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Vecchio 22-11-2011, 09:42   #11 (permalink)
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Detrazione IRPEF 36%: eliminata la comunicazione di inizio lavori. Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate stabilisce i documenti da conservare

Un recente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate individua i documenti che i contribuenti devono conservare ed esibire a richiesta degli Uffici verificatori, ai fini della corretta applicabilità della detrazione IRPEF del 36 % prevista per le ristrutturazione edilizie delle abitazioni, in vigore fino al 31 dicembre 2012.
Ciò in relazione alle modifiche intervenute sulla disciplina applicativa dell'agevolazione ad opera del D.L. n. 70/2011, in vigore dal 14 maggio 2011, che ha disposto l'eliminazione dell'obbligo di inviare la Comunicazione preventiva dei lavori al Centro operativo di Pescara e ha introdotto l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, il conduttore), gli estremi del contratto di locazione.
APPROFONDIMENTIl provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n.2011/149646 del 2 novembre 2011 individua i documenti che i contribuenti devono conservare ed esibire a richiesta degli Uffici verificatori, ai fini della corretta applicabilità della detrazione IRPEF del 36 % prevista per le ristrutturazione edilizie delle abitazioni, in vigore fino al 31 dicembre 2012. L'adozione di tale provvedimento consegue alle modifiche intervenute sulla disciplina applicativa dell'agevolazione ad opera del D.L. n. 70/2011, in vigore dal 14 maggio 2011, che prevede:
- l'eliminazione dell'obbligo di inviare la Comunicazione preventiva dei lavori al Centro operativo di Pescara;
- l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, il conduttore), gli estremi del contratto di locazione;
- l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici verificatori, i documenti stabiliti in un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il Provvedimento del 2 novembre, recependo tale ultima disposizione, riporta il seguente elenco riepilogativo della documentazione relativa agli interventi di ristrutturazione:
  1. abilitazioni amministrativerichieste dalla legge vigente in relazione alla tipologia dei lavori da realizzare. Nel caso in cui per le realizzazione degli interventi da realizzare la normativa non preveda un titolo abilitativo, il decreto impone la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000, in cui deve essere indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, anche se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo in base alla normativa edilizia vigente;
  2. per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  3. ricevute di pagamento dell'ICI, se dovuta;
  4. delibera di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali e tabella millesimale di ripartizione delle stesse;
  5. in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile (ad esempio, l'inquilino), se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore (ad esempio, proprietario locatore) all'esecuzione dei lavori;
  6. comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  7. fatture e ricevute fiscalicomprovanti le spese effettivamente sostenute;
  8. ricevute dei bonifici di pagamento.
Per completezza, ricordiamo che dal 14 maggio 2011, è stata prevista l'eliminazione dell'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata per l'esecuzione dei lavori, originariamente previsto per usufruire della detrazione del 36 % (art. 7, comma 2, lett. r) del D.L.n. 70/2011).
Inoltre, la “Manovra di Ferragosto” (D.L. n. 138/2011, art 2, commi 12- bis e 12 – ter), prevede la facoltà del venditore, nell'ipotesi di cessione di un'abitazione su cui siano stati eseguiti gli interventi di recupero, di scegliere tra continuare ad utilizzare in prima persona la detrazione oppure di trasferirla all'acquirente.
Tale facoltà è prevista per le vendite effettuate a decorrere dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge n. 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011.
In tal modo, è stata modificata la previgente disposizione che stabiliva obbligatoriamente il trasferimento dell'agevolazione all'acquirente.
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Vecchio 24-11-2011, 14:58   #12 (permalink)
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Ancora sulle novità introdotte nella procedura da adottare per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni:
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Tipo file: pdf 2011-11-23 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE.pdf‎ (513.1 KB, 32 visite)
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