Sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è possibile richiedere il bonus gasolio, presentando la domanda attraverso il software di compilazione e stampa della dichiarazione relativa ai consumi di gasolio,  che gli autotrasportatori devono presentare entro il 31 luglio, per i consumi effettuati nel trimestre aprile giugno 2015. Il nuovo dl 1/2012, aveva emanato che la dichiarazione doveva essere trimestrale e non più annuale entro il 30 giugno. La norma, prevede che la presentazione sia effettuata entro la fine del mese che segue la scadenza di ciascun trimestre, a sua volta il rimborso potrà essere richiesto trimestralmente.

Inoltre potranno essere richieste a rimborso, anche le eventuali eccedenze, entro i sei mesi successivi. (articolo 4 , comma 3, Dpr 277/2000).

Dichiarazione: come presentare domanda

L’invio della dichiarazione va presentata attravero il servizio telematico Edil delle Dogane. Bisogna collegarsi al sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e predisporre il file tramite il software, oppure far riferimento al “tracciato record”. C’è la possibilità, per chi non vuole utilizzare l’invio telematico, di presentare il modulo in modalità cartacea, accompagnato dal supporto informatico (cd-rom, dvd, pen-drive) e consegnarlo all’ufficio competente.  

Bonus gasolio: quanto e a chi

L’articolo 61, comma 4, del Dl 1/2012 ha determinato l’importo del credito, in base ai rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante. Quindi il credito riconoscibile nel trimestre è pari a € 214,18609 per mille litri di gasolio. Le categorie con diritto al bonus:

  • attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima pari o superiore a 7,5 tonnellate
  • gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto previste dal Dlgs 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione
  • le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale (Dlgs 285/2005), le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale (Dlgs 422/1997), le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario (Regolamento Ce 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009)
  • gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

  Le attività qui riportate possono giustificare i consumi dichiarati tramite la scheda carburante, solo per le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima pari o superiore a 7,5 tonnellate, dovranno comprovare i consumi effettuati tramite fattura di acquisto.

Il credito può essere richiesto a rimborso o portato in compensazione. La compensazione, non ha più vincoli, gli importi anche se superiori al limite di € 250.000 annuo, potranno essere compensati. (articoli 1, comma 53, Dl 244/2007).   Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è “6740”.   Per l’accredito su un conto corrente in un altro Stato dell’Unione monetaria europea, occorre indicare i codici Bic e Iban.    

Categorie escluse dal Bonus

La legge di Stabilità 190/2014 (articolo 1, comma 233) ha escluso dai bonus i veicoli più inquinanti, esattamente le categorie classificate Euro 0 o inferiore. Quindi nella dichiarazione, l’attività deve attestare, che il gasolio per il quale richiede il bonus non è stato utilizzato per tali categorie. L’Agenzia precisa anche che sono classificabili come appartenenti alle categorie “Euro 0 o inferiore” i veicoli “la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea”.    

Riscossione del bonus

I tempi per utilizzare il credito in compensazione sono cambiati. Il bonus relativo al primo trimestre 2015, potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2016. Dalla stessa data deco