18-01-2011, 14:42
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#12 (permalink)
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Utente Senior
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la deduzione dei pip può essere specchietto ...
Ciao
Fabio
Chiarisco quanto scritto la frase era un pò vaga
"esempio guarda anni fà a cosa è accaduto alla detrazione delle polizze vita (con sommo rammarico di chi le aveva sottoscritte ) col passaggio al limite del 19% per la detraibilità dei premi fino a 2,5 mln delle vecchie lire"
Si tratta per alcuni del forum di Preistoria ma ritengo che parlarne è importante perché si sa a volte la storia si ripete ....
Nel 1986 i premi delle assicurazioni vita erano deducibili dal reddito (fino ad un max di £. 2.500.000), il risparmio fiscale quindi equivaleva all'aliquota marginale del singolo contribuente.
Successivamente è stata introdotta la detraibilità dalle imposte del 27% del premio versato.
A partire dal 740/96, dichiarazione dei redditi 1995, la detrazione è stata ridotta al 22%.
Dall'Unico/99, redditi del 1998, è stata ulteriormente ridotta al 19%.
Dal 1° gennaio 2001 sono state introdotte le modifiche attualmente in vigore che (vedi sotto)un riferimento a questo cambio di legislazione (con una copia di un contratto vecchio contratto ) lo trovi nel libro di Beppe scienza (la pensione tradita) l’autore critica ci ha sottoscritto i prodotti assicurativi per le agevolazione fiscali e si chiede se non accardrà lo stesso ai PIP.
Condivido del resto le compagnie di assicurazione sembrano interpretare i vataggi fiscali come una leva commerciale ....
Per altri chierimenti scrivimi pure sul mio thread.
Attuale normativa
Contratti stipulati e/o rinnovati prima dell'1/1/2001
In sostanza, nulla è cambiato: è tuttora applicabile l'art. 13-bis del D.P.R. 917/86 e cioè è ancora detraibile dall'imposta lorda il 19% dei premi pagati nel periodo d'imposta, per un ammontare massimo di premio di lire 2.500.000/EURO 1.291,14, relativi ad assicurazioni sulla vita a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a 5 anni dalla sua stipula e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.
In caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta costituisce reddito soggetto a tassazione separata e l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo d'acconto con aliquota pari al primo scaglione di reddito da calcolarsi sull'ammontare dei premi riscossi.
In conclusione, per i premi assicurativi corrisposti nel 2001 (e successivi) relativi a contratti assicurativi stipulati e/o rinnovati ante 01-01-2001, la detrazione spetta per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, per un importo complessivamente non superiore a euro 1.291,14 (anche se versati a compagnie estere).
Contratti stipulati e/o rinnovati dopo l'1/1/2001
La normativa in riferimento ha profondamente modificato la materia.
La nuova formulazione dell'art. 13-bis del D.P.R. 917/86 prevede la detraibilità del 19% dei premi pagati fino ad un massimo di euro 1.291,14 per tre tipologie di rischi: morte, invalidità permanente non inferiore al 5%, perdita autosufficienza.
Ultima modifica di ARANCIA : 20-01-2011 alle ore 09:38.
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