Citazione:
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Originalmente inviato da Jet
Confermo.
Devono pagare, senza "se" e senza "ma".
In caso di diniego da parte loro, sono passibili di denuncia/querela per appropriazione indebita e l'istante ha diritto agli interessi dal momento della mancata escussione della somma (che equivale a messa in mora, trattandosi di fatto illecito).
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sarei curioso (e lo dico senza polemica/ironia) di conoscere la norma (nel dettaglio) che prevede una cosa del genere
non riuscendo a metterlo come allegato, inserisco quanto segue:
"Ingiustificato rifiuto di pagamento dell’assegno: contro la banca il possessore non ha azione.
Tribunale Ivrea, 3 marzo 2004, n. 101 – Giud. Morlini
http://www.giurisprudenza.piemonte.i...query=&topic=2
http://lalegge.ipsoa.it/NEWS/TRIB.%2...3_2004_101.htm
Il possessore dell’assegno bancario non ha verso la banca trattaria alcuna azione contrattuale diretta. Unico legittimato ad agire contro la banca trattaria, per l’eventualità di un’illegittima omissione di pagamento dell’assegno, è il correntista, atteso che solo nei confronti di quest’ultimo, nei limiti della convenzione di assegno e del rapporto di provvista, il trattario si è obbligato ad eseguire il pagamento stesso; conseguentemente, solo nei confronti del correntista è configurabile una responsabilità della banca trattaria per l’ingiustificato rifiuto di pagamento dell’assegno.
a) La questione giuridica sottoposta all’attenzione di questo giudice, è sostanzialmente quella relativa alla esistenza o meno di un’azione diretta, nell’ambito del rapporto instauratosi a seguito dell’emissione di un assegno bancario, da parte del possessore del titolo nei confronti della banca trattaria, nel caso di mancato pagamento, che si assume ingiustificato, dell’assegno stesso.
A tal quesito, questo giudice ritiene doversi dare risposta negativa.
E’ stato in proposito evidenziato come, a differenza della cambiale tratta, l’assegno bancario non può essere accettato (cfr. artt. 4, 18 e 38 R.D. n. 1736/1933, c.d. Legge Assegni). Necessitato corollario di tale dato è che la banca, obbligata verso il correntista in base al sottostante rapporto di provvista in relazione alla convenzione di assegno, non è invece in alcun modo direttamente obbligata verso il possessore dell’assegno stesso. Conseguentemente, il possessore dell’assegno bancario non ha verso l’istituto di credito alcuna azione diretta, e ciò anche nell’eventualità che il rifiuto di pagamento sia illegittimo, perché anche in questo caso unico legittimato ad agire contro la banca sarebbe il correntista, atteso che solo nei confronti di quest’ultimo il trattario si è obbligato ad eseguire il pagamento, e solo nei confronti di quest’ultimo è quindi configurabile una responsabilità per l’ingiustificato rifiuto.
A tali conclusioni, d’altronde, sono giunte sia la giurisprudenza sostanzialmente totalitaria (perfettamente in termini, cfr. Cass. n. 535/2000, App. Milano, 22 gennaio 1980, tutte correttamente citate dalla difesa di parte convenuta; sostanzialmente in termini, ed in tema di mancata obbligazione cambiaria della banca trattaria nell’ambito della circolazione dell’assegno bancario, cfr. Cass. n. 847/2002, Cass. n. 218/1977), sia la quasi unanime dottrina. In particolare, in conformità all’insegnamento della Suprema Corte, dal quale questo giudice non ha motivo di discostarsi, può osservarsi che “la banca trattaria non assume alcuna obbligazione verso il prenditore (come può desumersi dall'art. 4 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, che vieta al trattario l'accettazione dell'assegno, dall'art. 18, che sanziona di nullità la girata del trattario ed equipara a quietanza la girata in favore del trattario, dall'art. 28, che vieta al trattario di concedere avallo, e, più in generale, dalla mancanza di qualsiasi accenno della legge ad una qualsiasi azione contro il trattario), ma presta per il traente un servizio di cassa, svolgendo, per ogni emissione di assegno, funzione di delegato passivo di pagamento. Se la provvista manca o è insufficiente la banca trattaria può legittimamente rifiutare il pagamento dell'assegno, ma la legittimità del rifiuto va considerata esclusivamente in relazione ai diritti e agli obblighi attribuiti al traente e al trattario dalla convenzione di assegno, con la quale la banca si è obbligata a pagare il titolo solo se sul conto esistano fondi sufficienti, non anche in relazione alla pretesa del prenditore, nei cui confronti il rifiuto di pagamento della banca non può in alcun caso considerarsi -in sé e per sé- illegittimo, giacché, come si è detto, verso il prenditore la banca non assume obbligazioni, onde potrebbe rifiutare, senza alcuna particolare motivazione, anche il pagamento di un assegno coperto, di ciò rispondendo soltanto nei confronti del correntista-traente” (Cass., sez. III, 19 gennaio 2000, n. 535).
Alla luce delle argomentazioni giuridiche sopra svolte, non può quindi essere seguita la contraria tesi sostenuta dalla difesa di parte attrice, che si assume fondata su di un remoto arresto giurisprudenziale del Tribunale di Cuneo del 3 maggio 1949 e su due altrettanto remoti articoli dottrinali del 1963 e 1964, tutti contributi che neppure è stato per questo giudice possibile consultare, in ragione della difficoltà del loro reperimento, cagionata dalla risalenza nel tempo dei contributi stessi. Consegue quindi che, in accoglimento della domanda di parte convenuta e per le stesse ragioni giuridiche da essa esposte, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva della Alfa s.r.l., e, conseguentemente, va dichiarata inammissibile (non già rigettata, come imprecisamente richiesto) la domanda attorea.
b) Tale pronuncia deve essere resa senza dovere attendere la concessione dei termini istruttori ex art. 184 c.p.c. invocati da parte attrice.
Sul punto, va evidenziato che nessun contributo può essere apportato da un’istruttoria testimoniale alla soluzione della questione di diritto sopra affrontata, che è relativa alla teorica configurabilità di un’azione diretta da parte del possessore di un titolo cambiario verso il trattario. Né, d’altro canto, l’istruttoria potrebbe supportare un’eventuale e diversa domanda extracontrattuale della Alfas, atteso che parte attrice, prima dello spirare delle preclusioni assertive, non ha dedotto alcun elemento di fatto che possa in qualche modo far desumere un comportamento doloso o colposo della Banca di Roma, idoneo ad integrare la violazione del generale principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c. Anzi, per completezza espositiva, va evidenziato che il rifiuto di pagare gli assegni, lungi dall’essere ingiustificato, risulterebbe in realtà pienamente legittimo, ed addirittura doveroso, da parte della Banca di Roma, avendo l’istituto di credito provato che il proprio correntista aveva ordinato per iscritto alla banca di non provvedere al pagamento dell’assegno (cfr. all. 1 fascicolo attoreo), integrando poi il proprio ordine con la produzione di copia della denuncia penale e dell’istanza di sequestro degli assegni proposti presso la Procura della Repubblica di Torino (cfr. all. 2 fascicolo attoreo). Ogni censura di scorrettezza e di illegittimità del comportamento deve quindi essere rivolta al correntista, non certo all’istituto bancario, che ha linearmente eseguito le proprie obbligazioni derivanti dal rapporto di provvista. Concludendo sul punto, neppure sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale può quindi essere configurato un inadempimento della Banca di Roma, che non ha in alcun modo ingenerato erronei affidamenti in capo alla Alfa, né ha violato il dovere di non cagionare un danno ingiusto, secondo il generale disposto di cui all’art. 2043 c.c.
c) Le spese di lite, alla stregua dei principi generali codificati dall’art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza. Pertanto, esse sono poste a carico di parte attrice ed a favore di parte convenuta, liquidate come da dispositivo, in sostanziale aderenza alla nota spese presentata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da Alfa s.r.l. nei confronti di Banca di Roma s.p.a., con atto di citazione notificato il 3 febbraio 2002 nel contraddittorio tra le parti, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione:
- rigetta la richiesta di parte attrice di remissione della causa in istruttoria e di concessione dei termini ex art. 184 c.p.c.;
- dichiara la carenza di legittimazione attiva di parte attrice, e conseguentemente l’inammissibilità della domanda;
- dichiara tenuta e condanna Alfa s.r.l. a rifondere alla Banca di Roma s.p.a. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 5.400,00 per diritti ed onorari, € 123,96 per rimborsi non imponibili, oltre Iva, C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge.
Il commento di Nicola Favella
Il Tribunale di Torino con la sentenza in commento si è pronunziato su una questione particolarmente rilevante tenuto conto dei suoi riflessi nella pratica commerciale quotidiana: il possessore di un assegno bancario, in caso di rifiuto della banca trattaria di pagare l’assegno, ha azione diretta nei confronti di quest’ultima? La soluzione a siffatto interrogativo investe una pluralità di ulteriori problematiche che vanno dalla natura giuridica dell’assegno bancario al contenuto ed agli effetti della cosiddetta convenzione di assegno tra correntista e banca.
L’assegno bancario: caratteri, effetti e differenze dalle figure affini
L’assegno bancario è un tipico titolo di credito di cui, quindi, condivide i caratteri peculiari di astrattezza e cartolarità. Esso può essere all’ordine o al portatore. L’assegno bancario si configura come l’ordine dato dal traente (cliente della banca) al trattario (istituto di credito) di pagare una certa somma ad un terzo ovvero a se stesso. L’ordine citato, a sua volta, trova la sua giustificazione nella sussistenza di un rapporto di provvista in virtù del quale il traente ha la possibilità di disporre di una certa somma di danaro presso il trattario. Il rapporto di provvista, a sua volta, può essere costituto a mezzo di un contratto di conto corrente, di apertura di credito ovvero ancora a mezzo ulteriori e distinti strumenti negoziali che la prassi bancaria ha ideato e che consentono al traente di disporre di un certa liquidità presso la banca trattaria. Il meccanismo innanzi descritto è unanimemente ricondotto alla figura giuridica della delegazione di pagamento disciplinata all’art 1269 c.c. e successivi con la precisazione che ai sensi dell’art. 4 della legge 1736/1933 la banca non può accettare l’assegno medesimo. Ne consegue che l’istituto di credito trattario, non avendo assunto alcuna obbligazione nei confronti del possessore del titolo può rifiutare di pagare l’assegno presentato per l’incasso ancorché da chi sia legittimato nelle forme di legge tanto quando ritenga falsa la firma di traenza ovvero se manca uno dei requisiti propri dell’assegno ma anche quando ritenga opportuno non procedere al pagamento. In tale evenienza, ripetesi, non essendo potuta intervenire alcuna accettazione dell’assegno e, quindi, dell’ordine da parte della banca e, pertanto, non essendosi potuto instaurare alcun rapporto tra la banca medesima ed il possessore del titolo, quest’ultimo non ha alcuna azione contrattuale nei confronti della prima. Ne consegue che il possessore dell’assegno dovrà rivolgersi per il pagamento delle somme indicate nel titolo direttamente al traente. Tra quest’ultimo e la banca sussiste invece un rapporto contrattuale in virtù del quale la banca si è obbligata nei confronti del cliente a pagare le somme da questo richieste. Ne consegue che l’illegittimità del rifiuto di pagare l’assegno bancario integra gli estremi dell’inadempimento contrattuale con tutte le conseguenze allo stesso collegate. Occorre, all’uopo, precisare che per la legittimazione del traente all’emissione di assegni bancari non è sufficiente la sussistenza di un rapporto di provvista dovendosi allo stesso accompagnare la stipula della convenzione di assegno in virtù della quale la banca consegna al cliente il carnet di assegni. Alla luce di quanto esposto balza evidente la differente natura giuridica dell’assegno bancario rispetto alla cambiale tratta. Infatti, pur strutturandosi quest’ultima come una delegazione di pagamento del traente nei confronti del trattario ed a favore del prenditore del titolo, tuttavia, al fine del perfezionamento della fattispecie è necessaria l’accettazione della banca trattaria. Ne consegue che, a seguito dell’accettazione, il rifiuto della banca di pagare integra gli estremi di un inadempimento contrattuale nei confronti anche del prenditore del titolo. Di tutt’altra natura giuridica è invece l’assegno circolare integrando lo stesso un titolo di credito emesso direttamente dalla banca per importi sicuramente disponibili al momento dell’emissione. In sostanza si è al di fuori della fattispecie della delegazione di pagamento integrando, invece, gli estremi della promessa di pagamento (in tal senso Gazzoni in Manuale di diritto privato – E.S.I.; Graziani – Minervini – Belviso in Manuale di diritto commerciale – Morano Editore). La dottrina e la giurisprudenza Le conclusioni testé esposte trovano conferma nella pressoché unanime dottrina e giurisprudenza.
Infatti, in tal senso particolarmente significativa per la sua chiarezza è la sentenza n. 535/2000 della S.C. secondo cui “Con la convenzione di assegno il titolare del conto conferisce alla banca il mandato di effettuare i pagamenti, che ad essa vengano di volta in volta ordinati con la emissione degli assegni, prelevandone gli importi dai fondi depositati sul conto. Con la emissione di ciascun assegno il correntista-traente promette al prenditore e contestualmente ordina alla banca il pagamento. Con il pagamento dell'assegno la banca adempie al mandato, utilizzando la provvista costituita in forza della convenzione di assegno ed eseguendo l'ordine di pagamento, ed in tal modo estingue il debito contratto dal traente nei confronti del prenditore”.
Ebbene, il citato passo della sentenza è ampiamente delucidativo del meccanismo attraverso cui opera l’assegno bancario, meccanismo riconducibile, come già innanzi esposto, alla fattispecie della delegazione di pagamento. Sul punto un altro passo della medesima sentenza è ancora più chiara: “Nel quadro di rapporti così delineato la banca trattaria non assume alcuna obbligazione verso il prenditore …… ma presta per il traente un servizio di cassa, svolgendo, per ogni emissione di assegno, funzione di delegato passivo di pagamento.” In senso conforme si è espressa la medesima Cassazione nelle sentenza n. 218/1977 e 847/2002. Vieppiù, quanto al rifiuto della banca di pagare l’assegno sempre la S.C. con la citata sentenza afferma che “Se la provvista manca o è insufficiente la banca trattaria può legittimamente rifiutare il pagamento dell'assegno, ma la legittimità del rifiuto va considerata esclusivamente in relazione ai diritti e agli obblighi attribuiti al traente e al trattario dalla convenzione di assegno, con la quale la banca si è obbligata a pagare il titolo solo se sul conto esistano fondi sufficienti, non anche in relazione alla pretesa del prenditore, nei cui confronti il rifiuto di pagamento della banca non può in alcun caso considerarsi - in sé e per sé - illegittimo, giacché, come si è detto, verso il prenditore la banca non assume obbligazioni, onde potrebbe rifiutare, senza alcuna particolare motivazione, anche il pagamento di un assegno coperto, di ciò rispondendo soltanto nei confronti del correntista traente”. A tale conclusione conduce, come già ampiamente esposto nel paragrafo precedente, l’assenza di qualunque vincolo contrattuale tra la banca trattaria ed il possessore dell’assegno bancario mancando l’accettazione dello stesso da parte della prima. Gli stessi giudici della S.C. coerentemente con l’impostazione innanzi esposta – cioè, la riconducibilità dell’assegno bancario alla figura giuridica della delegazione di pagamento – stabiliscono l’inammissibilità dell’azione di ripetizione di indebito nei confronti del possessore del titolo che sia stato pagato per il caso in cui erroneamente la provvista sia stata ritenuta sufficiente.
Per il caso in cui si verifichi una simile eventualità, infatti, trova applicazione l’art 1271 c.c. che al secondo comma sancisce che “il delegato (la banca) non può opporre al delegatario (il possessore del titolo), benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante”. All’uopo si riporta testualmente un ulteriore passo della sentenza della S.C. n. 535/2000 sul punto: “Se, tuttavia, la banca paga un assegno privo di copertura, ritenendo per errore la sufficienza della provvista, il pagamento non può - solo - ritenersi indebito (né oggettivamente, né soggettivamente) - e non è, quindi, suscettibile di ripetizione - perché è avvenuto in base ad un titolo emesso in conformità delle norme che regolano la circolazione degli assegni e, quindi, in favore di un soggetto munito di legittimazione cartolare, al quale la banca trattaria non può utilmente prospettare il proprio errore, inerente al rapporto di provvista originato dalla convenzione di assegno (che rispetto al prenditore è res inter alios), ostandovi la disposizione dell'art. 1271 co. II cod. civ., che non consente al delegatario le eccezioni che potrebbe opporre al delegante (Cass. 14 giugno 1994, n. 5770).
Conclusioni
Coerentemente con le valutazioni innanzi esposte ed in coerenza con la pressoché unanime dottrina e giurisprudenza sul punto, il Tribunale di Ivrea ha deciso il caso sottoposto alla sua attenzione escludendo che il possessore dell’assegno, in assenza di un’accettazione dello stesso da parte della banca e, quindi, in mancanza di una fattispecie trilatera, abbia azione diretta nei confronti dell’istituto di credito per il pagamento del medesimo."