Con l’implementazione dell’applicazione per il calcolo dell’imposta di successione, gli eredi non avranno difficoltà ad autoliquidare l’imposta.
Infatti, per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 sono gli eredi stessi o gli intermediari a calcolare il quantum da versare senza che sia più necessario che l’Agenzia delle entrate intervenga dopo la presentazione della dichiarazione per comunicare l’importo da pagare.
La riforma attuata con il D.Lgs n°139/2024 ha confermato la chance di di rateazione dell’imposta di successione eliminando il riferimento all’imposta liquidata dall’ufficio.
Detto ciò, vediamo in che modo gli eredi possono ricorrere alla rateazione e quali sono i margini di tolleranza rispetto ad eventuali versamenti carenti o tardivi.
L’imposta di successione. Ora deve essere autoliquidata
La riforma introdotta dal D.Lgs. 139/2024, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, segna una svolta: l’imposta di successione e donazione passa da un sistema tradizionale, gestito dall’Agenzia delle Entrate, a uno di autoliquidazione con un ruolo cruciale assegnato ai contribuenti.
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, gli eredi o altri soggetti obbligati devono:
- compilare telematicamente il quadro EF della dichiarazione di successione;
- calcolare autonomamente l’imposta dovuta;
- versarla entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione.
Questo cambiamento rende necessario un maggior controllo da parte degli eredi: gli uffici fiscali mantengono il potere di verificare e rettificare, notificando eventuali avvisi di liquidazione entro 2 anni dalla dichiarazione.
Vengono confermati importi e aliquote dell’imposta secondo l’art. 7 del TUS:
- 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
- 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
- 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
- 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Per i trasferimenti effettuati in favore di persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), è prevista una franchigia di 1,5 milioni di euro, ossia l’imposta si applica esclusivamente sul valore eccedente quell’ammontare (articolo 7, comma 2, Dlgs 346/1990).
Imposta di successione. Regole per il pagamento a rate
L’imposta di successione anche post riforma può essere pagata a rate; il calcolo dell’imposta di successione ora è automatico.
Detto ciò, prima di tutto è necessario individuare il termine entro il quale bisogna effettuare il versamento.
Ebbene, ci sono due alternative per il pagamento:
- contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione insieme alla altre somme autoliquidate (ad esempio imposta ipotecaria, catastale, ecc.);
- entro 90 giorni dal termine ultimo per presentare la dichiarazione.
Così, ad esempio:
- apertura della successione: 20-08-2025;
- presentazione dichiarazione di successione: 10-02-2026;
- termine versamento imposta: 19-11-2026 (90 giorni dal termine finale per la presentazione della dichiarazione, fissato al 20-08-2026).
La scelta sulle tempistiche di pagamento impatta sulla compilazione della dichiarazione di successione.
La scelta per il pagamento contestuale ovvero entro 90 giorni non inficia la possibilità di versare l’imposta a rate.
La rateazione è ammessa solo laddove l’importo da rateizzare non è inferiore a 1.000 euro (imposta da versare- acconto 20%).
In questo caso dunque è dovuto un acconto almeno pari al 20% dell’imposta da versare (da pagare nei suddetti termini), mentre la restante parte può essere rateizzata:
- per importi fino a 20.000 euro, è possibile optare per un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
- per importi superiori a 20.000 euro è possibile optare per un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo.
Quando si decade dalla rateazione e quando no?
Sono previsti specifici casi in cui un eventuale pagamento carente o tardivo non compromette la rateazione in essere: tecnicamente si parla di lieve inadempimento.
Ebbene, non comporta la decadenza dalla rateazione:
- l’insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- il tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.
Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.
Riassumendo.
- Autoliquidazione dell’imposta di successione. Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, con la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 139/2024, l’imposta di successione non viene più calcolata dall’Agenzia delle Entrate, ma direttamente dagli eredi o dagli intermediari. Il calcolo avviene tramite la compilazione telematica del quadro EF della dichiarazione di successione.
- Scadenza per il pagamento. L’imposta va versata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione. Gli eredi possono anche optare per il pagamento contestuale alla trasmissione della dichiarazione, senza che ciò precluda l’accesso alla rateazione.
- Regole di rateazione confermate. La riforma conferma la possibilità di rateizzare l’imposta se l’importo da pagare è almeno pari a 1.000 euro. In tal caso, è richiesto un acconto iniziale del 20% e: fino a 8 rate trimestrali per importi ≤ 20.000 €; fino a 12 rate trimestrali per importi > 20.000 €.
- Aliquote e franchigie invariate. Restano in vigore le aliquote stabilite dall’art.
7 del TUS: 4% con franchigia di 1 milione per coniuge e figli, 6% per fratelli/sorelle (franchigia 100.000 €), 6% e 8% per altri soggetti, senza franchigia, 1,5 milioni di franchigia per disabili gravi (art. 3, c. 3, L. 104/1992).
- Margini di tolleranza per lievi inadempimenti. La rateazione non decade se: il versamento è insufficiente fino al 3% e comunque inferiore a 10.000 €; l’acconto del 20% è versato in ritardo, ma entro 7 giorni. Queste regole si applicano anche al pagamento in un’unica soluzione.