Le regole sulla visita fiscale in caso di malattia per il 2016 introducono nuovi casi di esenzione e cambiano i requisiti per gli orari di reperibilità, così come specificato nel decreto dell’11 gennaio 2016, adottato dal Ministero del Lavoro.

Scopo primario delle modifiche alla normativa delle visite fiscali è quello di rendere più agevole l’esenzione alla reperibilità in caso di malattia grave o che comporti cure particolarmente impegnative.

Visita fiscale: quali malattie sono esenti

Le malattie che garantiscono l’esenzione dalla visita fiscale sono:

patologie gravi che richiedono terapie salvavita: come ad esempio cure chemioterapiche;

– a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta e determinante una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67%.

Le patologie devono essere comprovate da idonea documentazione, rilasciata dalle strutture sanitarie competenti.

Le nuove regole sulla reperibilità in caso di visita fiscale sono valide già dal 22 gennaio 2016.

Restano validi i casi di esenzione alla reperibilità da visita fiscale già previsti, ovvero:

– malattie che mettono a rischio la vita del lavoratore;

– infortunio sul lavoro;

– patologie per causa di servizio;

– gravidanza a rischio;

– patologie collegate all’invalidità riconosciuta.

 Visita fiscale: fasce di reperibilità

Nel decreto si legge anche la determinazione delle nuove fasce di reperibilità (valide 7 giorni su 7 inclusi festivi):

– per i dipendenti pubblici: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18;

– per i dipendenti privati: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.