|Fisco e Tasse
16 dicembre 2011, ore 13:07  |  Ditte individuali e Professionisti Regime dei minimi

Uscita regime dei minimi: le conseguenze

Cosa prevede la legge a proposito di quei contribuenti ex minimi che non potranno aderire ai superminimi a partire dall'1 gennaio 2012?

GLI EFFETTI DELL’USCITA DAL REGIME DEI MINIMI SOTTO IL PROFILO IVA

 

Per quanto riguarda il comparto IVA, siccome in sede di ingresso nel regime dei minimi era richiesta una rettifica della detrazione a sfavore del contribuente, ora, al momento della fuoriuscita dal regime, viene concesso il diritto ad operare la medesima rettifica questa volta però a favore del contribuente. In particolare si avrà che:

per i beni acquistati durante il periodo di applicazione del regime, ancora in giacenza al 31.12.2011, in quanto non venduti o non utilizzati, è prevista la rettifica della detrazione a favore, ossia viene incrementata l’iva detraibile;

  • per i servizi non ancora utilizzati al momento della fuoriuscita dal regime dovrà essere effettuata la predetta rettifica a favore. Nel caso di un canone di locazione finanziaria, la rettifica a favore deve essere rapportata alla durata residua del contratto; ad esempio leasing 1/10/2010 – 30/9/2015 con iva, (non detratta), su maxicanone per euro 1.800; l’importo della rettifica a favore sarà pari a: 1.800/60 (mesi di durata del contratto) x 45 (mesi residui intercorrenti dalla data di fuoriuscita dal regime, – 1.1.2012 – al termine della locazione – 30.9.2015) = 1.350 euro;
  • per i beni strumentali, (anche immateriali), la rettifica della detrazione a favore dovrà essere effettuata solo se non sono ancora trascorsi quattro anni dalla data della loro entrata in funzione, (dieci anni dall’acquisto o ultimazione, se fabbricati o loro porzioni). E’ stato previsto che al momento della fuoriuscita, si dovrebbe rettificare l’iva a favore per i quinti mancanti alla fine del quinquennio (così ad esempio un soggetto, che nel 2012 esce dal regime con un bene strumentale acquistato nel 2010 come minimo, può rettificare l’iva a favore per i 3/5 del suo ammontare).

Infine per i beni di importo inferiore a 516,46 euro e per quelli con coefficiente d’ammortamento superiore al 25%, la rettifica in esame va effettuata solo se non ancora entrati in funzione al momento della fuoriuscita dal regime.

L’importo della rettifica rappresenta un credito IVA recuperabile nelle prime liquidazioni periodiche del 2012, che, transitando nella dichiarazione iva annuale per il medesimo anno, potrà eventualmente essere utilizzato in compensazione orizzontale, (con altri tributi o contributi), dal 2013, per la parte non utilizzata nei versamenti periodici del 2012.

Poiché era stato previsto che l’imposta versata a titolo di rettifica a sfavore al momento dell’ingresso nel regime dei minimi, in unica soluzione o in cinque rate, costituisse costo deducibile per il contribuente minimo, viene altresì previsto che la rettifica a favore in uscita dal regime rappresenta, a sua volta, un componente positivo tassabile (sopravvenienza) nel primo periodo d’imposta di applicazione del regime ordinario.

 

PARTITA IVA MINIMI: LE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MERITO ALLA FUORIUSCITA

Ai fini delle imposte sui redditi, la fuoriuscita dal regime, a norma dell’articolo 1, comma 112 della citata legge n. 244/07, comporta una serie di disposizioni che vengono di seguito sintetizzate in quattro fattispecie:

Componenti positivi e negativi a “cavallo” di due regimi.

In tale situazione, il passaggio dal criterio di cassa (dei minimi) a quello ordinario di competenza potrebbe dar luogo a salti, ovvero a duplicazioni d’imposta, pertanto è stato stabilito che, quei componenti negativi dedotti in regime dei minimi, (quindi pagati), non possono essere dedotti nell’anno successivo di applicazione del regime ordinario, ancorché di competenza di quell’anno. Al contrario, se un componente negativo di competenza del 2011 non è stato dedotto nel medesimo esercizio, in quanto non pagato dal soggetto minimo, lo stesso verrà dedotto nel 2012 in regime ordinario ancorché non di competenza. Le stesse regole valgono anche per i componenti positivi di reddito. Si tenga altresì presente che per i professionisti non cambia nulla, in quanto nel passaggio da minimi a ordinari, viene mantenuto il principio di cassa.

Perdite. Le perdite maturate nel periodo di applicazione del regime dei minimi sono riportabili a nuovo nel periodo ordinario, sempre con limite quinquennale, ovvero illimitatamente se la perdita attiene i primi tre esercizi.

Beni strumentali. Poiché in costanza di regime dei minimi l’acquisto di beni strumentali comporta la totale deducibilità del costo nell’esercizio in cui avviene il pagamento, la successiva cessione dei beni in regime ordinario costituisce plusvalenza per l’intero corrispettivo pattuito. Unica eccezione riguarda i beni ad uso promiscuo per i quali la deduzione del costo era al 50%; in tale ipotesi anche la relativa plusvalenza dovrebbe rilevare, ai fini della tassabilità, nella corrispondente misura del 50%.

Rimanenze finali. Qualora le merci in rimanenza al 31.12.2011 fossero state dedotte (poiché pagate), non potrebbero costituire rimanenze iniziali dell’esercizio successivo in regime ordinario, al contrario se le stesse non fossero state pagate, rappresenterebbero invece rimanenze iniziali del regime ordinario. Potrebbe verificarsi anche il caso in cui un soggetto, sia transitato nel regime dei minimi già con un valore di rimanenze finali del periodo precedente e, al 31.12.2011, tali rimanenze siano parzialmente presenti. In tale ipotesi il valore delle rimanenze iniziali del primo esercizio in regime ordinario è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali del primo periodo da minimo e i corrispettivi incassati che ne hanno decurtato l’ammontare.

 3° comma dell’articolo 27 del decreto in esame disciplina la sorte di quei contribuenti che, pur presentando i requisiti per aderire all’attuale regime dei minimi, non possono accedere, dal 1° gennaio 2012, al nuovo regime dei superminimi, in quanto non soddisfano le ulteriori nuove condizioni di accesso introdotte dalla manovra correttiva.

 

OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI EX MINIMI CHE NON POSSONO ADERIRE AI SUPERMINIMI

Nei confronti di tali soggetti si rende applicabile un regime semplificato che prevede, fermi restando l’obbligo di conservare, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi:

  • l’esonero dall’obbligo:
    • di registrazione e di tenuta delle scritture rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’IVA;
    • nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA.
    • l’esenzione dall’IRAP.

Alla luce di quanto sopra il contribuente ex-minimo dovrà:

  • assoggettare ad IVA le operazioni con versamento annuale dell’imposta;
  • determinare il reddito con le regole ordinarie. Ad esempio, per i titolari di reddito d’impresa tornerà applicabile il principio di competenza in luogo di quello di cassa, così come sarà nuovamente necessario stanziare gli ammortamenti;
  • calcolare l’IRPRF dovuta in funzione delle aliquote e degli scaglioni progressivi, nonché le relative addizionali all’Irpef;
  • applicare gli studi di settore o i parametri.

Il regime semplificato non ha limiti di tempo e rappresenta il regime naturale per i cosidetti contribuenti ex minimi i quali potranno sempre optare per il regime ordinario.

 

LE ALTRE SEZIONI DELLA NOSTRA GUIDA AL REGIME DEI MINIMI E DEI SUPERMINIMI:

Requisiti regime minimi: condizioni per aderire al regime agevolato

Regime minimi: modifiche 2011 del regime agevolato

Contribuenti minimi: il passaggio ai superminimi

Superminimi: agevolazioni previste dal nuovo regime


SEGUICI SUI SOCIAL
 

 

1 Commento

Per inviare un commento devi fare il login.

Lascia un tuo commento +

Emoticons :-)  :D  :mrgreen:  :(  ;-)  :roll:  :mad:

  • # 1
    La cacciata dei minimi ( ora ex minimi )dal regime agevolato dell'esenzione dell'Iva e dell'applicazione dell'aliquota fissa del 20% si tradurrà presto in una cacciata dal mercato a favore di chi svolge lo stesso servizio ed ora con la possibilità di accedere al superminimo potrà competere sul piano degli onorari applicati alla clientela visto che sarà tassato al 5%. In pratica se l'ex minimo se incassa 100, tra iva e irpef, andrà a pagare e sopratutto a pesare sulla clientela per i servizi offerti su un buon 44 %. Il superminimo se la caverà con il pagamento del 5%. Per il consumatore finale si tratterà di un risparmio di ben il 39&. In pratica la competizione non la farà più la professionalità, la serietà e quant'altro, bensì la diversa parcella finale. E chi guarda prima alla tasca che al resto dirà un bel ciao all'ex minimo.

Switch to our mobile site