Cosa accade ad un professionista che, affidandosi ad un professionista abilitato per trasmettere le proprie dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate, si trova a ricevere cartelle di pagamento per omessa presentazione?   La sentenza della Corte di Cassazione 11236 dello scorso 29 maggio 2015 chiarisce che l’unica prova di presentazione di una dichiarazione per via telematica è la comunicazione proveniente dall’Agenzia delle Entrate.   Non è valido, come prova dell’avvenuta dichiarazione, non basta la delega al commercialista, non costituisca prova l’attestazione che proviene dall’intermediario abilitato né tanto meno la costituisce la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal professionista.

  Il contribuente non deve basarsi essenzialmente sull’impegno del professionista a presentare telematicamente la dichiarazione poiché tale impegno è valore probatorio.  

La vicenda

Vediamo nello specifico la vicenda in oggetto della sentenza. Una società di capitali ha ricevuto una cartella di pagamento per omesso versamento Iva. Il contribuente sosteneva che il debito nasceva da una mancata considerazione di un credito Iva riportato in una dichiarazione che il sistema telematico non aveva acquisito. In primo grado era stato accolto l’appello del contribuente poiché con la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio dell’intermediario incaricato della trasmissione si riteneva provato l’invio del modello Unico in questione.   L’Agenzia delle Entrate, ricorrendo in Cassazione dichiarava una violazione della normativa poiché secondo il quadro normativo vigente l’unica prova pe l’invio di una dichiarazione è la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesti l’avvenuta ricezione, prova che il professionista abilitato non poteva produrre perché l’attestazione non risultava reperibile.   La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Entrate e h rigettato il ricorso del contribuente poiché, si è sostenuto, che la prova è data dalla ricevuta di ricezione che in presenza di errori bloccanti nell’invio telematico non viene prodotta.

  Quindi il contribuente non può ritenere assolti i suoi compiti nei confronti dell’amministrazione tributaria nel momento che delega la presentazione di una dichiarazione a un professionista abilitato, è richiesta da parte del contribuente anche la vigilanza e il controllo sull’effettiva trasmissione della stessa. La Cassazione, inoltre, non amme