Con il 17° decreto attuativo della delega fiscale, varato dal Consiglio dei ministri a fine giugno 2025, il Governo ha messo mano alla tassa più odiata dagli italiani: il bollo auto.
La cornice resta quella del federalismo fiscale: l’obiettivo dichiarato è semplificare i versamenti, chiudere le falle che alimentano l’evasione e introdurre – come vedremo – numerose novità bollo auto operative dal 1° gennaio 2026.
Il nuovo decreto di riforma sui tributi regionali prevede espressamente che tra le fattispecie che fanno venir meno l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica – vale a dire “la perdita del possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione” – non rientra il caso del fermo amministrativo.
Dunque, in tale ipotesi il bollo va comunque pagato anche se non si può circolare con il mezzo.
Il bollo auto
Il bollo auto è un tributo di possesso: va pagato dal proprietario (o dall’utilizzatore a lungo termine) di qualsiasi veicolo iscritto al PRA, anche se resta in garage. Il calcolo dipende da due parametri nazionali – potenza in kW (voce P.2 del libretto) e classe ambientale Euro – cui le Regioni possono applicare una maggiorazione fino al 10 %. La tariffa unitaria base è fissata a: 3 €/kW (Euro 0), 2,90 €/kW (Euro 1), 2,80 €/kW (Euro 2), 2,70 €/kW (Euro 3) e 2,58 €/kW (Euro 4-5-6) fino a 100 kW; oltre questa soglia scatta un’aliquota più alta (ad esempio 3,87 €/kW per le Euro 4+).
Finora molti enti consentono la rateizzazione semestrale o, tramite domiciliazione bancaria, l’addebito mensile con sconto; la scadenza standard cade l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione.
La competenza resta regionale: ciascuna amministrazione decide esenzioni e riduzioni (elettriche, ibride, ultraventennali ecc.) e gestisce la riscossione.
Eccezioni e sovrattasse. Il cosiddetto superbollo – 20 €/kW oltre 185 kW con riduzione progressiva dopo cinque anni – continua ad affiancare la tassa principale. Dal 2017, grazie a una sentenza della Corte costituzionale, i veicoli sotto fermo amministrativo per violazioni del Codice della strada potevano evitare il bollo: una deroga destinata a sparire con la riforma.
Quest’anno alcune auto non pagano il bollo.
Riforma bollo auto. Cosa cambia dal 2026?
Le nuove norme previste dalla riforma del bollo auto non cambiano l’algoritmo di calcolo – potenza, classe Euro e importi base restano identici – ma riscrivono quasi tutto il resto, introducendo numerose novità bollo auto.
Pagamento in un’unica soluzione
Addio alle rate regionali: per le auto immatricolate dal 2026 il bollo andrà versato in un’unica tranche annuale. L’importo del primo bollo coprirà sempre 12 mesi interi.
Scadenza ancorata alla data di immatricolazione
Il termine di pagamento del primo bollo slitta all’ultimo giorno del mese successivo alla prima immatricolazione; le scadenze future cadranno sempre in quello stesso mese. Alcune Regioni potranno introdurre – a loro scelta – un versamento quadrimestrale opzionale.
Stop all’esenzione per i veicoli in fermo
Tutte le auto “bloccate” sono soggette al tributo.
Infatti, l’articolo 19 del decreto sui tributi regionali chiarisce che, tra le fattispecie di cui al trentasettesimo comma dell’art.
5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, che fanno venir meno l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica – vale a dire “la perdita del possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione”: non rientra il caso del fermo amministrativo del veicolo disposto ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall’agente della riscossione o dai soggetti ai quali l’ente territoriale ha affidato il servizio di riscossione del tributo.
In tale ipotesi, pertanto, la tassa automobilistica deve comunque essere assolta, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 47 del 2 marzo 2017.
Il fermo stradale ex art. 214 CdS resta causa di esenzione (Corte cost. 47/2017).
Norma anti-elusione per imprese e leasing
Per impedire domiciliazioni “di comodo”, le società pagheranno nella Regione dove hanno la sede legale o dove gestiscono prevalentemente la flotta. Per i noleggiatori esteri farà fede la sede secondaria che gestisce i veicoli in Italia.
Riassumendo
- Dal 2026 il bollo per i nuovi veicoli si paga in un’unica rata annuale.
- Scadenza mobile: ultima data utile = fine mese successivo all’immatricolazione, poi stesso mese ogni anno.
- Veicoli in fermo amministrativo sono imponibili.
- Nasce l’ANTA per incrociare i dati regionali e combattere l’evasione.
- Criteri di calcolo e superbollo restano invariati: potenza (kW) × tariffa, con maggiorazioni regionali.