Il licenziamento per avvenuto superamento del periodo di assenza dal lavoro è sempre legittimo? La legge non distingue tra malattia e infortunio si ma esiste un correttivo nel caso in cui la colpa del secondo può essere addebitata, anche parzialmente, al datore di lavoro. In questa fattispecie quindi il licenziamento per superato comporto è illegittimo. Ma attenzione all’onere della prova che spetta al lavoratore. Infortuni sul lavoro: la tabella aggiornata con gli importi dei rimborsi

Assenza per infortunio e licenziamento illegittimo: responsabilità del datore di lavoro

Con la sentenza n.

17837/2015, i giudici della Suprema Corte hanno stabilito che è illegittimo il licenziamento del lavoratore assente per infortunio e che abbia superato il cd periodo di comporto, qualora la colpa dell’incidente sia da addebitare al datore di lavoro.   Nel caso di specie la Asl aveva provveduto alla risoluzione del contratto di un medico specialista in ambulatorio per il superamento dell’assenza giustificata da lavoro sulla base del termine previsto dalla contrattazione collettiva. La controparte aveva proposto ricorso. Tuttavia in entrambi i gradi di giudizio le Corti avevano dato ragione alla Asl riscontrando il superamento del periodo di comporto (24 mesi) e ribadendo l’equiparazione tra assenza per malattie e per infortunio, posto che la ricorrente non era stata in grado di dimostrare il rapporto causa effetto tra malattia e responsabilità del datore di lavoro.

Licenziamento illegittimo dopo infortunio: l’onere della prova delle colpe del datore

Anche i giudici di piazza Cavour hanno seguito questa linea interpretativa: la normativa legale non fa differenza tra assenza dal lavoro per malattia o per infortunio, salvo specifico accordo. Vero è infatti che se l’infortunio è addebitale al datore di lavoro, il licenziamento per superamento del comporto è illegittimo. Tuttavia resta onere della controparte provare la re