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Vecchio 29-09-2011, 19:26   #20771 (permalink)
One Shot One Kill
 
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ok, allora da domani chiudiamo tutte le eventuali posizioni xbear o mini e shortiamo il dax

e per questi due-tre giorni che siamo stati (diciamo in teoria ) short con l'xbear o col mini, quando quazzo ci multano??????
la multa è sempre quella che si tratti di un giorno o di un anno ... da 10.000 a 200.000 ... euro
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io non penso eseguo ... al massimo produco soldi ...
Corvo Sfigato non è connesso   Rispondi citando
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Vecchio 29-09-2011, 19:26   #20772 (permalink)
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inoltre, se ad esempio sei long perche' possiedi mille UCG e poi compri xbear per 1000 euro... sei ok... daccordo ... poi vendi gli ucg e non vendi gli xbera... sei un fuorilegge?

e mille euro sono una posizione non marginale? e 10.000? e un minifib?

possibile che nessuno sappia dirci con certezza cosa e' punibile (e con cosa? non tirate in ballo le patrie galere sentivo parlare di una multa, ma di quanto?)


Per non marginali intendono tali da non influenzare l'andamento del titolo incluso nella lista dei non shortabili infatti giornalmente i soggetti non esentati devono o dovrebbero indicare la percentuale di titoli posseduta.
sul sito consob c'è facsimile

laser
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Vecchio 29-09-2011, 19:31   #20773 (permalink)
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mi sembra sopra qualcuno abbia chiarito che non applica quel reato punito cosi' gravemente (si tratta di tutt'altro a quanto ho capito), ma una piu' mite sanzione ammiinstrativa
la delibrea non dice questo ... la pena più mite sono il minimo di 10.000 euro.
__________________
io non penso eseguo ... al massimo produco soldi ...
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Vecchio 29-09-2011, 19:37   #20774 (permalink)
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Avevo trovato anche quello ... era una cosa risibile ... fin troppo ...
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Le sanzioni per chi trasgredisce il divieto di operare short

Ma cosa rischia chi viola questo provvedimento? La Consob ricorda in merito che le sanzioni sono quelle previste nell’articolo dal Testo Unico della Finanza per l’ostacolo alle funzioni di vigilanza. Quello che prevede “fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila“.
questa e informazione giusta , per questo motivo io portato il pecunio in Polonia , qui a breve fanno pagare dal conto anche parte del debito che io non ho fato , visto che le tasse ho sempre pagato in busta paga e sul Gain di borsa prelevato a la fonte
__________________

dondiego49

Operate di testa vostra non postero più nessun tipo di ricevute sul mio operato ,quello che fate e a vostro rischio visto che i soldi sono in mano vostra ,Posto grafici con livelli operativi possibili ,ma di certezze non esistono
Le indicazioni riportate in questo thead possono rivelarsi errate e non rappresentano in alcun modo un invito all'investimento. Chi segue questi consigli lo fa cosciente di tutti i rischi e se ne assume la piena e totale responsabilità.



dondiego49 non è connesso   Rispondi citando
Vecchio 29-09-2011, 19:38   #20775 (permalink)
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mi sembra sopra qualcuno abbia chiarito che non applica quel reato punito cosi' gravemente (si tratta di tutt'altro a quanto ho capito), ma una piu' mite sanzione ammiinstrativa
Sanzione amministrativa è in parole povere è il pagamento in denaro in conseguenza della violazione di una regola stabilita da un ente giuridico di diritto pubblico (la volgarmente chiamata multa che si fa a chi non paga il biglietto dell'autobus è in realtà una sanzione amministrativa che si paga all'azienda di trasporto.

La multa è il pagamento in denaro a corredo di delitti ed è una sanzione irrogata da un tribunale anche in sostituzione di una pena detentiva.

In questo caso si parla di sanzione amministrativa che non è di per sè più mite. può arrivare anche a centinaia di migliaia di euro. Quello che dico io sulla scorta di quanto determinato in consob e da loro pubblicato è che la posizione non marginale è complessiva ed è anche riferita al titolo sottostante. Comunque non si va in galera questo è certo.

laser
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Vecchio 29-09-2011, 19:42   #20776 (permalink)
Italo-Argentino-Polan
 
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Originalmente inviato da laser Visualizza messaggio
Sanzione amministrativa è in parole povere è il pagamento in denaro in conseguenza della violazione di una regola stabilita da un ente giuridico di diritto pubblico (la volgarmente chiamata multa che si fa a chi non paga il biglietto dell'autobus è in realtà una sanzione amministrativa che si paga all'azienda di trasporto.

La multa è il pagamento in denaro a corredo di delitti ed è una sanzione irrogata da un tribunale anche in sostituzione di una pena detentiva.

In questo caso si parla di sanzione amministrativa che non è di per sè più mite. può arrivare anche a centinaia di migliaia di euro. Quello che dico io sulla scorta di quanto determinato in consob e da loro pubblicato è che la posizione non marginale è complessiva ed è anche riferita al titolo sottostante. Comunque non si va in galera questo è certo.

laser

se pensi che non si va in galera allora tu sei uno de la casta un politico insomma , magari pure di destra al governo
__________________

dondiego49

Operate di testa vostra non postero più nessun tipo di ricevute sul mio operato ,quello che fate e a vostro rischio visto che i soldi sono in mano vostra ,Posto grafici con livelli operativi possibili ,ma di certezze non esistono
Le indicazioni riportate in questo thead possono rivelarsi errate e non rappresentano in alcun modo un invito all'investimento. Chi segue questi consigli lo fa cosciente di tutti i rischi e se ne assume la piena e totale responsabilità.



dondiego49 non è connesso   Rispondi citando
Vecchio 29-09-2011, 19:49   #20777 (permalink)
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Originalmente inviato da dondiego49 Visualizza messaggio
se pensi che non si va in galera allora tu sei uno de la casta un politico insomma , magari pure di destra al governo
Cerco di leggere prima di dire qualcosa. DAL SITO CONSOB:

Delibera n. 17862
Misure relative alla comunicazione delle posizioni nette corte su titoli azionari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l'articolo 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di vigilare sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori adottando, in caso di necessità e urgenza e per le finalità indicate, i provvedimenti necessari;
CONSIDERATA l’importanza, ai fini di assicurare l’integrità dei mercati e l’ordinato svolgimento delle negoziazioni, di una pronta informativa all’Autorità delle posizioni nette corte sui titoli azionari;
CONSIDERATO che in ambito comunitario sono in corso di approvazione regole armonizzate in materia di trasparenza e reporting delle posizioni nette corte su strumenti finanziari;
CONSIDERATE le misure attualmente in vigore in Francia, Repubblica Federale di Germania e Regno Unito, in materia di reporting delle posizioni nette corte su titoli azionari;
CONSIDERATE le eccezionali condizioni di mercato e, in particolare, l’elevata volatilità dei prezzi e l’andamento delle negoziazioni nelle sedute del 24 giugno e dell’8 luglio 2011;
CONSIDERATO che l’assenza in Italia di obblighi di comunicazione in materia di posizioni nette corte potrebbe acuire la pressione speculativa sui titoli negoziati sui mercati regolamentati italiani;
RITENUTO che per garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, sia necessario e indifferibile, tenuto conto dell'evolversi della situazione di mercato, introdurre temporaneamente obblighi di comunicazione alla Consob delle posizioni nette corte detenute su titoli azionari;

D E L I B E R A [LIST=1][*]
Coloro che detengono una posizione netta corta in relazione al capitale degli emittenti il cui mercato azionario principale sia un mercato regolamentato italiano, ne danno comunicazione alla Consob, quando tale posizione raggiunge o scende al di sotto delle soglie di comunicazione, in conformità alle istruzioni allegate.
[*]
Per soglie di comunicazione si intendono lo 0,2% del capitale dell’emittente e ogni successiva variazione pari o superiore allo 0,1%.
[*]
Le presenti disposizioni non si applicano all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai market maker nonché all'attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, e da intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (liquidity provider).
[/LIST]
Le disposizioni di cui alla presente delibera hanno effetto dalle ore 0.00 dell’11 luglio 2011 alle ore 24.00 del 9 settembre 2011.
La presente delibera viene pubblicata nel sito internet e nel Bollettino della Consob.
Roma, il 10 luglio 2011
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
Istruzioni in merito alla Delibera Consob n. 17862 in materia di comunicazione delle posizioni nette corte su titoli azionari
Soggetti destinatari
I soggetti destinatari sono tutti i detentori di posizioni nette corte, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri, su azioni che hanno un mercato regolamentato italiano come mercato principale.
Modalità di trasmissione della comunicazione
La valutazione della posizione netta corta ha come riferimento temporale la fine della giornata di negoziazione e la relativa comunicazione deve essere trasmessa entro le ore 15:30 del giorno di negoziazione successivo, tramite l’invio dello schema allegato secondo una delle due seguenti modalità:
[LIST][*]
tramite telefax al numero 068477757;
[*]
tramite e-mail all’indirizzo sdme@consob.it.
[/LIST]
Le posizioni di fine giornata sono calcolate con riferimento alle operazioni eseguite, ancorché non regolate.
Le prime comunicazione dovranno essere inviate entro le ore 15:30 del 12 luglio 2011 con riferimento alle posizione nette corte detenute alla fine della giornata di negoziazione dell’11 luglio 2011.
Calcolo della posizione netta corta
Per posizione netta corta si intende la posizione ribassista calcolata in termini di numero di azioni e prende in considerazione: (i) le posizioni corte – ossia, le vendite effettive di azioni (non ancora regolate) e quelle potenziali derivanti da posizioni al ribasso in strumenti finanziari derivati; al netto (ii) delle posizioni lunghe – ossia, le azioni effettivamente detenute, gli acquisti effettivi di azioni (non ancora regolati) e quelli potenziali derivanti da posizioni al rialzo in strumenti finanziari derivati, indipendentemente dalla sede di negoziazione. Essa è calcolato applicando il relativo delta per ogni strumento detenuto. Il delta è calcolato utilizzando il prezzo di chiusura dell'azione sottostante.
Ai fini della comunicazione, la posizione netta corta va rapportata al capitale dell’emittente di riferimento. In tale rapporto, il denominatore è pari al numero di azioni che compongono il capitale emesso da ciascun emittente.
Nel caso in cui la variazione del delta in una data giornata determini il superamento di una delle soglie di comunicazione, la relativa posizione netta corta deve essere ugualmente comunicata alla Consob.
Nel caso di aumenti di capitale, le azioni rivenienti si considerano emesse il primo giorno di mercato aperto successivo alla fine del periodo di offerta. Nel caso di aumenti di capitale con diritto di opzione, i diritti di opzione si considerano ai fini del calcolo delle posizioni nette corte.
In via generale, i soggetti giuridici dovranno calcolare un’unica posizione netta corta.
Con riferimento, tuttavia, ai soggetti giuridici nell’ambito dei quali esistono centri decisionali diversi, si applicano le istruzioni che seguono:
[LIST][*]
con riferimento alle società di gestione e agli altri soggetti giuridici italiani ed esteri, che gestiscono più fondi e/o strutture di gestione collettiva del risparmio e che applicano, in relazione ad essi, strategie indipendenti, la relativa posizione netta corta deve essere calcolata con riferimento ad ogni singolo fondo, indipendentemente dalla riconducibilità di questi al medesimo soggetto giuridico;
[/LIST][LIST][*]
al contrario, le posizioni detenute da fondi e/o da altre strutture di gestione collettiva del risparmio, che seguano una strategia unitaria definita dal medesimo soggetto, devono essere consolidate al fine del calcolo della posizione netta corta;
[/LIST][LIST][*]
allo stesso modo, le imprese di investimento e gli altri soggetti giuridici che assumono posizioni su strumenti finanziari con due o più unità di business tra loro indipendenti (come ad esempio nel caso delle attività di negoziazione in conto proprio e di tesoreria) dovranno calcolare le posizioni nette corte con riferimento a ciascuna unità.
[/LIST]
Le posizioni nette corte sono calcolate e consolidate a livello di gruppo nel caso in cui le decisioni di investimento siano definite unitariamente a tale livello o due o più entità facenti capo ad esso operino di concerto.
SCHEMA COMUNICAZIONE DI POSIZIONI NETTE CORTE
[Schema di comunicazione PDF]
1. Dati identificativi del soggetto detentore
Nome completo:
(denominazione per le persone giuridiche; Nome e Cognome per le persone fisiche)
Indirizzo:
Codice BIC (se esistente):
Contatto: (Nome , Cognome, n. tel., email):
Informazioni sul soggetto che effettua la comunicazione:
(Nome , Cognome, ruolo, n. tel., email):


2. Informazioni sulla posizione netta corta
Dati dell’emittente cui la posizione si riferisce
ISIN:
Denominazione:
Data di riferimento
(gg-mm-aaaa)

Alla data di riferimento la pozione netta corta detenuta
ha raggiunto la ha superato lasi è ridotta al di sotto della
soglia del:
□ 0.2% □ 0.3% □ 0.4% □ 0.5% □ 0.6% □ 0.7% □ 0.8% □ 0.9% □ 1.0%
□ (In caso di soglia superiore, specificare)
Alla data di riferimento la posizione corta netta detenuta è pari al
________% (approssimata alla seconda cifra decimale)
Data della precedente comunicazione:
(gg-mm-aaaa)


Data_______________ Firma_______________

La reclusione si applica /applicherebbe ai responsabili delle sim ai gestori di fondi e a chi gestisce i vostri conti se non dovessero fornire informazioni su conti deposito con posizioni rilevanti corte.

Con questo chiudo l'educational... e chiedo scusa al padrone di casa per l'invadenza.


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Vecchio 29-09-2011, 19:54   #20778 (permalink)
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Messaggi: 11,939
DOVEROSO DARNE DIFFUSIONE!!
Il giorno 21 settembre 2010 il Deputato Antonio Borghesi dell'Italia dei Valori ha proposto l'abolizione del vitalizio che spetta ai parlamentari dopo solo 5 anni di legislatura in quanto affermava cha tale trattamento risultava iniquo rispetto a quello previsto dai lavoratori che devono versare 40 anni di contributi per avere diritto ad una pensione.
Ecco com'è finita:

· Presenti 525
· Votanti 520
· Astenuti 5
· Maggioranza 261
· Hanno votato sì 22
· Hanno votato no 498).
i 22 sono:BARBATO, BORGHESI, CAMBURSANO, DI GIUSEPPE, DI PIETRO, DI STANISLAO, DONADI, EVANGELISTI, FAVIA, FORMISANO, ANIELLO, MESSINA, MONAI, MURA, PALADINI, PALAGIANO, PALOMBA, PIFFARI, PORCINO, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA.

Ecco un estratto del discorso presentato alla Camera :

Penso che nessun cittadino e nessun lavoratore al di fuori di qui possa accettare l’idea che gli si chieda, per poter percepire un vitalizio o una pensione, di versare contributi per quarant’anni, quando qui dentro sono sufficienti cinque anni per percepire un vitalizio. È una distanza tra il Paese reale e questa istituzione che deve essere ridotta ed evitata. Non sarà mai accettabile per nessuno che vi siano persone che hanno fatto il parlamentare per un giorno - ce ne sono tre - epercepiscono più di 3.000 euro al mese di vitalizio. Non si potrà mai accettare che ci siano altre persone rimaste qui per sessantotto giorni, dimessisi per incompatibilità, che percepiscono un assegno vitalizio di più di 3.000 euro al mese. C’è la vedova di un parlamentare che non ha mai messo piede materialmente in Parlamento, eppure percepisce un assegno di reversibilità.
Credo che questo sia un tema al quale bisogna porre rimedio e la nostra proposta, che stava in quel progetto di legge e che sta in questo ordine del giorno, è che si provveda alla soppressione degli assegni vitalizi, sia per i deputati in carica che per quelli cessati, chiedendo invece di versare i contributi che a noi sono stati trattenuti all’ente di previdenza, se il deputato svolgeva precedentemente un lavoro, oppure al fondo che l’INPS ha creato con gestione a tassazione separata.
Ciò permetterebbe ad ognuno di cumulare quei versamenti con gli altri nell’arco della sua vita e, secondo i criteri normali di ogni cittadino e di ogni lavoratore, percepirebbe poi una pensione conseguente ai versamenti realizzati.
Proprio la Corte costituzionale, con la sentenza richiamata dai colleghi questori, ha permesso invece di dire che non si tratta di una pensione, che non esistono dunque diritti quesiti e che, con una semplice delibera dell’Ufficio di Presidenza, si potrebbe procedere nel senso da noi prospettato,che consentirebbe di fare risparmiare al bilancio della Camera e anche a tutti i cittadini e ai contribuenti italiani circa 150 milioni di euro l’anno.

Non ne hanno dato notizia né radio, né giornali, né Tv OVVIAMENTE. Facciamola girare noi !!!


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dondiego49

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Le indicazioni riportate in questo thead possono rivelarsi errate e non rappresentano in alcun modo un invito all'investimento. Chi segue questi consigli lo fa cosciente di tutti i rischi e se ne assume la piena e totale responsabilità.



dondiego49 non è connesso   Rispondi citando
Vecchio 29-09-2011, 19:58   #20779 (permalink)
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Con questo chiudo l'educational... e chiedo scusa al padrone di casa per l'invadenza.



pero', dal testo di questa delibera sembra che si parli solo dell'obbligo di comunicazione, ma dove dice che e' vietato lo short? dice solo che devono comuincare se supera una certa pecentuale...

Ultima modifica di time-traveler : 29-09-2011 alle ore 20:01.
time-traveler non è connesso   Rispondi citando
Vecchio 29-09-2011, 20:15   #20780 (permalink)
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pero', dal testo di questa delibera sembra che si parli solo dell'obbligo di comunicazione, ma dove dice che e' vietato lo short? dice solo che devono comuincare se supera una certa pecentuale...
Infatti non è vietato lo short. E' vietato loshort come posizione netta.
Lo short di copertura non è vietato.

Per le sanzioni della consob consiglio di leggere qui:
http://www.archivioceradi.luiss.it/d...tti_consob.pdf


laser

PS dire di aver dimenticato non è una giustificazione valida
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