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Vecchio 08-02-2009, 22:49   #1 (permalink)
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L'atto di donazione di un immobile

Apro qs 3d per condividere con voi le vs esperienze (se ne avete) in merito.

Come scritto nell'altro 3d che ho recentemente aperto relativamente ad un immobile da dare in affitto e su come spalmare il peso fiscale di tale rendita, è molto probabile infatti che la mia famiglia faccia un atto di donazione di un immobile.


Mi interesserebbe toccare ad esempio l'argomento dei costi correlati all'atto: notaio, ecc.

Grazie a chi interverrà.
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KEINE GEGENSTAENDE AUS DEM FENSTER WERFEN
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Vecchio 08-02-2009, 22:53   #2 (permalink)
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Qui ho trovato alcune informazioni:
http://www.agenziaimmobiliarelaurent...donazione.html

Le donazioni di beni immobili non sono soggette ad imposta di donazione, a prescindere dal loro valore, se effettuate a favore:
- del coniuge
- dei parenti in linea retta
- di altri parenti fino al quarto grado.



Le uniche imposte dovute su dette donazioni sono:
-imposta ipotecaria (necessaria per procedere alla trascrizione delll'atto nei pubblici registri immobiliari), nella misura del 2% del valore dell'immobile;
-imposta catastale (richiesta per la voltura dell'atto), nella misura delll'1% del valore dell'immobile.

Quando il beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate, per l'individuazione delle imposte da versare, occorre far riferimento al valore dell'immobile. E precisamente:
- se detto valore non è superiore a 180.759,91 euro (franchigia) sono dovute le sole imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%);
- se, invece, è superiore a 180.759,91 euro, sono dovute, sull'eccedenza, le stesse imposte previste per gli atti di compravendita (imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale).
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Vecchio 09-02-2009, 07:28   #3 (permalink)
la casa non fallisce
 
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ric hai scritto esaustivamente tutto tu.

Posso aggiungere solo che ti sconsiglio caldamente di fare donazioni di immobili, perchè ne perderebbero valore.
Gli immobili donati rientrano negli assi ereditari e potrebbero causare la lesione della legittima di eredi anche futuri, le banche su immobili donati non concedono mutui.

per la tua situazione vedo meglio dei comodati.

Oppure si potrebbe riaprire il discorso dei TRUST, che probabilmente è proprio ciò che fa al caso tuo, ma debbo ammettere la mia poca conoscenza in materia.
porchetto non è connesso   Rispondi citando
Vecchio 09-02-2009, 14:57   #4 (permalink)
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ric hai scritto esaustivamente tutto tu.

Posso aggiungere solo che ti sconsiglio caldamente di fare donazioni di immobili, perchè ne perderebbero valore.
Gli immobili donati rientrano negli assi ereditari e potrebbero causare la lesione della legittima di eredi anche futuri, le banche su immobili donati non concedono mutui.

per la tua situazione vedo meglio dei comodati.

Oppure si potrebbe riaprire il discorso dei TRUST, che probabilmente è proprio ciò che fa al caso tuo, ma debbo ammettere la mia poca conoscenza in materia.
Grazie mille ancora porchetto!


In effetti la questione relativa alla perdita di valore dell'immobile non è di poco conto...
Il fatto che sorgano possibili difficoltà di erogazione del mutuo se nel futuro si prospettasse la possibilità di vendita è cosa rilevante.

Il meccanismo dei comodati in effetti realizzerebbe l'obiettivo di indirizzare il peso fiscale della rendita.
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Vecchio 16-02-2009, 22:46   #5 (permalink)
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okkio che poi è difficile vendere un immobile oggetto di donazione
almeno fino al 10° anno post mortem del donante

perchè le banche si rifiutano di erogare il mutuo
tontolina non è connesso   Rispondi citando
Vecchio 23-02-2009, 10:16   #6 (permalink)
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okkio che poi è difficile vendere un immobile oggetto di donazione
almeno fino al 10° anno post mortem del donante

perchè le banche si rifiutano di erogare il mutuo

se nel rogito firma anche il donante, tutto va a posto ?
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Vecchio 23-02-2009, 13:49   #7 (permalink)
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se nel rogito firma anche il donante, tutto va a posto ?

E a quale titolo firmerebbe il donante?!

L'immobile non è più suo...lo ha donato.

No, il problema è legato alla eventuale presenza di terzi aventi diritto sul patrimonio del donante che potrebbero quindi vantare qualche diritto sull'immobile donato.
In tal caso il donanante avrebbe compiuto un atto illegittimo e quindi l'atto di donazione è potenzialmente a rischio annullamento.

Di conseguenza: chi vende un immobile ricevuto in donazione ha in mano un titolo abbastanza insicuro (agli occhi della banca) perchè gli aventi diritto hanno, mi sembra 20 anni di tempo per farsi vivi....
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Vecchio 23-02-2009, 14:24   #8 (permalink)
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E a quale titolo firmerebbe il donante?!

L'immobile non è più suo...lo ha donato.

No, il problema è legato alla eventuale presenza di terzi aventi diritto sul patrimonio del donante che potrebbero quindi vantare qualche diritto sull'immobile donato.
In tal caso il donanante avrebbe compiuto un atto illegittimo e quindi l'atto di donazione è potenzialmente a rischio annullamento.

Di conseguenza: chi vende un immobile ricevuto in donazione ha in mano un titolo abbastanza insicuro (agli occhi della banca) perchè gli aventi diritto hanno, mi sembra 20 anni di tempo per farsi vivi....
mi sono informato la donazione è stata fatta 22 anni fa ( 1986 )
quindi nessuno potrebbe piu' farsi avanti in ogni caso ?
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Vecchio 23-02-2009, 15:38   #9 (permalink)
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mi sono informato la donazione è stata fatta 22 anni fa ( 1986 )
quindi nessuno potrebbe piu' farsi avanti in ogni caso ?
I 20 anni sono il periodo che deve trascorrere DALLA MORTE DEL DONANTE (non dall'atto di donazione).
In tale periodo infatti eventuali eredi defraudati avrebbero titolo per farsi avanti e avanzare pretese sull'immobile.

Non tutti sanno che i beni provenienti da donazione sono soggetti all'azione di revoca da parte di eventuali eredi defraudati dei loro diritti.

Andiamo per ordine. La Legge stabilisce che le proprietà del defunto cadano in successione e divengano dei parenti più stretti in base ad alcuni dettagliati meccanismi di attribuzione.

La devoluzione dell'eredità deve cioè avvenire obbligatoriamente a favore dei cosiddetti eredi "legittimi", salvo che essi non dichiarino formalmente di rinunciarvi.

Quando il proprietario di un bene decide di donarlo trascurando degli eredi, questi acquisiscono la facoltà legale di opporsi alla donazione fino ad ottenerne la revoca. In conseguenza di tale annullamento chi ha ricevuto il bene ne perderebbe la titolarità.

Anche eventuali acquirenti sopravvenuti sarebbero tenuti alla restituzione dell'immobile agli eredi legittimi. E le eventuali ipoteche iscritte successivamente alla donazione perderebbero di efficacia.

Lo stesso problema potrebbe verificarsi in caso di successione in forza di testamento. Quando le volontà del defunto ledono le quote destinate agli eredi "legittimi" essi possono intraprendere un'azione intesa a modificare i beneficiari della successione.

Ora, poiché è materialmente impossibile risalire con certezza a tutti gli eredi legittimi, salvo rare eccezioni le banche rifiutano di concedere mutui su immobili che hanno osservato trasferimenti di proprietà in questo modo.

L'unica salvaguardia viene dal trascorrere del tempo. Le ipoteche mantengono infatti la loro efficacia se la trascrizione della donazione o della successione è avvenuta da oltre vent'anni.

Inoltre, il trasferimento è considerato definitivo se il donante (o il defunto) è deceduto da oltre dieci anni e nel frattempo non sono state intraprese azioni legali da parte degli eredi.

SUGGERIMENTO: se il donante è vivente ed è implicata una compravendita si può tentare di affrontare il problema con uno stratagemma che alcune banche condividono.

Si tratta di far intervenire il donante facendogli prestare fideiussione nella vendita. In tal modo gli eventuali eredi che si facessero avanti si troverebbero da un lato a vantare dei diritti rispetto all'immobile; dall'altro, a causa della fideiussione, a dover compensare i danni che la loro azione produrrebbe agli acquirenti.

Poiché economicamente i due effetti si bilanciano, ciò renderebbe illogico procedere ad un'azione giudiziaria.

Fermo restando che non può trattarsi di una conclusione assoluta, perché la scelta degli eredi potrebbe prescindere da un principio strettamente economico, per esempio nel caso in cui attribuiscano al bene un particolare valore affettivo.


http://www.telemutuo.it/culturamutui/donazione.html



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Vecchio 23-02-2009, 16:28   #10 (permalink)
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se nel rogito firma anche il donante, tutto va a posto ?
dovrebbe firmare per revocare la donazione e procedere ad un atto oneroso di cessione con il 3° estraneo però non funziona correttamente
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mi sono informato la donazione è stata fatta 22 anni fa ( 1986 )
quindi nessuno potrebbe piu' farsi avanti in ogni caso ?
no deve morire il donatore e essersi chiusa la succcessione senza che si siano presentati soggetti con lesione della legittima
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