29-12-2010, 19:10
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#6 (permalink)
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Utente Senior
Data registrazione: Nov 2010
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ciao
ecco un punto interesssate nel doc sulle rendite trovi scritto
Condizioni di rivedibilità delle basi demografiche La Società potrà rideterminare le tavole demografiche al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
1. la speranza di vita residua di un individuo di età 65 anni se maschio o di 60 anni se femmina,
elaborata dall’ISTAT e pubblicata nelle tavole di mortalità della popolazione italiana, risulti
superiore alla corrispondente speranza di vita residua contenuta nella tabella H, di seguito riportata,
per l’anno di riferimento considerato dalle tavole stesse. In assenza dell’elaborazione ISTAT
verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo
nazionale o della Comunità Europea;
2. la sopravvivenza effettiva del portafoglio di rendite in erogazione della Società (o di Società del
gruppo qualora la Società non abbia un significativo portafoglio di rendite in erogazione) risulti
superiore alla sopravvivenza attesa del medesimo portafoglio valutata con le basi demografiche
utilizzate per la determinazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita allegati.
Al verificarsi delle condizioni 1. e 2. la Società avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione del
capitale in rendita.
In caso di variazione delle basi demografiche, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono applicati ai
contributi versati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione e, a condizione che
manchino più di tre anni alla scadenza del contratto, sono utilizzati anche per rideterminare la prestazione
assicurata in forma di rendita vitalizia relativa ai contributi versati prima della data di entrata in vigore della
variazione.
I coefficienti di conversione del capitale in rendita possono variare anche in ottemperanza a modifiche del
tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito dall’ISVAP
(Provvedimento n. 1036 - g del 6 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni).
In tal caso i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono applicati esclusivamente ai contributi versati a
partire dalla data di entrata in vigore della variazione.
In ogni caso i coefficienti di conversione del capitale in rendita non possono essere modificati nei primi tre
anni dalla data di conclusione del contratto.
La Società comunica tempestivamente per iscritto all’Aderente le variazioni, con un preavviso di 60 giorni
dalla data di entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell’Aderente di trasferire le disponibilitàderivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare secondo quanto indicato nelle Condizioni generali.
dicamo che fissano dei paletti alla modifica dei coeff di conversione e questo è un bene ma non per tutto il piano
questo compensa i maggiori costi di un fpa o fpn (sempre da preferie)?
ci rifletto
saluti
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