I fringe benefit sono beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, quali incentivi e parte della remunerazione, che si sommano a quella di tipo monetario. Tra questi troviamo anche i prestiti, come disciplinato dal TUIR.

Le erogazioni dal valore non superiore ai 258,23 euro non sono conteggiate nel reddito del lavoratore, mentre per importi superiori si ha un conteggio totale, vale a dire per intero e non solo della parte eccedente la soglia suddetta. Dicevamo che anche i prestiti concessi dal datore di lavoro o per i quali il datore di lavoro ha stipulato accordi/convenzioni con l’istituto di credito, perché il dipendente possa accedere al finanziamento a condizioni agevolate, rientrano tra i fringe benefit.

Come si tassano i prestiti ai dipendenti

Da un punto di vista fiscale, va tassato solamente il 50% tra il tasso di interesse concesso al lavoratore e il tasso ufficiale di sconto, ovvero quello mediamente praticato al momento della stipula o alla fine di ciascun anno.

Facciamo un esempio: se il tasso mediamente applicato sul mercato sui prestiti omologhi a quello concesso al dipendente è del 3% e il datore di lavoro lo eroga all’1%, la differenza tassabile è pari all’1% sull’intero finanziamento, dato da (3% – 1%)/2. Secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate, nel caso di mutuo ipotecario, il lavoratore ha diritto a usufruire della detrazione del 19% sugli interessi, relativamente alla quota rimasta a suo carico, ossia al netto dell’eventuale contributo del datore.

 

 

 

Quando scatta l’imposizione

Il momento impositivo del fringe benefit è quello del pagamento delle singole rate del prestito, come stabilito dal piano di ammortamento. Il reddito imponibile nei periodi di paga mensili deve essere determinato con riferimento al TUR vigente al 31 dicembre dell’anno precedente. In sede di conguaglio a fine anno, poi, bisognerà rideterminare il reddito imponibile, prendendo come riferimento il TUR al 31 dicembre dell’anno in corso.

La differenza positiva o negativa risultante dovrà essere sommata alla retribuzione relativa al mese del conguaglio.

Dunque, aldilà di queste pillole “tecniche”, si ha che il prestito eventualmente concesso dal datore di lavoro al dipendente a condizioni agevolate sarà considerato fiscalmente fringe benefit per il 50% della differenza tra i tassi praticati mediamente sul mercato e quelli applicati nello specifico. Ciò consente al lavoratore di usufruire di un beneficio tassato solo per metà, a vantaggio del suo reddito netto.