
Poi si rende conto che sfruttare la pace fiscale per tutte le cartelle indicate nella domanda di riammissione gli costerebbe troppo. Per cui intende pagarne solo alcune.
Ma quali sono le conseguenze per l’utilizzo del servizio ContiTu? Per le cartelle prima inserite nell’istanza di riammissione ma poi escluse dal contribuente con il servizio citato, cosa succede?
Cerchiamo di capire quali sono le reali conseguenze legate all’utilizzo di ContiTu.
La riammissione alla rottamazione-quater
Con la riammissione alla rottamazione-quater, i contribuenti che avevano perso i benefici della definizione agevolata perché non hanno versato una o più rate alla data del 31 dicembre 2024, ottengono una seconda chance per chiudere i loro debiti senza sanzioni né interessi di mora.
Potevano presentare domanda di ripescaggio soltanto coloro che avevano già aderito alla rottamazione-quater originaria. La richiesta è stata accettata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno, con l’invio della nuova “Comunicazione delle somme dovute” che elenca gli importi agevolati ammessi e quelli esclusi.
Entro il 31 luglio 2025 occorre pagare l’intero importo dovuto oppure la prima rata del nuovo piano in dieci quote, da saldare poi il 30 novembre 2025, 28 febbraio e 31 maggio 2026, 31 luglio e 30 novembre 2026, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2027. Le rate sono gravate da un interesse annuo del 2% con decorrenza 1° novembre 2023.
Il mancato versamento di una rata o il pagamento oltre i cinque giorni di tolleranza determineranno la decadenza definitiva, con l’automatico ripristino del debito originario comprensivo di sanzioni e interessi. I pagamenti effettuati in ritardo saranno considerati semplici acconti.
Per il pagamento della rottamazione si può attivare anche l’addebito sul c/c.
Riammissione alla rottamazione. Quali sono le conseguenze per chi utilizza il servizio ContiTU?
Anche per i contribuenti riammessi alla rottamazione-quater, è disponibile il servizio ContiTU, la piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per selezionare i carichi da effettivamente saldare.
Il contribuente può decidere su quali cartelle (più precisamente: carichi) applicare concretamente i benefici della definizione agevolata e per quali, invece, rinunciare.
Questo strumento si rivela utile soprattutto quando il totale delle somme indicate nella Comunicazione delle somme dovute supera le reali possibilità economiche del contribuente.
In pratica, anche se la domanda di riammissione ha avuto esito positivo magari per tutti i carichi indicati, con ContiTU è possibile scegliere di pagare solo alcune cartelle.
Ciò in base alle proprie priorità o disponibilità finanziarie.
Tuttavia, tale libertà operativa comporta conseguenze rilevanti per i carichi esclusi dalla selezione.
Infatti, per tutte le cartelle non incluse nel piano di pagamento effettivo rivisto tramite ContiTU, la riammissione alla rottamazione non produce alcun effetto.
In termini pratici, questi carichi torneranno ad essere esecutivi: ciò significa che l’Agente della riscossione potrà riprendere le azioni di recupero coattivo. Compresi fermi amministrativi su veicoli, iscrizione di ipoteche su immobili e pignoramenti presso terzi (stipendi, conto correnti, ecc.).
In altre parole, il mancato inserimento di una cartella in ContiTU equivale a una rinuncia alla sanatoria per quel carico: ciò che non si paga, torna immediatamente presupposto per la riscossione “ordinaria” da parte dell’ADER.
Il contribuente, quindi, ha sì il vantaggio di scegliere cosa saldare, ma deve farlo con piena consapevolezza delle conseguenze potenzialmente gravi su ciò che lascia fuori.
Riassumendo
- ContiTU permette di selezionare i carichi da pagare. I riammessi alla rottamazione-quater possono usare ContiTU per scegliere quali carichi (non genericamente “cartelle”) effettivamente saldare, in base alle proprie disponibilità economiche.
- Solo i carichi selezionati beneficiano della pace fiscale. L’adesione alla definizione agevolata vale solo per i carichi inclusi nel piano selezionato su ContiTU. Quelli esclusi non godranno più degli sconti su sanzioni e interessi.
- I carichi non inclusi tornano esecutivi. Per le somme che il contribuente decide di non pagare tramite ContiTU, la riammissione non ha effetti: l’Agente della riscossione potrà riprendere le procedure ordinarie.
- Riprendono le azioni di recupero coattivo. Le cartelle escluse potranno essere oggetto di fermi amministrativi su veicoli, iscrizione di ipoteche e pignoramenti (su conti, stipendi, pensioni e altri beni).
- Scelta libera, ma con conseguenze importanti. ContiTU offre flessibilità e vantaggi, come la possibilità di rateizzare fino a 10 quote. Tuttavia, ogni esclusione equivale a una rinuncia alla sanatoria e comporta il ritorno alla riscossione forzata.