Disdetta contratto d'affitto: validità data ricevimento raccomandata (1 Viewer)

fabios61

Nuovo forumer
secondo voi in una disdetta di contratto d'affitto tra privati per un locazione di un appartamento bisogna tenere conto la data di ricezione all'inquilino della RR (arrivata con tre giorni di ritardo dalla data di scadenza)e quindi ipotetico rinnovo per altri 4 anni a pari condizione, oppure vale la data di spedizione della RR, spedita ultimo giorno utile. Pare che fino al 2009 fosse la data di ricezione che valesse, ma ultimamente pare che sia cambiato, sapete qualcosa? grazie
 

Eomund

Forumer attivo
Che io sappia nelle locazioni conta sempre la data di ricezione da parte del conduttore, visto che il termine è previsto a sua tutela.
Ciao
 

messimo

Guest
bisognerebbe andare a vedere la giurisprudenza......... magari qualcuno piu informato sul forum.......
 

Eomund

Forumer attivo
Mi son preso la briga di leggere un po' di roba, ma direi che tutto è come prima: il nuovo 149 cpc, la Cass 27010/2008 e la modifica del milleproroghe 2008 alla legge 890/82 riguardano le notifiche a mezzo posta di atti giudiziari, non le raccomandate contenenti la disdetta.
Domani guardo se trovo altro.
Salute
 

Eomund

Forumer attivo
confermo quanto scritto ieri: la disdetta deve giungere a conoscenza del conduttore 6 mesi prima. Scrivo da cell. Stasera posto i riferimenti
 

Eomund

Forumer attivo
quindi vale la data di ricevimento della racco???

ma e derogabile la norma???

Sì vale il ricevimento e no da quello che ho letto non mi pare derogabile. Purtroppo contrariamente a quello che pensavo non ho messo i file sulla penna usb, ma domani appena arrivo a lavoro vedo di spedirmeli così almeno li posto qui e ognuno può fare le sue valutazioni. Ciao :)
 

messimo

Guest
Sì vale il ricevimento e no da quello che ho letto non mi pare derogabile. Purtroppo contrariamente a quello che pensavo non ho messo i file sulla penna usb, ma domani appena arrivo a lavoro vedo di spedirmeli così almeno li posto qui e ognuno può fare le sue valutazioni. Ciao :)

grande:up:
 

Eomund

Forumer attivo
Rieccolo. Questo è il pezzo più significativo dell'articolo nel file "dottrina 1" che comunque allego per intero:

[FONT=&quot]Comunicazione della volontà del locatore di diniego di rinnovo: forma, termini e contenuto [/FONT]
[FONT=&quot]Il locatore che intenda avvalersi della facoltà di negare il rinnovo della locazione, al maturare della prima scadenza, deve rendere manifesta nei confronti del conduttore tale sua volontà. Ciò detto vale per entrambe le ipotesi di locazione, nella presente trattazione considerate, precisando che, tuttavia, questa disciplina si differenzia con riguardo ai termini entro cui tale diniego debba essere portato a conoscenza del conduttore, prima dell’automatico rinnovo contrattuale, alla prima scadenza. [/FONT]
[FONT=&quot]In considerazione, quindi, della particolarità, eccezionalità e tassatività dei motivi e delle condizioni, solo in presenza dei quali la legge rende legittimo il diniego di rinnovo, al locatore sono imposti oneri, soprattutto di forma e contenuto, ulteriori rispetto a quelli ordinariamente richiesti per la cessazione della locazione, in occasione di scadenze diverse dalla prima. [/FONT]
[FONT=&quot]Principalmente si precisa come il termine di preavviso, che il locatore deve rispettare per le locazioni ad uso abitativo, è di sei mesi. In sostanza, la comunicazione deve giungere a conoscenza del conduttore sei mesi prima della naturale prima scadenza del contratto [...] [/FONT] [FONT=&quot]La sanzione che consegue al mancato rispetto di tale termine comporta il rinnovo automatico del contratto per un ugual periodo, secondo le diverse disciplina di durata delle locazioni sopra considerate. La comunicazione del locatore dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata o atto equipollente e potrà provenire anche dal mandatario del locatore.
[/FONT]
Poi allego anche una sentenza piuttosto recente di cassazione e l'articolo correlato. Non è relativa alle locazioni abitative ma pare indicare un principio generale sull'essere la disdetta atto recettizio (punto 4 di "dottrina 2") e le conseguenze.
Poi non è detto che le cose siano così, ma d'altronde se non ci fossero diverse interpretazioni non ci sarebbe bisogno di avvocati... :lol:
Ciao ;)
 

Allegati

  • Dottrina 1.doc
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  • Dottrina 2.doc
    184 KB · Visite: 3.798
  • Cassazione Civile 1.doc
    67,5 KB · Visite: 2.988

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