Fisco e Tasse

Unico 2012: scade oggi il pagamento delle imposte senza maggiorazione

luglio 9, 2012
Autore: Alessandra Caparello
2 Commenti

Oggi la scadenza dei termini per il pagamento delle imposte derivanti dal modello Unico 2012, tra cui il versamento Irpef, Ires e Ivie, senza alcuna maggiorazione.

 

 

Versamento imposte Unico 2012

In scadenza oggi 9 luglio 2012, il termine per effettuare il versamento delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli Unico  2012 e Irap 2012. Chi non paga entro oggi, può farlo anche domani, pagando fino al prossimo 20 agosto una maggiorazione dello 0,40%.

 

Unico 2012 versamenti: soggetti interessati

Si ricorda che il DPCM 6 giugno 2012 ha consentito di beneficiare di una proroga per il versamento delle imposte sui redditi 2012 per:

- le persone fisiche (anche non soggette agli studi settore) tenute al versamento del saldo per il 2011 e della prima rata di acconto del 2012 delle imposte e dei contributi collegati alle dichiarazioni;

- contribuenti diversi dalle persone fisiche, soggetti agli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore.

 

Unico 2012: rateizzazione imposte

Il versamento di oggi può essere effettuato in via integrale o si può scegliere la rateizzazione che riguarda quasi tutte le somme dovute a saldo e come primo acconto derivanti dal modello Unico, come le imposte dirette, addizionali, Rap, cedolare secca sostitutiva attività estere.

 

Versamento imposte sostitutive

In scadenza oggi infatti non solo il versamento delle imposte dirette sui redditi, ma anche altre imposte sono interessate dalla scadenza di oggi, 9 luglio 2012, come:

-          le imposte sostitutive dei minimi e nuove attività produttive,

-          la cedolare secca sugli affitti,

-          i contributi previdenziali dovuti in percentuale sul reddito,

-          le imposte sulle attività detenute all’estero.

 

Diritto camerale 2012

Interessata dalla scadenza di oggi, 9 luglio 2012, anche il versamento del diritto camerale, per l’anno 2012, così come ha disposto il Ministero dello sviluppo economico. Infatti  il Ministero guidato da Corrado Passera, ha disposto che l’originaria scadenza del 18 giugno 2012 è stata prorogata al 9 luglio 2012 anche in relazione al diritto camerale annuale, ossia il tributo dovuto ad ogni singola impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese.

 

Versamento imposte Unico 2012: sanzioni

Abbiamo detto che se il pagamento non avviene entro oggi, può essere effettuato anche da domani e fino al prossimo 16 luglio, pagando una maggiorazione dello 0,40%. Se invece il pagamento non viene proprio effettuato, si applica al contribuente interessato una sanzione pari al 30% dell’ammontare del tributo da versare. Si può sempre beneficiare in tal caso del c.d. ravvedimento operoso, ossia del pagamento delle sanzioni ridotte, a seconda di quando avviene il ravvedimento. Se avviene entro 15 giorni, la sanzione si riduce allo 0,2 per ogni giorno di ritardo. Dal 15esimo al 30esimo, la sanzione è pari al 3 per cento. In caso infine di ravvedimento lungo, la sanzione è dovuta nella misura del 3,75%.

 

Sullo stesso argomento ti potrebbero interessare:

Unico 2012: prorogati tutti i versamenti tranne l’Imu

Ivie: versamento in scadenza il 9 luglio

 

Print Friendly
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

2 Commenti

  1. Marco scrive:

    Non capisco mi sembra che la maggiorazione dello 0,40% sia possibile fino al 20 Agosto 2012 come da circolare dell’ADE.

  2. Ortolano scrive:

    VIE immobili all’estero e Francia in particolare.
    Per quanto riguarda la Francia la circolare del 2 luglio consente di scegliere la base imponibile tra due valori:
    1) Valore dell’immobile presente sul rogito o in assenza valore di mercato.
    2) Reddito medio ordinario moltiplicato per coefficienti IMU (abitazioni = 160).
    Per chi ha acquistato l’immobile da tanti anni (10 o piu’ anni) mediamente il prezzo indicato sul rogito e’ basso per cui moltiplicato per 0,76% e sottratta la “taxe fonciere” praticamente in Italia non paga nulla o molto molto poco per cui chi si trova in questa situazione (penso la maggior parte in quanto si e’ comprato molto negli anni 80 ed i prezzi erano molto bassi) sceglie questa base imponibile (e lo stato non becca nulla o pochissimo!!!!).
    Chi invece ha comprato negli ultimi anni pagherà tantissimo in quanto il valore degli immobili e’ salito molto per cui nel rogito si trova un valore di acquisto molto alto e, in alternativa, calcolando la base imponible tramite il “reddito medio ordinario” moltiplicato per il coefficiente IMU (normalmente 160) si trova un valore altrettanto alto prossimo al valore di acquisto o addirittura molto superiore in alcuni casi.
    Lo scopo di rendere più equa l’IVIE in funzione del periodo di acquisto (come indicato sulla circolare) non e’ quindi raggiunto; chi ha acquistato l’immobile diversi anni fa non paga praticamente nulla mentre chi ha acquistato recentemente viene tartassato.
    Facciamo un esempio (reale): Due appartamenti identici situati in costa azzurra di 50 mq con “reddito medio ordinario” di € 1642 e Taxe Fonciere 2011 di €704, che dedotta la tassa immondizia di € 172, diventano deducibili € 532.
    a) Acquistato nel 1988 in franchi equivalenti a €100.000 attuali
    per cui 100.000 x 0,76% – 532 = 228 € da versare.
    b) Acquistato nel 2006 a 270.000 €
    per cui 270.000 x 0,76% – 532 = 1.520 € da versare.
    c) Lo stesso immobile calcolando la base imponibile tramite “reddito medio ordinario” 1642×160 = 262.720 per cui 262.720 x 0,76% – 532 = 1.465 € da versare.
    Come si vede questa tassa e’ tutto meno che equa; in un caso si pagano €228 e nell’altro caso (il migliore tra i due possibili) si pagano € 1.465 con una differenza quindi di ben € 1.237.
    Se poi confrontiamo la base imponibile calcolata tramite il “reddito medio ordinario” moltiplicato per il coefficiente IMU (normalmente 160) con il valore catastale rivalutato moltiplicato per 1,6 di un immobile equivalente situato, ad esempio, sulla costa ligure si scopre che e’ di circa 3 volte superiore per cui un immobile in Francia acquistato di recente paga MOLTO di più di un immobile acquistato in Italia.
    Solamente chi ha acquistato in Francia, magari anche una reggia, da oltre 10 anni ha fatto un ottimo affare immobiliare e di IVIE non pagherà nulla o poco più in quanto utilizzerà sempre il bassissimo prezzo di acquisto di quei tempi.
    Chissà poi per QUALE MOTIVO le società che posseggono immobili all’estero non dovrebbero pagare l’IVIE?.
    E’ tutto da rifare !!!! Spero che l’Europa si accorga dell’assurdità di questa legge e decida quindi farla abolire o modificare radicalmente in modo da non creare differenze sostanziali di tassazione a chi ha immobili all’estero regolarmente acquistati con denaro frutto di lavoro già fortemente tassato.
    Sono inoltre sorpreso (ed arrabbiato) che nessun giornalista, tributarista e/o esperto fiscale si esprima in modo critico su questa legge iniqua ed ingiusta.

Rispondi all'autore

Devi essere Registrato per postare un commento.

P.I. 08441341008 - © Investireoggi.it 2013

Cerca tra le nostre categorie: