anche i militari possono andare a 53 anni con l'80%
I requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, da parte dei militari, sono stabiliti dall’ articolo 6 del DLgs n. 165/1997; tale disposizione non fa alcun riferimento ai cosi detti "lavoratori precoci".
In base alle disposizioni del comma 2 del citato articolo 6, per il diritto alla pensione di anzianità è richiesta l’età di almeno 53 anni e la maturata un’anzianità contributiva tale da far raggiungere l’aliquota dell’80 per cento per il calcolo della pensione: 44 per cento per i primi 20 anni di anzianità contributiva; aumentata di 3,6 punti, su base annua, per l’anzianità contributiva eccedente i primo 20 anni e acquisita entro il 31 dicembre 1997 e di 2 punti, su base annua, per l’anzianità contributiva acquisita a partire dal 1° gennaio 1998.