Tra i tanti paradossi del sistema previdenziale italiano, uno riguarda da vicino i contribuenti nel regime forfettario.
A differenza di altri lavoratori autonomi, i titolari di partita IVA in regime agevolato sono esclusi dalla possibilità di dedurre dal reddito imponibile i contributi versati per il riscatto della laurea.
La ragione? La loro tassazione non è assoggettata a IRPEF, ma a un’imposta sostitutiva. Il risultato è che chi aderisce a un regime pensato per semplificare e alleggerire la pressione fiscale finisce per essere discriminato sul piano previdenziale. Ciò non potendo beneficiare delle stesse agevolazioni fiscali previste per gli altri.
Regime forfettario. Quali contributi previdenziali si possono dedurre
Prima di entrare nel merito della questione, è necessario partire dall’individuazione dei contributi previdenziali che possono dedurre dal reddito i contribuenti in regime forfettario.
Per fare ciò ci avvarremo della seguente tabella di sintesi elaborata sulla base della circolare, Agenzia delle entrate, n°10/e 2016 sui forfettari.
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Tipologia di contributo versato |
Deduzione consentita nel regime forfettario? |
Note |
| Contributi previdenziali obbligatori personali | Sì | Deducibili fino a concorrenza del reddito forfettario post applicazione coefficienti di redditività |
| Contributi per collaboratori fiscalmente a carico dell’impresa familiare | Sì | Deducibili dal reddito del titolare |
| Contributi per collaboratori non fiscalmente a carico | Sì | Solo se il titolare non esercita il diritto di rivalsa |
| Contributi eccedenti il reddito forfettario | Sì (in presenza di altri redditi IRPEF) | L’eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo ex art. 10 TUIR |
| Contributi versati in eccedenza da contribuente forfettario fiscalmente a carico di familiari | No (ma sì per i familiari a cui il soggetto è a carico IRPEF) | Deducibili dai familiari indicati nell’art.
433 c.c., ai sensi dell’art. 10, comma 2, del DPR 917/1986 |
I titolari di partita IVA in regime forfettario possono dedurre i contributi versati per il riscatto di laurea solo se posseggono anche redditi assoggettati a IRPEF. In tal caso, i contributi sono deducibili dal reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi, nella sezione riservata agli oneri deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR.
Se invece il contribuente percepisce solo redditi forfettari, non potrà godere della deduzione, poiché l’imposta sostitutiva del regime agevolato non consente di abbattere l’imponibile con gli oneri deducibili previsti dal TUIR.
Pensione forfettari. Ancora aperta la questione sul riscatto di laurea
In base a quanto detto fin qui, a differenza della altre partite iva in “regime ordinario”, i titolari di partita IVA in regime agevolato sono esclusi dalla possibilità di dedurre dal reddito imponibile i contributi versati per il riscatto della laurea.
Anche se possono avere una doppia agevolazione sulla contribuzione INPS.
Questa asimmetria crea una vera e propria disparità di trattamento tra contribuenti: a parità di oneri previdenziali, i titolari di partita IVA in regime ordinario possono dedurre integralmente quanto pagato per riscattare gli anni di laurea, mentre chi aderisce al forfettario no.
La logica è chiara: il regime agevolato semplifica e alleggerisce il carico fiscale, ma lo fa anche escludendo molte delle detrazioni e deduzioni tipiche del sistema IRPEF.
Tuttavia, quando si parla di strumenti di previdenza (come il riscatto di laurea), è lecito chiedersi se questa esclusione non sia eccessivamente penalizzante.
Una possibile soluzione potrebbe essere quella di introdurre una deduzione ad hoc, anche nell’ambito dell’imposta sostitutiva, limitata agli oneri previdenziali. Oppure, più semplicemente, consentire una detrazione fissa sull’imposta da versare per i soli contributi di riscatto, come incentivo alla costruzione della propria pensione futura.
In alternativa, si potrebbe prevedere un credito d’imposta in percentuale sui versamenti effettuati, fruibile negli anni successivi, compatibilmente con la natura semplificata del regime.
Riassumendo
- I forfettari non possono dedurre il riscatto di laurea se hanno solo redditi soggetti a imposta sostitutiva.
- La deduzione è ammessa solo in presenza di altri redditi soggetti a IRPEF.
- Questa esclusione crea una disparità rispetto ai lavoratori autonomi in regime ordinario.
- Una possibile soluzione è introdurre forme alternative di incentivo fiscale, come credito d’imposta o detrazione fissa.
- La questione solleva un problema di equità fiscale e previdenziale, oggi ancora irrisolto.