Cazzeggiando per il web,,ho incontrato queste news.. (3 lettori)

mototopo

Forumer storico
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Evasione del canone Rai con la bolletta della luce, rischio di pagamento delle annualità arretrate fino a 10 anni di prescrizione, le sanzioni: come mettersi in regola
Con l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2016, del pagamento del canone Rai insieme alla bolletta della luce e le contestuali dichiarazioni del Governo che ciò non costituirà una sanatoria per le evasioni degli anni precedenti, si è diffuso il timore che questa potrebbe anche essere l’occasione per pretendere la riscossione degli anni arretrati. Infatti il pagamento della bolletta della luce, con la maggiorazione per il canone, sarà una sorta di “autodenuncia” e di ammissione del debito. La nuova legge, infatti, opera una “presunzione automatica” di possesso della tv per quanti hanno anche un contratto di abbonamento all’energia elettrica. Tale presunzione, che scatta già solo per previsione normativa, potrà essere vinta (in modo da non pagare il canone Rai)mediante prova contraria fornita dall’utente o attraverso una sua autocertificazione da presentare all’Agenzia delle Entrate (per la formula, leggi: “Canone Rai: la dichiarazione per non pagare”). Insomma, il solito gioco del fisco italiano che “presume” la debenza dell’imposta e poi scarica sul contribuente l’onere di dimostrare il contrario.

La prescrizione del canone Rai
La richiesta di arretrati, però, non potrà spingersi oltre i 10 anni anteriori, e questo perché la prescrizione del canone è decennale, per come chiarito anche dalla Cassazione [1]. Infatti, sebbene il codice civile stabilisca che tutto ciò che deve essere pagato almeno una volta all’anno (o per periodi più brevi) si prescrive in cinque anni, la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto al canone Rai la natura di imposta e, come tale, ne segue la disciplina, ivi compreso per quanto riguarda la più lunga prescrizione di dieci anni.
Per quanto attiene, dunque, al mancato pagamento dei canoni relativi agli anni precedenti, se un abbonato non ha mai corrisposto il canone, pur in presenza di precisi solleciti ricevuti in tal senso da parte degli organismi di accertamento, oltre alla relativa sanzione gli può essere intimato il pagamento fino a dieci annualità, secondo il termine di prescrizione ordinario.

Dunque, tutti gli abbonati (siano essi privati o aziende) che non hanno provveduto al versamento del canone saranno tenuti al pagamento dello stesso maggiorato degli interessi al tasso legale [2] nonché delle spese della riscossione coattiva qualora tale procedura fosse già stata avviata.

Su accertamento della Guardia di Finanza può inoltre essere comminata una sanzione amministrativa di importo compreso tra 103,29 e 516,45 euro [3].

Un solo canone Rai per residenza
Il pagamento dell’abbonamento Rai è obbligatorio per il solo fatto di essere possessori di un apparecchio Tv. Il titolare dell’abbonamento, però, ha la facoltà di possedere uno o più televisori sia nella dimora principale che in quella secondaria. Dunque, per il pagamento dell’imposta non rileva il numero di dimore appartenenti al soggetto tenuto al pagamento, ma l’appartenenza ad un medesimo nucleo familiare piuttosto che ad un altro. In pratica, il pagamento del canone include tutti gli apparecchi posseduti o detenuti, nella propria residenza od in altre abitazioni secondarie, dal titolare o da altri membri del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia.

Nell’individuazione dei soggetti privati tenuti al pagamento del canone Rai si guarda al criterio della residenza, oltre che a quello della detenzione. Pertanto, se due coniugi hanno residenze diverse, ciascuno di essi sarà tenuto a pagare un autonomo abbonamento per gli apparecchi ivi detenuti. Ad ogni modo il pagamento del canone tv da parte di ciascun coniuge per l’abitazione di residenza consentirà ad essi di detenere uno o più apparecchi televisivi anche nella propria dimora abituale e secondaria.

L’abbonamento a televisioni digitali e satellitari
Sbaglia chi intende disdire il canone Rai in quanto abbonato a televisioni digitali se a tale atto non corrisponde anche la rinuncia all’apparecchio televisivo. Infatti l’obbligo del pagamento del canone nasce per effetto della mera detenzione dell’apparecchio Tv. Il canone è qualificabile come imposta e, pertanto, non esiste nesso necessario tra la prestazione del servizio nazionale e l’obbligo di pagamento. In caso in cui l’utente dia la disdetta pur continuando a usufruire di apparecchi Tv, il medesimo rischia l’accertamento da parte del ministero delle Finanze, nonché un controllo da parte della Rai stessa.
 

aquilarealeatapple

Forumer attivo
proprio per il fatto vi siano reti televisive pubbliche libere in italia senza richiesta delle stesse di canoni porta in difetto completo la rai spa , senza contare la proprietà intellettuale ed effettiva del televisore analogico o digitale che sia visto l'acquisto comprensivo di iva del dispositivo [ ricordando che chi paga l'iva è l'utilizzatore e proprietario finale in questo caso ] , senza contare che vi siano precedenti compagnie tipo mediaset premium con canoni specifici ove si paghi un canone sull'utilizzo dei canali a pagamento ma solo su propria scelta .. In nessun caso rai spa si può arrogare proprietà sui dispositivi televisivi di proprietà invece certa al 100% dei cittadini su tutto il territorio nazionale .. mandategli la lettera nascondendo definitivamente e non fruendo più di tutti i canali rai , legalmente rai spa è in torto marcio e vi sono estremi assoluti di azione collettiva per tentativo di estorsione di denaro per canone non richiesto , non voluto e non assoggettabile alla proprietà del dispositivo ...
 
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mototopo

Forumer storico
La lettera con la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate per evitare la riscossione del canone Rai in bolletta elettrica: l’intestazione del contratto della luce a un soggetto non possessore di televisione.




“A pagare il canone Rai saranno tutti”: il proclama del Governo è stato rispettato (almeno quando si tratta di “prendere”, i politici sanno mantenere le promesse). E così, la bolletta della luce di febbraio 2016 sarò di 100 euro in più, atteso che il Governo ha rivisto l’intenzione iniziale di spalmare il pagamento nelle sei rate bimestrali (leggi “Quanto salirà la bolletta della luce col canone Rai?”). Tuttavia, chi ha intestato il contratto della luce e tuttavia non possiede il televisore potrà evitare di pagare la maggiorazione. Allo stesso tempo, chi avrà acquistato il televisore e tuttavia vive in un appartamento il cui contratto della luce è intestato a un altro soggetto (un parente, il padrone di casa, ecc.) non pagherà con la bolletta elettrica, bensì secondo le modalità tradizionali, ossia con il bollettino postale premarcato, come si è sempre fatto sino ad oggi.

Le istruzioni per non pagare il canone Rai in bolletta sono sinteticamente contenute nella relazione illustrativa delle legge di Stabilità 2016, salvo verificare ulteriori indicazioni che verranno fornite dal decreto ministeriale di attuazione: quest’ultimo dovrà essere adottato non prima di 45 giorni dall’approvazione della legge stessa (salvo ulteriori – e consueti – ritardi), ossia quando già gli italiani verranno spremuti. E quindi, già a partire dal primo bimestre del 2016, quando gli utenti riceveranno la bolletta maggiorata, sarà molto difficile conoscere le istruzioni per orientarsi e chiedere lo scorporo del canone Rai dalla bolletta. Ecco perché abbiamo pensato di fornire queste prime indicazioni, salvo poi leggere con attenzione cosa sarà scritto nel provvedimento attuativo.

Ecco allora cosa bisognerà fare. L’utente intestatario della bolletta elettrica, che tuttavia non sia possessore di una televisione, dovrà presentare una autocertificazione all’Agenzia delle Entrate con cui dovrà dichiarare di non avere il possesso della televisione. Per quanto non sia stato ancora specificato, sarà opportuno inoltrare la dichiarazione anche alla società elettrica, tenuta a decurtare dalla fattura l’importo del canone Rai. Per il modello della lettera vai a fondo articolo.


CHI NON DOVRÀ PAGARE IL CANONE NELLA BOLLETTA

Facciamo qualche esempio di ipotesi che potrebbero verificarsi:

– chi intesterà il contratto della luce di casa a un parente, non pagherà il canone nella bolletta della luce (di cui non è appunto intestatario), ma dovrà pagarlo (sempre che possegga un televisore in casa) secondo le modalità tradizionali, ossia con il conto corrente postale;

– il padrone di casa che avrà affittato l’appartamento a un inquilino, conservando a proprio nome l’intestazione delle utenze (che poi gli vengono rimborsate dall’inquilino) non sarà tenuto al pagamento del canone nella bolletta della luce. Al contrario, a pagarlo dovrà essere l’inquilino, sempre che possegga un televisore all’interno dell’abitazione;

– chi possiede due case, con due utenze della luce (si pensi alla casa al mare) sarà tenuto al pagamento solo per l’abitazione adibita a residenza. Il contratto della luce sul secondo immobile (si pensi alla casa per le vacanze estive) non dovrebbe già prevedere, in automatico, l’imposizione del canone Rai, ma se così non dovesse essere il contribuente dovrebbe comunque inviare l’autocertificazione all’Agenzia delle Entrate per la correzione;

– chi è titolare dell’immobile di residenza, mentre il contratto della luce è intestato alla moglie: in tal caso sarà indifferente (almeno per lo Stato) chi dei due paghi il canone Rai, atteso che l’imposta è dovuta una sola volta per nucleo familiare.


COSÌ SI PUÒ DISDIRE L’ABBONAMENTO
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )​
Spettle. Agenzia delle Entrate, ufficio Torino 1, SAT Sportello Abbonamento TV
Cas. Postale n. 22, 10121 Torino

Spett.le Società dell’Energia Elettrica ………………

Oggetto: autocertificazione di non possesso del televisore; esenzione dal pagamento del canone Rai

La/Il sottoscritta/o ……………… residente in ………………, (cap) ………………, (città/Prov.) ………………, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

di non avere il possesso di alcuna televisione con riferimento all’utenza di energia elettrica di cui al contratto n. ……………… stipulato in data ……………… con la società ……………… relativo all’immobile sito in ……………… via ……………… (cap) ……………… (prov) ………………

oppure:

che l’utenza di energia elettrica di cui al contratto n. ……………… stipulato in data ……………… con la società ……………… relativo all’immobile sito in ……………… via ……………… (cap) ……………… (prov) ……………… si riferisce a [a seconda del caso]:
– immobile adibito a seconda casa
– residenza estiva
– immobile dato in locazione
e che, pertanto, non è dovuto alcun canone Rai, essendo lo stesso già collegato al contratto n. ……………… stipulato in data ……………… con la società ……………… relativo all’immobile sito in ……………… via ……………… (cap) ……………… (prov) ………………
 

aquilarealeatapple

Forumer attivo
vorrei proprio vedere 5 oppure 10 milioni di familie che denunciano per tentativo di estorsione rai spa [ non c'è dolo fisico in questo caso , ma dolo verbale c'è eccome , hai la televisione , io rai spa ho proprietà della tua tv ( dichiarazione del falso ) e mi devi pagare il canone , altrimenti ti impongo , oltre al canone , sanzioni amministrative per tardato pagamento .. ] [ non c'è invece peculato , chi paga è consapevole che paga per un servizio quindi non c'è ricavo di capitale illecito ] .. la tv oggetto che si ha in casa non è loro , oltre al beneficio del dubbio , io [ in questo caso tutte le 10 milioni di familie bloccano la visione di tutti i canali rai , e ciò non sarebbe necessario essendo questi canali in chiaro perchè è compito del gestore rai criptare un servizio che costa ed è a pagamento .. mai però può essere imposto forzatamente , ma le familie lo fanno comunque , bloccano tutti i canali rai nascondendoli per sempre così in caso di accertamenti o verifiche ... e non usufruiscono più del servizio rai ] ... è la stessa cosa valevole per l'autostrada a pagamento , la usi e paghi .. non la usi , non la paghi e fai le statali o cittadine .. cordiale saluto mototopo ..
 
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